Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 656/2004
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I 656/04

Sentenza del 16 marzo 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Frésard; Schäuble,
cancelliere

V.________, ricorrente, rappresentata dallo Studio Legale dott. Carlo Izzi,
Via dell'Olio 7, 86070 Rocchetta a Volturno, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 31 agosto 2004)

Fatti:

A.
V. ________, cittadina italiana nata nel 1945, ha lavorato in Svizzera per
diversi periodi compresi tra il 1967 e il 1993. Rientrata in Italia, non ha
più svolto attività lucrativa e si è occupata dell'economia domestica della
propria famiglia.

In data 28 ottobre 2002 l'interessata ha formulato una domanda volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Esperiti i necessari accertamenti a cura dell'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale (INPS) di I.________ e preso atto delle
dichiarazioni rese dall'istante nel questionario per assicurati occupati
nell'economia domestica, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(UAI), aderendo al parere del proprio servizio medico, dott. L.________, che
definiva un tasso di inabilità ai lavori domestici del 10%, ha respinto la
domanda di prestazioni per decisione del 14 gennaio 2004.

L'interessata ha interposto opposizione, allegando ulteriore documentazione
sanitaria. Dopo avere nuovamente interpellato il proprio servizio medico,
dott. M.________, che confermava sostanzialmente la valutazione operata dal
dott. L.________, l'UAI, mediante decisione del 7 aprile 2004, ha ribadito il
precedente rifiuto di prestazioni.

B.
V.________ ha deferito il provvedimento su opposizione dell'UAI alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, chiedendo il riconoscimento del suo diritto a una rendita
d'invalidità.

Per pronuncia del 31 agosto 2004 i giudici commissionali, fondandosi sul
parere espresso dai sanitari dell'UAI, hanno respinto il ricorso e confermato
che l'insorgente, malgrado le affezioni lamentate, sarebbe stata in grado di
attendere alle consuete mansioni domestiche in modo tale da escludere il
diritto a prestazioni assicurative.

C.
Producendo ulteriore documentazione medica, domandando un pubblico
dibattimento e postulando l'audizione di un perito tecnico, V.________,
assistita dallo studio legale dott. Carlo Izzi, interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale,
protestate spese e ripetibili, ripropone la richiesta di prima sede intesa
all'ottenimento di una rendita d'invalidità, unitamente a interessi e
rivalutazione monetaria. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti
all'amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova decisione.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Nel gravame la ricorrente postula in primo luogo di ordinare un pubblico
dibattimento. Orbene, giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto ad
un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un
tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile,
sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF
122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6
n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30
cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di
prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta
chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di
prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DTF 125 V
38 consid. 2). Se una parte, come si avvera nel caso concreto, omette di fare
valere tempestivamente in quella sede il proprio diritto a un dibattimento
pubblico, tale diritto decade (DTF 122 V 56 consid. 3b/bb).

2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio
applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata
la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II
ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona
assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di
fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr.
DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1
cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro
corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del
precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6
LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i primi giudici, rammentati
i limiti temporali - compresi tra il 28 ottobre 2001 (art. 48 cpv. 2 LAI, in
deroga all'art. 24 LPGA) e il 7 aprile 2004 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del
potere cognitivo del giudice nel caso di specie, hanno pertinentemente
definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv.
1 [nella sua versione introdotta dalla 4a revisione della LAI, in vigore dal
1° gennaio 2004, la versione precedente subordinando per contro il diritto
alla rendita, rispettivamente di un quarto, della metà o intera all'esistenza
di un grado di invalidità rispettivamente di almeno il 40%, il 50% o il 66
2/3%] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI) degli assicurati non
esercitanti un'attività lucrativa e dediti allo svolgimento delle proprie
mansioni consuete, segnatamente dell'economia domestica (art. 5 cpv. 1 LAI in
relazione con l'art. 8 cpv. 3 LPGA, nonché art. 27 OAI; DTF 104 V 136 consid.
2a; SVR 2003 IV no. 34 pag. 105 consid. 4.3.2; VSI 1997 pag. 304 consid. 4a),
precisando nel contempo i compiti del medico nell'ambito di questa
valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c, 105 V 158 consid. 1).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia ribadire, come già rilevato dai primi giudici, che l'entrata in
vigore dell'ALC ha reso possibile - per motivi di parità di trattamento - il
versamento di rendite per un grado di invalidità inferiore al 50%, ma pari
almeno al 40%, anche ad assicurati comunitari che ricadono nel campo
applicativo personale del Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all'interno della Comunità - cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II
ALC -, anche se non sono domiciliati o non dimorano in Svizzera, bensì sono
domiciliati o dimorano in uno Stato membro dell'Unione europea (DTF 130 V 255
seg. consid. 2.3).
2.2 Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici
fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle
regole di procedura applicabili, giova infine soggiungere che se questi
ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in
piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il
giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili
di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha in quest'ambito già avuto
modo di rilevare, una perizia basata sui soli atti ("Aktengutachten") è
senz'altro possibile se dispone di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (sentenze del 12 ottobre 2005 in re S., U 260/04,
consid. 5, e del 31 agosto 2005 in re C., M 10/04, consid. 3.2.4; RAMI 1988
no. U 56 pag. 371 consid. 5b con riferimenti). Tale principio vale ovviamente
anche per qualsiasi altro atto medico.

3.
3.1 Nell'evenienza concreta, la Commissione di ricorso ha fondato la propria
valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti ed evidenziati nei
rapporti allestiti, rispettivamente, il 29 dicembre 2003 e il 30 marzo 2004
(e non il 30 aprile 2004, come erroneamente indicato nell'impugnata
pronuncia) dai consulenti medici dell'UAI, dott.ri L.________ e M.________, i
quali si sono confrontati in maniera circostanziata con la documentazione
agli atti, analizzando in dettaglio l'evoluzione negli anni delle affezioni
lamentate dall'assicurata. Così, i due sanitari intervenuti per conto
dell'amministrazione, fissando il tasso d'inabilità al 10%, hanno ritenuto
che, perlomeno fino alla data della decisione su opposizione impugnata, i
vari disturbi accusati dall'interessata - peraltro rettamente considerata
casalinga dalle istanze precedenti - non le impedivano (manifestamente) di
adempiere le mansioni consuete all'interno dell'economia domestica in misura
tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.

Orbene, dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso
di diritto amministrativo non si adducono argomenti idonei a stravolgere le
conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo
convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie, per quanto
concerne l'incapacità di lavoro dell'assicurata (i medici dell'INPS di
I.________ le attestano infatti un grado d'inabilità del 70%), si debba
ritenere più affidabile il parere espresso dai sanitari dell'UAI, anche il
Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi
da questa opinione. A ciò nulla muta la documentazione medica che la
richiedente ha prodotto con il gravame a questa Corte - documentazione,
d'altronde, in gran parte già presente all'inserto. Il fatto, infine, che
V.________ beneficia in patria di un assegno ordinario di invalidità è privo
di rilevanza per la soluzione della vertenza, quando si osservi che la
nozione d'invalidità e, in generale, il diritto alle prestazioni delle
assicurazioni sociali soggiaciono, in Svizzera e in Italia, a presupposti
dissimili.

3.2 Dato quanto precede, il giudizio commissionale querelato merita tutela,
senza che sia necessario procedere ad ulteriori indagini. Gli atti
all'inserto sono completi e permettono di esprimersi sulla vertenza con
sufficiente cognizione di causa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennità di parte.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 marzo 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: