Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 739/2004
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Causa {T 7}
I 739/04

Sentenza del 12 ottobre 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

V.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, corso
Elvezia 7, 6900 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 20 ottobre 2004)

Fatti:

A.
In data 22 novembre 2001 V.________, nato nel 1954, di formazione impiegato
di commercio, ha formulato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni
AI a dipendenza di un'inabilità addebitabile a uno stato di ansia, insonnia e
paura.

Compiuti i necessari accertamenti, che hanno segnatamente permesso di mettere
in evidenza una sindrome depressiva di media gravità con aspetti somatoformi
ed ipocondriaci (ICD 10 F33.1) nonché una sindrome ansiosa generalizzata (ICD
10 F41.1), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), mediante decisione del 23
maggio 2003, sostanzialmente confermata l'11 maggio 2004 anche in seguito
all'opposizione interposta dalla CAP Protezione Giuridica per conto
dell'assicurato, ha assegnato a quest'ultimo una rendita intera dal
1° ottobre 2001 al 30 settembre 2002, per un grado d'invalidità del 100%, e
una mezza rendita a partire dal 1° ottobre 2002, per un grado d'invalidità
del 60%. Fondandosi essenzialmente sulle conclusioni di una perizia del dott.
J.________, psichiatra presso il Servizio medico regionale dell'AI (SMR),
resa il 1° ottobre 2002, l'amministrazione ha in particolare ritenuto che a
partire da tale data l'interessato presentava un'incapacità lavorativa del
60% nella precedente attività di impiegato di commercio presso la ditta
Z.________ e in altre mansioni quale impiegato di commercio.

B.
Adito su ricorso dell'assicurato, mediante il patrocinio della CAP, il
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del
20 ottobre 2004, ne ha accolto il gravame nel senso che ha riconosciuto
all'interessato il diritto a una rendita intera fino al mese di dicembre
2002, e il diritto a una mezza prestazione dal mese di gennaio 2003. Pur
confermando la validità delle risultanze peritali, il primo giudice ha
rilevato che, per l'ordinamento in materia, la modifica del diritto alla
pensione poteva intervenire solo tre mesi dopo il miglioramento accertato dal
perito in data 1° ottobre 2002, motivo per il quale ha disposto l'obbligo di
versare la rendita intera fino a fine dicembre 2002.

C.
Rappresentato dall'avv. Marco Cereghetti, V.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale,
protestate spese e ripetibili, domanda, in via principale, l'annullamento del
giudizio cantonale e il riconoscimento di una rendita intera anche a partire
dal 1° gennaio 2003; in via subordinata, postula il rinvio degli atti
all'istanza precedente per complemento istruttorio e per accertamento
dell'invalidità sulla base dell'effettiva attività lavorativa svolta prima
dell'intervento del danno alla salute.

L'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra
III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della
LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art.
104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di
una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è
vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A
norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio
impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il
diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale
federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della
modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato
dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
già compiutamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di fatto
giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (DTF 130 V
445) - esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti
la materia, rammentando in particolare i presupposti che reggono il diritto a
una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile
prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione
dell'AI) e illustrando il metodo generale di confronto dei redditi per la
determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività
lucrativa (art. 16 LPGA; per quanto concerne la disciplina applicabile allo
stato di fatto realizzatosi prima del 1° gennaio 2003, cfr. per contro l'art.
28 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002). A tale
esposizione può essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che
al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in
caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere
rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del
medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come
pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261
consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da
un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili, effettivamente, come ha evidenziato il giudice di prime cure, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che se
questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e
completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati
convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi
concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353
consid. 3b/ee).

Alle considerazioni della pronuncia impugnata può infine essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha correttamente enunciato i principi
disciplinanti gli effetti temporali della riduzione di una rendita in caso,
come si avvera in concreto, di assegnazione di una prestazione decrescente o
temporanea (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. pure DTF 106 V 16; RCC 1983 pag. 489
consid. 2b).

3.
Il ricorrente contesta essenzialmente le valutazioni espresse dall'UAI e dal
primo giudice in merito alle conclusioni del perito del SMR, dott.
J.________.

3.1 Ripercorrendo l'anamnesi professionale dell'assicurato, la perizia ha
ricordato come l'interessato avesse lavorato, dal 1983, in qualità di
liquidatore sinistri per la ditta Z.________ e come, dal 1997 al 1999, egli
fosse diventato "responsabile del gestionario Help-Point" della succursale di
A.________ conseguendo il maggior fatturato della Svizzera. Il perito ha in
seguito correttamente riferito come, a partire dal 2000, le capacità
lavorative dell'interessato avessero subito un crollo in conseguenza di una
sindrome depressiva più conclamata, che ha notevolmente inciso sulle sue
funzioni cognitive (diminuzione della capacità di concentrazione,
dell'attenzione e della memoria di fissazione) e reso necessari due ricoveri
in istituti specializzati, e come "ultimamente a partire dal 07.07.2001" lo
stesso lavorasse in qualità di corrispondente sinistri presso un ufficio in
cui, pur non essendo più in contatto con i clienti e pur lavorando in maniera
molto più agevolata (svolgimento del lavoro con maggior lentezza e in
alternanza a continui momenti di pausa), reggeva a fatica, oltre che con
rendimento ridotto, la mezza giornata (dalle 9.00 alle 12.00) di attività.
Tenuto conto dei disturbi lamentati dall'assicurato, ritenuti congruenti con
quelli repertoriati durante l'esame oggettivo, il dott. J.________ ha
dichiarato l'assicurato in grado di svolgere quattro ore lavorative nella sua
professione, anche se con maggiore lentezza e con un rendimento diminuito.
Ritenendo improponibili eventuali misure di riqualifica professionale, il
perito ha concluso per un'incapacità lavorativa del 60% di V.________ nella
sua professione di impiegato di commercio presso la ditta Z.________ e in
altre mansioni quale impiegato di commercio.

3.2 A ragione il primo giudice poteva, di principio, attribuire pieno valore
probatorio alla menzionata perizia, atteso che la stessa, motivata e
convincente, soddisfaceva tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza in
materia. Giustamente l'autorità giudiziaria cantonale poteva pure ritenere
che i rapporti presentati dall'assicurato non contenessero elementi tali da
infirmare le conclusioni del dott. J.________, considerato che gli stessi
apparivano poco circostanziati e convincenti. Così, mentre il medico curante,
dott. M.________, si limitava ad attestare apoditticamente, senza
confrontarsi adeguatamente con le risultanze della perizia del SMR,
un'incapacità lavorativa totale continua (e stazionaria) dal giugno 2001 (sul
valore probatorio attribuito ai referti medici allestiti da quest'ultimo cfr.
ad ogni modo DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/cc e
sentenze ivi citate), il rapporto dei dott.es A.________ e Q.________, oltre
a riferirsi a una situazione posteriore a quella esistente al momento della
decisione su opposizione in lite e quindi esulante dal potere cognitivo di
questa Corte (DTF 121 V 366 consid. 1b), nemmeno si pronunciava sul grado
invalidante dei disturbi riscontrati a livello cognitivo.

3.3 Il giudizio cantonale non può per contro trovare adesione nella misura in
cui dalla perizia del SMR sembra dedurre che l'incapacità lavorativa del 60%
attestata dal dott. J.________ sarebbe stata espressa riferendosi (anche)
all'attività di responsabile dell'Help-Point di A.________. Dall'esposizione,
cronologica, della situazione professionale del ricorrente, si deve piuttosto
ritenere che il perito intendesse pronunciarsi sulle capacità lavorative
residue dell'interessato prendendo quale attività di riferimento quella,
effettivamente esercitata al momento dell'esame medico, di "semplice"
corrispondente sinistri, che non poteva, per importanza e impegno, essere
paragonata a quella precedentemente svolta, prima dell'insorgenza del danno
alla salute, di "responsabile del gestionario Help-Point".

A confortare questa tesi, oltre alla formulazione e al contesto della perizia
stessa, vi sono pure le dichiarazioni dell'ex datore di lavoro del ricorrente
che ben evidenziano il tentativo - messo in atto con l'accordo delle parti
interessate anche se in seguito destinato a fallire a causa delle difficoltà
incontrate (mancanza di concentrazione, stato di panico e ansia continuo
anche di fronte al minimo problema, errori nei pagamenti, perdita di
documenti, ecc. [nota 3 ottobre 2002 del responsabile centro servizio
clientela, B.________]) - di inserire il dipendente, a partire dal luglio
2002 e malgrado quest'ultimo continuasse a figurare "ai fini
tecnico-assicurativi inabile al 100%" (scritto 30 aprile 2003 del
responsabile del personale, S.________), nel centro servizi clientela per
affidargli "in forma terapeutica" dei compiti molto più contenuti ("apertura
+ trattazione casi semplici, pagamenti, designazione della corrispondenza ai
vari settori operativi" [note 22 agosto e 3 ottobre 2002 di B.________]).

Del resto, colpisce che l'UAI, nonostante ne avesse la possibilità e potesse
agevolmente interrogare il perito su tale punto, non abbia mai preso
posizione, nel corso della procedura giudiziaria (cantonale come federale),
sulla censura - chiara e circostanziata - ricorsuale riguardante l'ambito di
attività considerato dal perito per attestare il grado di incapacità
lavorativa.

Alla luce di quanto esposto, si può e si deve ritenere che l'attività per la
quale il perito aveva attestato un'incapacità lavorativa del 60% fosse quella
da ultimo svolta, a titolo di prova, di "semplice" impiegato di commercio. Ne
consegue che amministrazione e giudice cantonale non potevano semplicemente
dedurre il grado d'invalidità dal grado d'incapacità lavorativa attestato dal
perito con riferimento all'attività esercitata (provvisoriamente)
dall'assicurato dopo l'insorgenza del danno alla salute (cfr., a contrario,
la sentenza del 15 aprile 2003 in re M., I 1/03, consid. 5.2). Il ricorso
essendo - già solo per questo motivo - fondato, si giustifica di annullare il
giudizio cantonale come pure la decisione su opposizione dell'UAI nella
misura in cui, a partire dal 1° ottobre 2002, hanno accertato un grado
d'invalidità del 60%. Gli atti vengono di conseguenza rinviati
all'amministrazione affinché determini correttamente, a partire da tale data
(DTF 129 V 222), il grado d'invalidità, in particolare i redditi da valido
(quello che l'assicurato avrebbe guadagnato senza il danno alla salute in
qualità di responsabile dell'Help-Point di A.________) e da invalido (il
guadagno conseguibile, nonostante il danno alla salute, quale "semplice"
impiegato di commercio), e stabilisca, su tale base, il nuovo diritto alla
rendita di V.________ a partire dal 1° gennaio 2003 (art. 88a cpv. 1 OAI;
cfr. pure DTF 106 V 16; RCC 1983 pag. 489 consid. 2b). A tal proposito è
utile ricordare alle parti che, conformemente alla più recente giurisprudenza
di questa Corte, in difetto di indicazioni economiche concrete, il reddito
ipotetico da invalido, conseguibile dall'interessato esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute, andrà determinato
applicando i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 di cui
all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'ufficio federale
di statistica e non (più) sulla base dei valori regionali desumibili dalla
tabella TA13 (decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005; cfr.
sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3).

4.
4.1 La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30
giugno 2006; cfr. consid. 1).

4.2 Parzialmente vincente in lite, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto a ripetibili che saranno poste a carico dell'assicuratore soccombente
(art. 135 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio
impugnato 20 ottobre 2004 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino e la decisione su opposizione 11 maggio 2004 dell'UAI sono annullati
nella misura in cui hanno statuito sul diritto alla rendita di V.________ a
partire dal 1° gennaio 2003; la causa è rinviata all'amministrazione perché,
conformemente ai considerandi, statuisca di nuovo sul diritto alla rendita
del ricorrente a partire da tale data.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
L'UAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva dell'imposta
sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura
federale.

4.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle
spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in
sede federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione Versicherungen e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 12 ottobre 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: