Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 102/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


U 102/04

Sentenza del 20 settembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Grisanti,
cancelliere

F.________, 1959, ricorrente, rappresentato
dall'avv. Stefano Zanetti,
Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'1° marzo 2004)

Fatti:

A.
A.a  In data 13 dicembre 1996, F.________, nato nel 1959, alle dipendenze
della ditta X.________ in qualità di aiuto carpentiere e in quanto tale
assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (INSAI), si è ferito alla fronte nel tagliare una trave con una
motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale X.________, presso il quale
l'assicurato si è immediatamente recato, sono state constatate una ferita
lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso l'alto e a
sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in prossimità dell'inserzione dei
capelli senza lesioni ossee. Il caso è stato assunto dall'INSAI, che ha
corrisposto all'interessato le prestazioni di legge. L'assicurato ha potuto
riprendere la propria attività professionale a contare dal 18 febbraio 1997.

A.b  Esperiti i propri accertamenti, con provvedimento 20 marzo 1998,
confermato mediante decisione su opposizione del 1° ottobre 1998, l'Istituto
assicuratore ha dichiarato voler chiudere il caso e ha negato all'interessato
sia il diritto a un intervento di chirurgia estetica sia l'assegnazione di
un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). Tale valutazione è stata
confermata, con pronuncia del 15 marzo 1999, dal Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino anche in seguito al ricorso presentato da
F.________. Adito da quest'ultimo, il Tribunale federale delle assicurazioni
ne ha per contro accolto il gravame con sentenza dell'8 novembre 2001.
Facendo in particolare notare che la possibilità di contribuire, con un
adeguato intervento chirurgico di correzione delle cicatrici, al
miglioramento dei disturbi invocati dall'assicurato, non appariva talmente
inverosimile da dover essergli negato il diritto alle prestazioni di cura
richieste, questa Corte ha annullato il giudizio cantonale e la decisione su
opposizione del 1° ottobre 1998 (U 134/99, pubblicata in RDAT 2001 I no. 77
pag. 502). Per il resto, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che, una volta effettuato l'intervento, l'INSAI avrebbe dovuto
pronunciarsi sull'eventuale diritto a un'IMI.

A.c  In data 18 settembre 2002 l'interessato si è sottoposto al prospettato
intervento ricostruttivo di plastica facciale che è stato effettuato dalla
dott.ssa C.________ previa escissione della cicatrice nodulare della parte
sinistra della glabella.

A.d  Mediante decisione del 24 aprile 2003, sostanzialmente confermata il 21
maggio successivo anche in seguito all'opposizione interposta
dall'assicurato, l'INSAI gli ha riconosciuto un'IMI del 5%.

B.
Patrocinato dall'avv. Stefano Zanetti, F.________ si è nuovamente aggravato
al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Postulando l'annullamento della
decisione su opposizione del 21 maggio 2003, l'assicurato ha chiesto
l'assegnazione di un'IMI del 10% nonché il riconoscimento di fr. 3'915.20,
oltre a interessi del 5% dal 14 maggio 2002, a titolo di rimborso per una
serie di spese che egli avrebbe dovuto sostenere in relazione all'evento del
13 dicembre 1996. Egli ha infine domandato di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.

Per giudizio del 1° marzo 2004, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile
(così, in merito alla richiesta di rimborso spese, l'autorità giudiziaria di
prima istanza ha accertato l'assenza di una decisione impugnabile), la Corte
cantonale ha respinto il ricorso confermando nel suo risultato l'operato
dell'assicuratore infortuni. In particolare, i primi giudici hanno ritenuto
adeguata un'IMI del 5% per le conseguenze somatiche dell'infortunio negando
per il resto il diritto a un'ulteriore prestazione a dipendenza di un danno
all'integrità psichica. Infine, rilevata un'eccedenza mensile dei redditi
rispetto al fabbisogno di circa fr. 750.-, essa Corte ha pure respinto
l'istanza di assistenza giudiziaria.

C.
Sempre assistito dall'avv. Zanetti, F.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale,
protestate spese e ripetibili di prima e seconda istanza, chiede
essenzialmente l'annullamento della pronuncia cantonale del 1° marzo 2004
nonché l'allestimento di una perizia per stabilire il danno all'integrità
fisica e psichica imputabile all'infortunio del 13 dicembre 1996 e ai suoi
postumi. L'insorgente postula inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria di prima e seconda istanza.

Entro la scadenza del termine ricorsuale, l'interessato ha quindi trasmesso,
per il tramite del suo patrocinatore, un ulteriore atto medico del dott.

A. ________ attestante il carattere durevole del disagio cagionato
dall'evento
assicurato.

L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della
sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. Con scritto 5 maggio 2004,
l'avv. Zanetti ha comunicato a questo Tribunale la rinuncia del suo assistito
a sottoporre per conferma all'autorità comunale il formulario di rito per la
richiesta dell'assistenza giudiziaria.

Diritto:

1.
1.1  Oggetto del contendere è sostanzialmente la quantificazione dell'IMI che
i primi giudici, a conferma della decisione su opposizione in lite e senza
avere precedentemente disposto una perizia giudiziaria, hanno stabilito al 5%
in considerazione del solo danno all'integrità fisica.

1.2  Nella misura in cui il ricorrente sembra insistere sul rimborso di non
meglio precisate e quantificate spese che lo stesso avrebbe dovuto sostenere
per la tutela dei suoi diritti, è sufficiente il rinvio alla pronuncia
impugnata che ha pertinentemente osservato come la domanda, sulla quale
l'assicuratore opponente non si è (ancora) pronunciato con una decisione
formale, non possa fare l'oggetto di una procedura ricorsuale e tanto meno di
un giudizio sul merito (DTF 125 V 414 consid. 1a).

1.3  Per il resto, nei considerandi dell'impugnato giudizio, cui si rinvia,
l'autorità giudiziaria cantonale ha giustamente rilevato come - perlomeno per
quanto attiene al diritto alla prestazione in capitale (cfr. sentenza del 4
giugno 2004 in re L., H 6/04, consid. 2.5 e 6, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale) - le disposizioni materiali della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in
vigore il 1° gennaio 2003, non risultino applicabili ratione temporis alla
presente procedura il giudice delle assicurazioni sociali dovendo applicare
le norme (sostanziali) in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze
giuridiche e controversa essendo in concreto l'entità di una prestazione i
cui presupposti fattuali hanno potuto essere definiti in seguito
all'intervento chirurgico del 18 settembre 2002 (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di accertare l'assenza di una
normativa specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di
conseguenza la necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale,
di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore [DTF 130 V
4 consid. 3.2]).

Alla pronuncia querelata può quindi essere fatto riferimento e prestata
adesione anche nella misura in cui i primi giudici hanno correttamente
rammentato che, giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a
un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, precisando per il resto
che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di prestazione in capitale e a
non dovere superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato
all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la gravità della menomazione
(art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 36 OAINF,
emanato in conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2
LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità ed
è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla
capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). Infine,
l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni,
sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF).

2.
Nel caso di specie, l'esame giudiziario può limitarsi alla determinazione del
danno dell'integrità psichica operata dai primi giudici. Per l'aspetto
fisico, per contro, oltre a risultare condivisa dall'insorgente, che l'ha
espressamente definita adeguata, la valutazione espressa dalla precedente
istanza appare giustificata anche da un esame degli atti e da un confronto
con la giurisprudenza in materia. Così, anche se nella sentenza pubblicata in
RAMI 1988 no. U 48 pag. 237 seg. il Tribunale federale delle assicurazioni,
per una ferita analoga, ebbe modo di elevare al 10% l'IMI che la precedente
istanza aveva fissato al 5%, va precisato che tale adeguamento venne adottato
- perdipiù in apparente contrasto con i principi affermati in DTF 113 V 221
seg. consid. 4, nel cui ambito questa Corte ha disposto che il danno
all'integrità dev'essere stabilito in modo astratto ed egualitario (a tal
proposito cfr. anche Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a
ed., Zurigo 2003, pag. 165) - in considerazione delle particolarità del caso,
segnatamente della giovane età dell'assicurato, sedicenne al momento
dell'infortunio, nonché del suo stato civile (celibe).

3.
3.1 Come esposto al consid. 1.3, un danno all'integrità conferisce il diritto
a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la
dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di
una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità
psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in considerazione l'evento
infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, il Tribunale federale delle
assicurazioni si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul
rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura
psichica (DTF 115 V 140 seg. consid. 6c, 409 seg. consid. 5c; cfr. pure
sentenza del 22 luglio 2004 in re S., U 126/03, consid. 2.2.1). Per
giurisprudenza, il diritto a un'IMI dev'essere di principio negato - senza
necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e
al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio
insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio. Una
deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile in presenza di un
evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto
mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per
l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave
che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle
circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da criterio per
l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità
particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno favorito in
maniera evidente l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita.
Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della
menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se
del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già
in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 44 seg.
consid. 5c, 214; cfr. pure la sentenza citata del 22 luglio 2004 in re S.,
consid. 2.2.1).
3.2  A ben vedere, indipendentemente dalla qualifica che si vuole attribuire
all'evento in questione - classificato dai primi giudici nella categoria
degli infortuni medi e tutt'al più nella categoria degli infortuni intermedi
al limite di quelli gravi (a titolo di paragone, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha negato la qualifica di infortunio di grado medio al limite
di quelli gravi a un'assicurata che si era procurata una subamputazione della
falange distale del mignolo destro con una sminuzzatrice per cipolle
[sentenza citata del 22 luglio 2004 in re S.], mentre ha lasciato aperta la
questione di sapere se l'esplosione del disco di una sega circolare, che
aveva causato a un assicurato delle ferite al viso e la perforazione
dell'occhio destro, doveva essere trattata quale infortunio grave o medio
[sentenza del 10 giugno 2002 in re M., U 334/01, consid. 4]) -, il carattere
duraturo della menomazione psichica in esame può essere negato senza
necessità di procedere a ulteriori accertamenti specialistici già solo in
considerazione della documentazione in atti, e in particolare della
constatazione fatta in data 7 gennaio 2004 dallo stesso medico curante del
ricorrente, dott. A.________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il
quale, dopo avere messo in evidenza la presenza di uno "stato
ansioso-depressivo, in reazione da disadattamento provocato da cause
diverse", in parte estranee all'infortunio e riconducibili in particolare a
eczema cronico invalidante, grave conflittualità coniugale e infarto
miocardico, ha dichiarato avere l'incidente determinato allora nel paziente
uno stato di disagio moderato che ne ha intaccato l'integrità fisica e
psichica. Ora, a rigor di logica, tale constatazione esclude l'esistenza di
una lesione particolarmente grave giustificante l'erogazione di un'indennità
per menomazione dell'integrità psichica.

3.3  Ma anche per il resto, la valutazione compiuta dal Tribunale cantonale
in
merito alle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da
criterio per l'esame della causalità adeguata non appare priva di fondamento.

In particolare, avuto riguardo alle circostanze concomitanti dell'infortunio,
si osserva che pur dovendo riconoscere una certa spettacolarità e
drammaticità all'evento e pur dovendolo considerare un caso limite, gli atti
all'inserto non impongono di ritenere tali circostanze come particolarmente
drammatiche o spettacolari. A conferma di questa conclusione si può rinviare
ai referti psichiatrici all'inserto, nei quali i disturbi post-traumatici
constatati sono stati correlati alle conseguenze estetiche dell'infortunio
(paura a farsi vedere, senso d'imbarazzo e vergogna, ferita narcisistica
ecc.) piuttosto che all'evento e alla sua dinamica in quanto tali, sui quali
le tavole processuali, e in particolare le dichiarazioni dell'assicurato,
risultano peraltro pressoché silenti. Per il resto, gli altri criteri
sviluppati dalla giurisprudenza (la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza,
a determinare disturbi psichici; la durata eccezionalmente lunga della cura
medica; i dolori somatici persistenti; la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio; il decorso sfavorevole della cura e
le complicazioni rilevanti intervenute; il grado e la durata dell'incapacità
lavorativa dovuta alle lesioni fisiche), oltre a non essere invocati dal
ricorrente, non sono manifestamente adempiuti nel caso di specie. In
particolare, l'insorgente ha riportato due ferite lacero-contuse nella zona
frontale che non gli hanno causato un periodo di incapacità lavorativa di
particolare rilievo. Per quanto attiene all'aspetto delle cure mediche, esse
non possono certamente definirsi errate e non hanno avuto un decorso
sfavorevole dal momento che l'intervento ricostruttivo del 18 settembre 2002
ha al contrario permesso all'assicurato di migliorare la situazione
(perlomeno) dal profilo estetico. Né esse possono considerarsi
eccezionalmente lunghe ove solo si consideri che già in occasione del primo
rapporto 22 aprile 1997 del medico circondariale dell'INSAI, dott.

R. ________, non veniva indicata alcuna necessità di misure terapeutiche.

3.4  Contrariamente a quanto invocato in sede ricorsuale, l'insorgente non
può
dedurre nulla in suo favore dal rapporto 15 aprile 1999 del dott. E.________,
peraltro precedente all'intervento correttivo, ritenuto che esso sanitario si
è limitato ad attestare un disturbo psichico legato all'elaborazione del
trauma subito e che tale constatazione, d'altronde nemmeno contestata, non
giustifica ancora di per sé l'assegnazione di un'IMI. Infine, l'esito della
presente valutazione non è suscettibile di essere inficiata neppure
dall'attestazione 26 marzo 2004 del dott. A.________, il quale, rispondendo a
una richiesta dell'avv. Zanetti e certificando il carattere durevole del
disagio psichico di F.________, ha rilasciato una dichiarazione per evidenti
fini di causa senza con ciò tuttavia modificare o invalidare il contenuto
delle precedenti considerazioni.

3.5   In tali condizioni, questa Corte, che ritiene di disporre degli
elementi
necessari per statuire sulla presente causa senza dovere ulteriormente
ricorrere a nuovi atti istruttori, può aderire alle conclusioni dei primi
giudici anche su questo aspetto concernente l'assegnazione dell'IMI.

4.
L'insorgente domanda infine di essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la sede cantonale e federale.

4.1  La Corte cantonale ha negato la concessione del gratuito patrocinio in
quanto non ha ritenuto adempiuto il requisito di indigenza del richiedente.

4.1.1  Per l'art. 61 cpv. 1 LPGA, applicabile nel caso di specie in virtù
della sua natura formale (cfr. consid. 1.3; DTF 130 V 4 consid. 3.2), fatto
salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è retta dal diritto cantonale pur dovendo soddisfare alcune
esigenze. Tra queste, deve in particolare essere garantito il diritto di
farsi patrocinare e, se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può
avere diritto al gratuito patrocinio (lett. f).

Benché abbia determinato la soppressione formale dell'art. 108 lett. f LAINF,
l'entrata in vigore del nuovo ordinamento non ha modificato materialmente
l'assetto giuridico in materia poiché il contenuto delle due disposizioni
risulta essere sostanzialmente uguale. Ne discende che la precedente
giurisprudenza sviluppata in tema di gratuito patrocinio e calcolo
dell'indennità continua ad essere applicabile (cfr. sentenza dell'11 marzo
2004 in re A., U 349/03, consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 86 segg. all'art. 61.; Ulrich Meyer-Blaser,
La LPGA - les règles de procédure judiciaire, in: Kahil-Wolff [ed.], La
partie générale du droit des assurances sociales, Institut de recherches sur
le droit de la responsabilité civile et des assurances, Colloque de Lausanne
2002, pag. 32 e 34; dello stesso autore cfr. pure: Die
Rechtspflegebestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, in: HAVE 2002 pag. 333 seg.). Mantiene pertanto la
sua validità anche il principio sviluppato sotto l'egida dell'art. 108 lett.
f LAINF, nel cui ambito questa Corte aveva già avuto modo di rilevare come il
concetto di indigenza andasse interpretato al pari di quello utilizzato
dall'art. 152 cpv. 1 OG (cfr. Anwaltsrevue 3/2004 pag. 97). Stando a
quest'ultima norma, il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che
si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere
esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure
dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Anche la normativa cantonale in
materia (cfr. art. 3 e 14 della Legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria, alla quale rinvia espressamente l'art. 21 cpv. 2
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni), riprende questi principi. A tal proposito è sufficiente il
rinvio al giudizio impugnato.

4.1.2  Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, qualora
non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei mezzi necessari
al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF 128 I 232 consid.

2.5.1 , 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Se la parte che domanda
l'assistenza giudiziaria è sposata, occorre tenere conto pure dei redditi del
coniuge (DTF 115 Ia 195 consid. 3a, 108 Ia 10 consid. 3, 103 Ia 101 con
riferimenti; RAMI 2000  no. KV 119 pag. 155 consid. 2). Sono determinanti le
circostanze economiche esistenti al momento della decisione circa la domanda
di assistenza giudiziaria (DTF 108 V 269 consid. 4). Il limite per ammettere
lo stato di bisogno ai sensi delle norme disciplinanti l'assistenza
giudiziaria si situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli
effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base LEF viene (spesso)
applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25% (cfr. RAMI 2000 no. KV
119 pag. 156 consid. 3a; cfr. pure sentenze del 2 agosto 2004 in re M., C
49/04, consid. 2.2.2, e 22 aprile 2002 in re M., I 713/01, consid. 3a/aa
[pubblicata in PJA 2002 pag. 1488], 25 settembre 2000 in re E., C 62/00,
consid. 3b). Ciò non toglie che dalla persona che ne fa richiesta possono
essere pretesi alcuni sacrifici. Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a
uno stato d'indigenza né può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per
il processo a detrimento di altri obblighi urgenti (Anwaltsrevue 3/2004 pag.
98).

4.1.3  Sulla base della documentazione prodotta agli atti, i primi giudici
hanno fatto stato di un reddito mensile complessivo di fr. 4'618.- (fr.
3'348.- [rendita intera AI oltre alle completive per la moglie e per i figli,
nati nel 1988 rispettivamente nel 1993] + fr. 1'270.- [rendita della
previdenza professionale]) a fronte di un fabbisogno globale stabilito in fr.
3'842.50 (fr. 2'400.- [importo base così composto: 1'550.- + 500 + 350] + fr.
1'142.- [locazione] + fr. 118.- [premio dell'assicurazione malattia, dedotti
i sussidi cantonali] + 32.50 [contributo AVS della moglie] + fr. 150.-
[imposte]). In definitiva, essi hanno quindi ritenuto un'eccedenza mensile di
circa fr. 750.-, più precisamente di fr. 775.50.
4.1.4  Gli importi esposti, ai quali si è richiamata la Corte cantonale per
l'accertamento dello stato d'indigenza, sono stati dedotti dalle indicazioni
fornite in quella sede dallo stesso ricorrente. Essi non si rivelano pertanto
confutabili, né peraltro l'insorgente contesta l'una o l'altra posizione.
Ora, anche volendo aggiungere all'importo di base di fr. 2'400.-,
correttamente determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, un supplemento del 15-25%,
risulterebbe comunque un'eccedenza oscillante tra fr. 175.50 e fr. 415.50 al
mese. In tali condizioni, considerati anche la gratuità della procedura in
materia, l'assenza di ripetibili da dover pagare nonché il (relativamente)
basso valore di lite (sostanzialmente fr. 8'775.20, di cui: fr. 4'860.- quale
differenza tra l'IMI del 5% ottenuta e quella richiesta del 10% [stante un
ammontare massimo del guadagno assicurato all'epoca dell'infortunio di fr.
97'200.-], e fr. 3'915.20 per rimborso spese) che, secondo la tariffa
cantonale dell'ordine degli avvocati (cfr. i combinati disposti di cui agli
art. 9 e 30 della Tariffa secondo i quali l'onorario normale per una
procedura assicurativa con un valore di causa come quello che ci occupa può
essere al massimo fissato al 14% [70% di 20%] di quest'ultimo), permette di
stimare le spese di patrocinio approssimativamente in fr. 1'230.-, la
precedente istanza poteva ammettere la possibilità, per F.________, di
saldare ratealmente e in un termine adeguato le spese di avvocato senza con
ciò incorrere in una violazione del concetto di indigenza appartenente al
diritto federale (v. DTF 109 Ia 9 consid. 3a; cfr. inoltre pure la sentenza
citata del 25 settembre 2000 in re E., nel cui ambito un'eccedenza mensile di
fr. 33.40, calcolata per una persona sola ma dopo avere apportato un
supplemento sull'importo base LEF "soltanto" del 15%, è per contro stata
ritenuta insufficiente).

4.2  Per quanto attiene infine all'istanza volta ad ottenere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita in sede federale, essa può riferirsi
solo alla concessione del gratuito patrocinio in quanto, vertendo
sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative (art. 134 OG), la
presente procedura non è onerosa (anche nella misura in cui ha per oggetto la
mancata concessione dell'assistenza giudiziaria in prima sede, il Tribunale
federale delle assicurazioni prescinde dal prelevare simili spese [RAMI 2000
no. KV 119 pag. 157 consid. 4 con riferimento]). Ora, l'istanza di gratuito
patrocinio va respinta dal momento che il richiedente ha espressamente
rinunciato a trasmettere all'autorità comunale il formulario specifico di
attestazione della situazione finanziaria e dagli atti non emergono elementi
sufficienti per dare seguito alla domanda (cfr. a tal proposito anche
sentenza del 29 dicembre 2000 in re R., H 359/00).

5.
In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si
assegnano ripetibili all'INSAI, esso assicuratore essendo un organismo con
compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

Lucerna, 20 settembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: