Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 698/2004
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Causa {T 7}
I 698/04

Sentenza del 16 ottobre 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

A.________, ricorrente, rappresentato dalla DAS Protezione Giuridica SA,
via Violino 1, 6928 Manno,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 29 settembre 2004)

Fatti:

A.
Nel dicembre 1999, A.________, nato nel 1969, di professione cuoco, ha
presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni AI a dipendenza
di un'inabilità addebitabile a lombaggini e ernie del disco.

Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI),
per atto del 21 novembre 2002, ha ritenuto adeguata per l'assicurato una
riformazione professionale quale gerente. Nel contempo, con decisioni dell'11
dicembre 2002, gli ha assegnato una rendita intera dal 1° settembre 1999 (per
un grado d'invalidità dell'80%) e una mezza rendita a partire dal 1° aprile
2000 (per un grado d'invalidità dell'50%).

Conseguito con successo il diploma di esercente nel maggio 2003, l'assicurato
si è visto negare dall'UAI l'ulteriore diritto a una rendita d'invalidità per
mancanza di incapacità di guadagno pensionabile (decisione del 16 giugno
2003). Stabilendo in fr. 68'793.- il reddito che l'assicurato avrebbe
guadagnato senza il danno alla salute e in fr. 45'500.- il reddito
conseguibile, nonostante il danno alla salute, nell'attività, ragionevolmente
esigibile, di gerente di esercizio pubblico, per decisione su opposizione del
20 aprile 2004 l'amministrazione ha sostanzialmente confermato il contenuto
del proprio provvedimento accertando un tasso d'invalidità del 34%,
insufficiente per conferire il diritto a una pensione.

B.
Adito su ricorso dell'assicurato, rappresentato dalla DAS Protezione
Giuridica SA, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha
confermato, nella sua sostanza, l'operato dell'amministrazione e ha negato il
diritto a ulteriori prestazioni (pronuncia del 29 settembre 2004). In
particolare, rilevata, sulla scorta delle conclusioni peritali del dott.
G.________, reumatologo, la piena esigibilità dell'attività di
esercente/gerente, la Corte cantonale, procedendo dal salario mensile
percepito dall'assicurato prima del danno alla salute di fr. 5'303.-,
adeguato all'evoluzione dei salari, ha accertato un reddito senza invalidità
di fr. 73'997.- annui (sulla base di 13 mensilità) per il 2003 e di fr.
75'033.- per il 2004. Contrapponendo a questo dato il reddito ragionevolmente
conseguibile nonostante il danno alla salute (reddito da invalido) di fr.
45'500.- annui per il 2003 e di fr. 46'088.- per il 2004, il primo giudice ha
stabilito in misura del 39% il grado d'invalidità dell'assicurato.

C.
Sempre patrocinato dalla DAS, A.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale,
protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame,
l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una mezza
rendita a far tempo dal 1° aprile 2003 - a dipendenza di un grado
d'invalidità del 59,48%, subordinatamente del 50% -, come pure il rinvio
degli atti all'amministrazione per commisurazione del diritto per l'anno
2004. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

L'UAI propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per
l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra
III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della
LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art.
104 e 105 OG, il Tribunale federale delle assicurazioni può, nell'ambito di
una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è
vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A
norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio
impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.
Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il
diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti al Tribunale
federale delle assicurazioni al momento dell'entrata in vigore della
modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni, il suo potere cognitivo è regolato
dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1.

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha
già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che
reggono il diritto a una rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella
versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004,
della 4a revisione dell'AI) e illustrando il metodo generale di confronto dei
redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati
esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA). A tale esposizione può
essere fatto riferimento, non senza tuttavia soggiungere che al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel
porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da
un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili, come ha evidenziato il giudice di prime cure, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che se questi
ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in
piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il
giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili
di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

3.
Nel caso di specie, il ricorrente contesta la determinazione del grado
d'invalidità. Facendo valere che nel 2003, ma anche precedentemente, tenuto
conto della sua lunga esperienza in qualità di capo cucina, egli avrebbe
potuto essere collocato nella classe IV (anziché in quella III, come invece
valutato dall'amministrazione) prevista dall'art. 10 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) -
applicabile tra l'altro ai quadri ai quali sono regolarmente sottoposti
quattro collaboratori (nel settore cucina) da almeno cinque anni - e avrebbe
pertanto potuto, senza il danno alla salute, conseguire un salario lordo
minimo di fr. 6'380.- mensili, l'insorgente quantifica in fr. 82'940.- il
guadagno da valido per il 2003. Quanto al reddito da invalido, il ricorrente
rileva l'impossibilità, a causa del danno alla salute, di conseguire un
salario annuo ipotetico di fr. 45'500.- annui (fr. 3'500.- per 13 mensilità).
A tal proposito osserva inoltre che nessun ristoratore assumerebbe una
persona con il compito di esercitare le mansioni di gerente al 100%,
nell'ambito di tale attività essendo richiesto l'espletamento anche di tutta
una serie di mansioni (in cucina in qualità di cuoco o in sala quale
cameriere) di altra natura. Anche ammettendo che la formazione di gerente
permetterebbe in teoria di incrementare di fr. 600.- il salario mensile di
base, il ricorrente ricorda che egli può tuttavia lavorare in qualità di
cuoco solo nella misura del 50%. A seguito di ciò egli sarebbe in grado di
guadagnare al massimo un importo di fr. 2'800.- mensili, atteso che, senza
limitazioni invalidanti, un esercente con la sua formazione potrebbe
guadagnare fr. 3'100.- per 12 mensilità, ovvero fr. 37'200.- annui. Dal
confronto dei redditi, l'insorgente deduce un grado d'invalidità del 59,48%
per il 2003. Grado d'invalidità che in ogni caso non sarebbe inferiore al 50%
anche se si volessero, per ipotesi, prendere in considerazione, quali dati di
riferimento, il reddito da valido ritenuto dal primo giudice (fr. 73'997.-) e
il reddito da invalido di fr. 3'100.- per 12 mensilità.

4.
4.1 Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata
senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1), o
comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro
identico nella stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la
Circolare, edita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,
cifra marg. 3025). Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, ci si rifà a valori empirici o statistici (VSI
1999 pag. 248 consid. 3b).

4.2 Come rettamente osservato dalla precedente istanza, dagli atti
all'inserto sembra che per il 1997 e il 1998 il salario sia stato fissato in
fr. 5'303.- per 12 mensilità. A ragione, pertanto, il primo giudice poteva
stabilire il reddito da valido partendo da tale dato concreto adeguandolo
all'evoluzione dei salari negli anni in questione. Anche volendo aggiungervi
la tredicesima mensilità, come ha fatto il primo giudice riferendosi al CCNL
del settore, e tenere conto, nello specifico ambito della ristorazione e
dell'albergheria, di un'evoluzione salariale dello 0.4% per il 1999, dell'1%
per il 2000, del 2.4% per il 2001, dell'1.9% per il 2002, dell'1.5% per il
2003 e dell'1% per il 2004 (La Vie économique, 9/2006, pag. 91, tabella
B10.2), risulta comunque un importo di fr. 74'038,92 per il 2003 e un importo
di fr. 74'779,30 per l'anno 2004.

In chiaro contrasto con le tavole processuali appare per contro la
rivendicazione del ricorrente nella misura in cui tende a considerare quale
reddito da valido il minimo salariale previsto dal CCNL per la classe IV (fr.
6'380.- per 13 mensilità nell'anno 2003). Tale conclusione appare ancor meno
verosimile se si considera che, in questo modo, seguendo fino in fondo il
ragionamento, sulla base di un esame retrospettivo, si finirebbe per
sostenere che il ricorrente avrebbe per anni guadagnato meno del minimo
contrattuale senza battere ciglio. Ma vi è di più. La riprova che il dato
sopra ritenuto è senz'altro plausibile e non sfavorevole per l'assicurato è
anche data da un confronto di questo valore con quelli desumibili
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio
federale di statistica. Infatti, il reddito di fr. 74'038,92 annui per il
2003 supera di addirittura circa il 15% quello medio nazionale valido nel
settore alberghiero e della ristorazione per le attività altamente
impegnative e richiedenti le maggiori qualifiche (ISS 2002, cifra 55, livello
di esigenze 1+2); importo che, adattato all'orario settimanale usuale nel
settore (42,2 ore [La Vie économique, 9/2006, pag. 90, tabella B9.2]) come
pure all'evoluzione salariale per il 2003 (1.5%), ammonterebbe a
fr. 64'956,24 (fr. 5'055.- x 42,2 : 40 x 12 x 1.5%).

5.
5.1 Per quanto concerne quindi la determinazione del reddito da invalido, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha in sostanza stabilito fare stato in
primo luogo la situazione salariale concreta della persona interessata, a
condizione che quest'ultima sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF
126 V 75 segg.). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono
essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come risultano
dall'ISS (DTF 126 V 76 consid. 3b con riferimenti) oppure - ipotesi che non
si avvera in concreto - quelli deducibili dalla documentazione dell'INSAI
relativa ai posti di lavoro (DTF 129 V 472; RAMI 1999 no. U 343 pag. 412).

5.2 Nel caso di specie, merita innanzitutto piena adesione la valutazione del
primo giudice nella misura in cui, sulla scorta delle conclusioni della
consulente in integrazione professionale come pure del rapporto peritale 29
maggio 2001 - motivato, completo e convincente - del dott. G.________,
attestante sì un grado di incapacità lavorativa massima del 50% nella
precedente professione di cuoco ma anche una piena abilità in attività
leggere confacenti (v. perizia dott. G.________, pag. 7: "Il paziente stesso
ha suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo,
possibilità che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che
anch'essa lavora nel settore; sono lavori da considerare conformi alle sue
condizioni fisiche, che potrebbero quindi essere svolte senza limiti
rilevanti"), ha ritenuto che l'interessato poteva essere normalmente
integrato nell'attività di gerente senza limitazione rilevante.

5.3 Tenuto conto dell'attività esigibile, senza limitazioni di rilievo, dal
ricorrente dopo l'insorgenza del danno alla salute, si tratta ora di
stabilire, su tale base, il reddito da contrapporre al guadagno senza
invalidità.

5.4 Osservando che l'art. 2 CCNL esclude espressamente l'applicabilità di
quest'ultimo ai dirigenti d'azienda (gerenti) e ai direttori, l'autorità
giudiziaria cantonale ha aderito all'accertamento dell'amministrazione, che
aveva quantificato in fr. 45'500.- annui il reddito conseguibile quale
gerente, nonostante il danno alla salute, nel 2002. Ha infatti rilevato che
se il salario minimo per un collaboratore senza apprendistato professionale
nel 2003 era di fr. 3'100.- per 13 mensilità (pari a fr. 40'300.- annui),
allora un gerente nella stessa situazione del ricorrente, con un'esperienza
pluriennale di cuoco, avrebbe dovuto, nello stesso annuo, guadagnare almeno
fr. 45'500.-, ovvero fr. 3'500.- per 13 mensilità.

5.5 A prescindere dal fatto che le considerazioni del primo giudice sono
comunque sostenibili e difendibili, la richiesta ricorsuale di vedersi
riconoscere, quale reddito da invalido, un guadagno di fr. 2'800.-,
rispettivamente di fr. 3'100.- mensili, non può essere accolta anche in
ragione di un altro motivo.

5.5.1 Per giurisprudenza, infatti, in assenza - come si può sostenere nel
caso di specie - di dati salariali maggiormente attendibili, il reddito da
invalido del ricorrente dev'essere stabilito sulla base delle tabelle di cui
all'ISS. Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie
riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente
stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non
potersi (più) fare capo ai dati statistici relativi alle "grandi regioni"
(tabella TA13 [cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05,
consid. 3.2.3]). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere
stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali conseguibili nel settore privato.

5.5.2 Tenuto conto della formazione dell'interessato (attestato federale di
capacità quale cuoco e certificato di capacità per esercenti tipo I) come
pure della sua lunga e comprovata esperienza, si impone di prendere quale
valore base l'importo di fr. 4'013.- mensili (ISS 2002, cifra 55, livello di
esigenze 3). Adeguato questo dato all'orario di lavoro settimanale usuale nel
settore (42,2 ore) come pure all'evoluzione dei salari (1.5%), si ottiene un
importo di fr. 4'297,21 mensili, pari a fr. 51'566,58 annui per il 2003 (sul
momento determinante per il raffronto dei redditi: DTF 129 V 222).

Ora, anche volendo, per pura ipotesi, ammettere una deduzione massima del 10%
da tale importo per tenere conto delle eventuali difficoltà residue (ma ad
ogni modo non rilevanti, per quanto accertato dal dott. G.________) ad
esplicare l'attività di gerente - peraltro auspicata dallo stesso ricorrente
al momento in cui si trattava di decidere sull'eventuale riqualifica
professionale -, risulterebbe un reddito da invalido di fr. 46'409,92,
comunque insufficiente per conferire il diritto a una rendita. Infatti,
confrontando i due redditi di paragone (fr. 74'038,92 e fr. 46'409,92), il
grado d'invalidità risultante non supererebbe il 37% per l'anno 2003, lo
stesso dovendo valere anche per il 2004.

5.6 Nulla muta a tale conclusione il fatto che la consulente in integrazione,
in seguito a una richiesta d'informazioni telefonica avvenuta il 29 marzo
2004 presso Gastrosuisse, avrebbe annotato in data 5 aprile 2004 che un
gerente non dovrebbe mai prendere meno di fr. 3'100.- mensili, ossia meno di
quanto prenderebbe una cameriera. Quest'informazione, infatti, oltre a
esprimere unicamente una soglia salariale minima e a fare comunque astrazione
dalla situazione e dalle capacità concrete, appare anche relativizzata da una
(precedente) indagine, sempre effettuata presso Gastrosuisse, al termine
della quale la consulente in integrazione aveva avuto modo di rilevare in
data 5 giugno 2003 che "ci si può basare su un minimo salariale di
3'000/3'500.- al mese che può essere molto incrementato a seconda
dell'attività svolta". In questo contesto, tenuto conto della doppia
formazione del ricorrente come pure della sua lunga esperienza nel settore,
nulla impedisce di riferirsi ai dati desumibili dalla tabella TA1. Le stesse
considerazioni sono pure opponibili con riferimento all'estratto informatico
dell'Ufficio regionale di collocamento versato agli atti dall'insorgente e
attestante in fr. 3'100.- il salario mensile offerto per un'occupazione a
tempo pieno quale gerente con certificato di tipo 1 presso un bar-paninoteca
di B.________.

6.
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita,
quantomeno nel suo risultato, conferma, mentre il ricorso, in quanto
infondato, dev'essere respinto.

7.
La procedura è gratuita (art. 134 OG nella versione in vigore fino al 30
giugno 2006; cfr. consid. 1).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 ottobre 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: