Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 162/2004
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U 162/04

Sentenza del 13 aprile 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Sch uble,
cancelliere

P.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Aldo Foglia, Via della Posta
4, 6900 Lugano,

contro

Nazionale Svizzera Assicurazioni, Steinengraben 41, 4003 Basilea, opponente,
rappresentata dall'avv. Massimo Respini, Via Ferruccio Pelli 7, 6900 Lugano

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 5 aprile 2004)

Fatti:

A.
P. ________, nata nel 1963,   stata coinvolta in un incidente della
circolazione stradale in data 14 gennaio 1996, quando era titolare di uno
studio d'estetista a G.________. Il Pronto soccorso dell'Ospedale  X.________
ha in un certificato medico 23 gennaio 1996 osservato aver l'interessata
riportato una contusione dell'emitorace destro e soprascapolare a destra.

Con provvedimento 17 ottobre 2002, la Nazionale Svizzera Assicurazioni,
presso la quale l'interessata era assicurata facoltativamente giusta la
LAINF, ha considerato estinto il suo obbligo di prestare a far tempo dal 14
ottobre 1996 per il motivo che perlomeno da allora difettava una relazione di
causalit  tra l'infortunio subito e i disturbi lamentati.

Il 21 marzo 2003, statuendo su opposizione dell'assicurata, rappresentata
dall'avv. Aldo Foglia di Lugano, l'assicuratore ha confermato il precedente
provvedimento.

B.
Ad to con ricorso di P.________, sempre patrocinata dall'avv. Foglia, il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino lo ha respinto con giudizio
del 5 aprile 2004.

C.
Ancora rappresentata dall'avv. Foglia, l'assicurata interpone ricorso di
diritto amministrativo a questa Corte. Dopo aver postulato l'assistenza
giudiziaria gratuita, chiede  in via principale che, constatata l'esistenza
di un nesso di causalit  tra l'infortunio e i sintomi lamentati, la Nazionale
Svizzera Assicurazioni sia tenuta a fornire le prestazioni di legge e, in via
subordinata, che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale delle
assicurazioni perch  assuma le prove richieste e sinora rifiutate.

Patrocinata dall'avv. Massimo Respini, la Nazionale Svizzera Assicurazioni
propone la reiezione del gravame chiedendo l'assegnazione di ripetibili,
mentre l'Ufficio federale della sanit  pubblica non si   determinato.

Diritto:

1.
La lite verte sul tema dell'esistenza di un nesso di causalit  tra
l'infortunio 14 gennaio 1996 in cui   rimasta coinvolta l'interessata e le
turbe da lei lamentate.

Nei considerandi del querelato giudizio i primi giudici hanno gi  esposto in
modo esauriente le regole di diritto disciplinanti la questione del nesso di
causalit  tra infortunio e turbe lamentate da un assicurato, presupposto
questo che deve sussistere perch  possa essere riconosciuto il diritto a
prestazioni in materia di assicurazione sociale contro gli infortuni; a detta
esposizione pu  essere fatto riferimento.

2.
Alla pronunzia di primo grado pu  essere prestata adesione pure nella misura
in cui, in applicazione della regolamentazione in questione, i giudici
cantonali hanno in concreto escluso la sussistenza, perlomeno a far tempo dal
14 ottobre 1996, di un relazione di causalit  tra l'infortunio del 14 gennaio
1996 e le turbe lamentate dall'insorgente.

2.1 I giudici cantonali hanno nel loro particolarmente circostanziato
giudizio segnatamente rilevato, dopo attento esame dell'abbondante
documentazione medica agli atti, non essere nessuno degli specialisti che
hanno esaminato l'interessata riuscito ad oggettivare delle lesioni
strutturali di carattere post-traumatico suscettibili di spiegare la
sintomatologia accusata dall'assicurata: in sintesi le loro considerazioni
vengono ricordate nei considerandi che seguono.

Per quel che attiene la colonna cervicale, nulla di patologico era stato
evidenziato. Dall'esame di risonanza magnetica eseguito il 20 febbraio 1997
presso la Clinica A.________ erano emersi risultati nei limiti della norma,
esclusa essendo la presenza di lesioni traumatiche osteoarticolari. Ci  era
stato confermato dallo specialista in neurochirurgia dott. L.________,
privatamente consultato dall'interessata, cos  come dai professori D.________
e R.________ della Clinica S.________, periti incaricati dalla Nazionale
Svizzera Assicurazioni, questi ultimi sanitari avendo poi precisato che un
disturbo da trauma cervicale quale quello subito dall'assicurata guarisce
normalmente entro pochi giorni o al massimo entro settimane.

In quanto alla colonna lombare, una TAC eseguita in data 22 ottobre 1996
aveva evidenziato una malformazione transizionale lombosacrale con
articolazioni lombo-sacrali accessorie L5-S1 e segni di marcata artropatia in
tali articolazioni accessorie. Simile diagnosi era stata confermata dal dott.
L.________ in seguito a una risonanza magnetica 12 marzo 1997 ordinata da
questo medico. I professori D.________ e R.________, espressisi al riguardo,
hanno osservato spiegare le alterazioni constatate soltanto in parte la
sintomatologia indicata dalla paziente. A questo riguardo il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha notato che il quesito dell'esistenza o meno
di una correlazione fra i disturbi al rachide e le turbe lamentate
dall'assicurata non era meritevole di pi  ampio esame, dal momento che
secondo la letteratura medica, fatta propria dalla giurisprudenza, dopo
traumi simili a quello riportato dall'interessata, lo stato anteriore pu 
considerarsi ristabilito dopo sei mesi o al pi  tardi dopo un anno in
presenza di patologie degenerative. In particolare i professori D.________ e
R.________ avevano ritenuto essere solo possibile il fatto che l'infortunio
avesse determinato un peggioramento temporaneo della situazione preesistente.

Riguardo a una possibile lesione cerebrale, i sanitari della Clinica
Z.________, in sede di un consulto 18 ottobre 1999, avevano asseverato che
l'esaminata avrebbe potuto riportare anche una simile, lieve, lesione, questo
fondandosi in sostanza sulle dichiarazioni dell'interessata medesima. Per i
primi giudici non poteva per  essere ammesso, con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che l'incidente avesse comportato una lesione
del sistema nervoso centrale alla quale far risalire le difficolt 
neurologiche menzionate dall'assicurata. Anzitutto dalla documentazione
relativa alle dichiarazioni iniziali - pi  probanti secondo la giurisprudenza
rispetto a descrizioni retrospettive -, vale a dire dallo scritto 18 gennaio
1996 dell'interessata alla Winterthur Assicurazioni, dal certificato 23
gennaio 1996 del Pronto soccorso dell'Ospedale X.________, dalle attestazioni
del dott. K.________, nonch  dalla cartella clinica del chiropratico dott.
H.________, non emergeva aver l'interessata riportato una commozione
cerebrale; l'insorgente non era peraltro stata trattenuta in ospedale in
osservazione neurologica. I medici dott. G.________ e il primario prof.
E.________ avevano poi in occasione di una degenza presso la Clinica
Z.________ dal 6 settembre al 18 ottobre 2000 relativizzato precedenti
valutazioni, qualificando la diagnosi di lieve lesione cerebrale come
semplice diagnosi differenziale. Infine, i medici interrogati dalla Nazionale
Svizzera Assicurazioni, professori R.________ e D.________, avevano affermato
essere difficilmente sostenibile la diagnosi di commotio cerebri.

N  per il Tribunale cantonale delle assicurazioni si giustificava
l'allestimento di nuovi esami medici.

2.2 L'autorit  giudiziaria cantonale per quel che concerne le lamentate turbe
di natura psichica ha poi denegato l'esistenza di un nesso di causalit  tra
l'infortunio subito e le turbe stesse.

Dopo aver ammesso aver l'assicurata subito un trauma d'accelerazione al
rachide cervicale, i primi giudici hanno rilevato come la documentazione agli
atti indicasse non aver essa presentato immediatamente dopo l'infortunio
sintomi tipici che fanno parte del quadro tipico di un trauma del tipo colpo
di frusta. I medici del Pronto soccorso dell'Ospedale X.________, da un lato,
il dott. K.________ e il dott. H.________, dall'altro lato, che avevano
esaminato per primi la paziente non avevano dato indicazioni in questo senso;
la stessa cosa poteva essere detta per quel che concerne le attestazioni
susseguenti del dott. B.________, neurologo consultato dall'assicurata
nell'ottobre 1996 e del dott. S.________, autore di una visita fiduciaria di
controllo il 10 gennaio 1997. Solo nel referto del dott. L.________ allestito
in occasione di una degenza presso la Clinica C.________ nel luglio del 1997
si alludeva alla presenza, dal febbraio, di turbe rientranti nel quadro
tipico di un trauma da colpo di frusta o di un trauma equivalente. La
sintomatologia presentata dall'insorgente andava considerata come atipica per
un trauma d'accelerazione al rachide, per cui la questione della causalit 
doveva essere esaminata giusta le regole ordinarie di cui alla giurisprudenza
in DTF 115 V 133, anzich  secondo la giurisprudenza specifica in materia di
infortuni del tipo colpo di frusta.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha preso atto delle certificazioni
psichiatriche dei sanitari della Clinica Y.________, dove P.________ era
stata degente dal 3 al 27 marzo 1999, della dottoressa N.________, presso la
quale l'insorgente era entrata in cura nel maggio 2000, del professor
I.________, che aveva periziato la paziente il 18 giugno 2001, del dott.
O.________, che aveva indagato l'assicurata in sede della seconda degenza
nella Clinica Z.________ nel giugno-luglio 2002, e del dott. C.________, che
aveva seguito l'interessata dal luglio 2002; osservato come l'aspetto
diagnostico delle turbe psichiche lamentate da P.________ fosse stato oggetto
di valutazioni contrastanti fra loro, i giudici di primi cure, ritenuto non
essere possibile trarre conclusioni affidabili per quel che riguardava la
loro eziologia, hanno reputato di potersi esimere dall'esaminare oltre il
tema dal momento che comunque, anche ammettendo l'esistenza di un nesso di
causalit  naturale tra l'infortunio e le turbe stesse, doveva essere negata
l'adeguatezza del nesso di causalit . In effetti, l'incidente di cui si
tratta doveva essere situato fra gli infortuni di grado medio all'interno
della categoria media ai sensi della giurisprudenza ricordata: ora, sempre
per tale giurisprudenza, perch  possa essere ammessa la sussistenza di un
nesso di causalit  adeguata deve essere presente un fattore concomitante in
maniera particolarmente incisiva oppure devono intervenire pi  fattori
concomitanti, il che non era del caso nella fattispecie.

3.
Con il ricorso di diritto amministrativo l'assicurata non fa valere elementi
di giudizio suscettibili di infirmare la pronunzia di primo grado.

3.1
3.1.1 La ricorrente adduce che la documentazione agli atti non era bastante ai
fini della resa di una pronunzia, addebitando ai primi giudici di aver negato
l'assunzione delle prove da lei offerte e di essersi fondati essenzialmente
sulle considerazioni dei professori D.________ e R.________, quand'anche le
medesime divergerebbero dagli altri avvisi medici contenuti nell'inserto.
Mette in dubbio la pertinenza dell'avviso dei suddetti specialisti per il
motivo che la loro perizia   stata effettuata pi  di cinque anni dopo
l'incidente, che la medesima si fonda essenzialmente sugli atti medici a
disposizione, senza averla praticamente visitata, e che esso avviso sarebbe
contraddittorio.

Pi  in dettaglio, per la ricorrente, la perizia non sarebbe corretta nella
misura in cui conclude per l'assenza di danni organici alla colonna cervicale
e alla colonna lombare, di lesione cerebrale e di sintomi significativi nel
primo anno successivo al sinistro.

3.1.2 L'assicurata ravvisa poi carenze nell'accertamento della causalit 
operato dai giudici cantonali.

3.2
3.2.1 Per quel che concerne l'asserto per il quale la documentazione su cui si
  fondato il Tribunale cantonale delle assicurazioni sarebbe lacunare, i
primi giudici hanno gi  ricordato come, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilit  di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori pi  non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncer  ad assumere altre prove.
Ora non pu  essere censurato il tribunale di primo grado nella misura in cui
in ossequio alla precedente giurisprudenza ha ritenuto poter statuire sulla
base della documentazione in atti, in particolare prendendo a base la perizia
dei professori D.________ e R.________. In quanto si addebita all'autorit 
giudiziaria di prima istanza di aver ritenuto il parere di periti incaricati
dalla Nazionale Svizzera Assicurazioni, sempre secondo la giurisprudenza,
menzionata peraltro dalla ricorrente, per quanto attiene al valore probatorio
di referti medici fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle
regole di procedura applicabili, giova soggiungere che se questi ultimi sono
stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena
conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice
non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). Se   vero
che la valutazione anticipata delle prove non pu  costituire una violazione
del diritto di essere sentiti, che non deve segnatamente vanificare la
possibilit  di far esaminare le prove offerte a sostegno di una sostenibile
tesi fattuale di un assicurato sostenuta da importanti indizi (DTF 122 V 157
consid. 1d), non si vede in concreto come il giudizio cantonale possa essere
criticabile da questo profilo. N  di rilievo   l'asserto per cui la perizia
presa a base dai giudici di prime cure sarebbe stata resa senza che
l'interessata fosse praticamente stata visitata, dal momento che il Tribunale
federale delle assicurazioni ha in quest'ambito gi  avuto modo di rilevare
che una perizia basata sui soli atti   senz'altro possibile se si dispone di
sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (sentenze del
12 ottobre 2005 in re S., U 260/04, consid. 5, e del 31 agosto 2005 in re C.,
M 10/04, consid. 3.2.4; RAMI 1988 no. U 56 pag. 371 consid. 5b con
riferimenti), tale principio dovendo valere ovviamente anche per qualsiasi
altro atto medico. La circostanza poi che la perizia sarebbe discutibile
poich  effettuata pi  di cinque anni dopo l'incidente non pu  chiaramente
giustificare la richiesta di nuovi esami, dal momento che i medesimi, secondo
questa logica, sarebbero ancora meno affidabili in quanto effettuati decorso
un pi  lungo periodo di tempo dopo l'evento. Nemmeno   fondato l'asserto per
cui la perizia sarebbe contraddittoria perch  in essa da un lato si nota che
la visita personale della paziente non sarebbe necessaria, mentre dall'altro
lato si attribuisce importanza a quanto detto dalla paziente subito dopo
l'incidente: infatti, le indicazioni iniziali di un assicurato, della cui
importanza   gi  stato detto, non possono comunque per definizione essere
sostituite da susseguenti dichiarazioni fatte in fase di accertamenti
peritali; esse poi non escludono, ben al contrario, che si proceda poi alle
necessarie indagini, se del caso, come pure   gi  stato detto, sulla base dei
soli atti all'incarto.

Con riferimento infine alle affermazioni pi  particolari dell'interessata
circa l'avviso dei primi giudici secondo cui si poteva concludere all'assenza
di danni organici alla colonna cervicale e lombare cos  come all'assenza di
lesione cerebrale, la ricorrente non adduce elementi di giudizio che
permettano di non fondarsi sui pareri dei sanitari presi a base dai giudici
cantonali.

3.2.2 Le critiche rivolte dall'assicurata all'autorit  giudiziaria cantonale
per quel che attiene all'esame della causalit  non sono fondate. Circa in
particolare la considerazione che essa non avrebbe presentato sintomi
significativi nei primi tempi, ma altri sintomi, altrettanto indicativi
secondo lo specialista di psichiatria dott. C.________, non pu  che essere
fatto riferimento alla giurisprudenza, dalla quale non si vede motivo di
dipartirsi, che definisce in modo dettagliato quali siano i sintomi tipici
che devono essere presenti perch  si possa concludere per la fattispecie del
trauma da colpo di frusta. Per quanto concerne poi segnatamente l'esame della
causalit  adeguata, i primi giudici hanno in corretta applicazione della
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni osservato che ci si
trovava nell'evenienza concreta in presenza di un infortunio di grado medio
per cui, in assenza di un fattore concomitante particolarmente incisivo o di
pi  fattori concomitanti, una relazione di causalit  adeguata tra infortunio
e turbe di natura psichica lamentate doveva essere negata.

4.
L'assicurata chiede di essere messa al beneficio del gratuito patrocinio.
Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG
appaiono adempiuti (DTF 125 V 202 consid. 4a e sentenze ivi citate). In
effetti, il gravame non appariva a priori sprovvisto di possibilit  di esito
favorevole. Inoltre, la complessit  dell'incarto giustificava l'intervento di
un avvocato e la situazione economica della ricorrente, come emerge dagli
atti, non le permetteva di far fronte alle spese derivanti dalla procedura,
per cui la domanda deve essere accolta. L'assicurata viene comunque
esplicitamente avvertita che, qualora sia pi  tardi in grado di pagare, sar 
tenuta alla rifusione verso la Cassa del Tribunale federale delle
assicurazioni ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.

5.
Alla Nazionale Svizzera Assicurazioni, quale ente con funzioni di diritto
pubblico (consid. 6 non pubblicato in DTF 120 V 352), non vengono assegnate
indennit  di parte.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo   respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie n  si assegnano ripetibili.

3.
La domanda di gratuito patrocinio   accolta. La Cassa del Tribunale federale
delle assicurazioni rifonder  al rappresentante di P.________ la somma di fr.
2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio
per la procedura federale.

4.
La presente sentenza sar  intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanit  pubblica.

Lucerna, 13 aprile 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: