Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 113/2004
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Causa {T 7}
U 113/04

Sentenza del 13 giugno 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

T._________, ricorrente,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 2 febbraio 2004)

Fatti:

A.
In data 18 novembre 2002 T.________, nato nel 1969, all'epoca dei fatti alle
dipendenze del Garage C.________ in qualità di meccanico d'automobili e in
quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), mentre si
trovava alla guida della propria motoleggera, è rimasto vittima di un
incidente della circolazione, a seguito del quale ha riportato contusioni ad
entrambe le ginocchia.

Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto
le prestazioni di legge.

Nel corso del mese di febbraio 2003 l'assicurato si è sottoposto a un
controllo medico in seguito al manifestarsi di dolori al ginocchio sinistro,
che lo specialista interpellato ha ricondotto all'infortunio e che quindi
sono stati notificati all'INSAI quale ricaduta.

Mediante provvedimento del 3 giugno 2003 l'assicuratore infortuni ha
rifiutato l'assunzione dei costi di fisioterapia e medicamenti, ritenuto che
tra i disturbi al ginocchio sinistro e l'infortunio del 18 novembre 2002 non
sussisteva alcun nesso di causalità adeguata.

Il 6 giugno 2003 la CSS Assicurazione ha in qualità di assicuratore malattia
interposto opposizione, al fine di poter esaminare gli atti e prendere
posizione, trasmettendone copia all'assicurato.

L'INSAI ha quindi trasmesso all'assicuratore malattia la documentazione
richiesta precisando di attendere il ritiro, rispettivamente il mantenimento
motivato dell'opposizione.

Il 27 giugno 2003 la CSS ha ritirato l'opposizione.

Con scritto del 17 ottobre 2003 T.________ ha comunicato all'INSAI di aver
ricevuto, nel corso del mese di settembre, delle fatture relative a sedute di
fisioterapia e medicamenti e di essere venuto a conoscenza, dopo aver
contattato la propria cassa malati, di non essere stato avvisato
tempestivamente del ritiro dell'opposizione.

Allegando un certificato medico del dott. U.________, secondo cui i dolori
alle ginocchia erano riconducibili all'incidente stradale del 18 novembre
2002, l'assicurato ha chiesto il riesame del caso.

Interpretando lo scritto quale opposizione al proprio provvedimento del 3
giugno 2003, mediante decisione del 24 ottobre 2003 l'assicuratore infortuni
l'ha dichiarata irricevibile, in quanto tardiva, rispettivamente perché il
ritiro dell'opposizione da parte della CSS Assicurazione non giustificava la
restituzione del termine inosservato.

L'INSAI ha tuttavia precisato che l'assicurato poteva avvalersi, tramite
domanda separata, dei rimedi straordinari di diritto, in particolare della
revisione procedurale della decisione.

B.
T.________ è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il
quale ne ha respinto il gravame confermando integralmente la decisione
d'irricevibilità impugnata (pronuncia del 2 febbraio 2004).

C.
T.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni sostenendo di aver mal riposto la propria fiducia nella
cassa malati, la quale non gli avrebbe comunicato tempestivamente di aver
ritirato l'opposizione avverso la decisione dell'INSAI del 3 giugno 2003.

Il ricorrente chiede inoltre, perlomeno implicitamente, di porre le spese per
fisioterapia e medicamenti in oggetto a carico dell'assicuratore infortuni.

L'INSAI postula la reiezione del gravame in quanto ricevibile, mentre
l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Questa Corte, nell'ambito della presente procedura, può pronunciarsi
unicamente sull'oggetto della lite determinata dal provvedimento su
opposizione 24 ottobre 2003, vale a dire sulla questione di sapere se è a
giusta ragione o meno che l'assicuratore abbia considerato tardiva
l'opposizione del ricorrente avverso la decisione iniziale 3 giugno 2003.

Ogni ulteriore richiesta dell'interessato è improponibile in questa sede.

2.
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

3.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF).

Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il
periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili,
come già evidenziato dalla Corte cantonale nella pronuncia impugnata, le
norme in vigore successivamente al 1° gennaio 2003 (cfr. DTF 130 V 445).

4.
Secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro
trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate;
fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

L'art. 40 cpv. 1 LPGA prevede che il termine legale non può essere prorogato.

Per l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Se la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l'atto
omesso decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2 della medesima norma).

5.
5.1 Dal giudizio impugnato emerge che il Tribunale cantonale, confermando
integralmente la decisione su opposizione querelata, ha ritenuto intempestiva
l'opposizione, così come pure un'eventuale richiesta di restituzione dei
termini, presentata dopo il termine di dieci giorni previsto dalla legge.

5.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non può far altro che aderire
alle conclusioni del primo giudice.

Da un lato infatti, nella misura in cui lo scritto del 17 ottobre 2003 viene
considerato quale opposizione, dev'essere ritenuto ampiamente tardivo, anche
tenuto conto delle ferie giudiziarie estive (art. 38 cpv. 4 lett. b LPGA) -
fatto del resto incontestato dal ricorrente -, essendo il provvedimento
impugnato stato emanato il 3 giugno 2003.

Dall'altro, i presupposti per una restituzione del termine non sono in
concreto adempiuti, indipendentemente da un'eventuale responsabilità della
Cassa malati CSS, in quanto nell'atto di ricorso presentato al Tribunale
cantonale delle assicurazioni il ricorrente ha espressamente dichiarato di
aver ricevuto le fatture riguardanti la fisioterapia e i medicinali il 25
luglio 2003 e di aver contattato l'assicuratore malattia per delucidazioni.

Nelle esposte circostanze, l'eventuale impedimento va considerato cessato al
più tardi nel corso del successivo mese di agosto. La domanda di restituzione
del termine omesso, proposta all'incirca dopo due mesi, si rivela quindi
manifestamente tardiva.

Lo stesso deve valere qualora si considerasse che le fatture in oggetto sono
state trasmesse all'assicurato solo nel mese di settembre, come da lui pure
affermato nel citato scritto del 17 ottobre 2003.

6.
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita di
essere confermata.

7.
Pur trattandosi di una procedura non gratuita, la lite non vertendo
sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG a
contrario), si può eccezionalmente dispensare il ricorrente dall'onere delle
spese processuali.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 13 giugno 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: