Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 617/2004
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I 617/04

Sentenza del 28 marzo 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

B.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Ulisse Sutter, via Ariosto 6,
6901 Lugano,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 16 agosto 2004)

Fatti:

A.
Mediante decisione del 13 luglio 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI)
ha posto B.________, nata nel 1955, al beneficio di una mezza rendita
d'invalidità, stante un tasso d'invalidità del 50%, con effetto dal 1° giugno
1998.

Per provvedimento del 17 luglio 2003, sostanzialmente confermato il 17
febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata,
l'UAI ha respinto una richiesta di revisione inoltrata il 29 aprile 2003
dall'assicurata confermando così il precedente grado d'invalidità e
l'assegnazione della mezza rendita.

B.
Patrocinata dall'avv. Ulisse Sutter, B.________ si è aggravata al Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 16 agosto
2004, ha respinto il gravame e ha avallato l'operato dell'amministrazione.

C.
Sempre patrocinata dall'avv. Sutter, l'interessata interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, innanzi al
quale, protestate spese e ripetibili, postula, in via principale,
l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio degli atti al primo giudice
per complemento istruttorio. In via subordinata chiede il riconoscimento di
una rendita AI del 100% a far tempo dall'istanza di revisione. La ricorrente
lamenta la mancata considerazione, da parte delle istanze inferiori, della
perizia di parte del 5 dicembre 2003 del dott. R.________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica, da lei prodotta in sede di opposizione al provvedimento
amministrativo 17 luglio 2003. Come già in sede cantonale, domanda inoltre il
rimborso delle spese di tale perizia.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già
compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il
diritto a una (maggior) rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella
versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004,
della 4a revisione dell'AI [DTF 130 V 445]).

Al giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure per quanto
concerne la definizione del concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI)
e per l'esposizione dei presupposti per una revisione della rendita
d'invalidità in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a
cpv. 2 OAI).

Dev'essere così ribadito che per ammettere l'esistenza di una modifica di
rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione
iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del
provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con
riferimento).

2.
L'accertamento della mancata notevole modifica del grado d'invalidità operato
dall'autorità giudiziaria cantonale può essere condiviso, ritenuto che nel
periodo intercorso tra la data della decisione di assegnazione della mezza
rendita (13 luglio 1999) e quella della decisione su opposizione in lite (17
febbraio 2004) gli atti medici non consentono di ravvisare un simile
mutamento.

Va così osservato che, al momento della prima decisione, l'UAI, tenendo conto
delle conclusioni della perizia pluridisciplinare resa in precedenza dal
Servizio X.________, aveva concluso per un'invalidità, valutata giusta il
metodo generale applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa,
del 50% a dipendenza dei disturbi ortopedici e psichiatrici lamentati
dall'assicurata.

Non avendo gli atti medici prodotti in seguito permesso di riscontrare un
quadro clinico modificato suscettibile di incidere notevolmente sul grado
d'invalidità dell'insorgente, a ragione l'UAI poteva negare - senza necessità
di ordinare ulteriori accertamenti - gli estremi per ammettere una revisione
della prestazione.

In particolare, non sono atti a modificare l'esito di tale conclusione i
rapporti allestiti rispettivamente il 15 maggio e il 13 giugno 2003 dal dott.
M._______ e dal dott. E.________, curanti dell'assicurata, i medesimi
sanitari avendo rilevato uno stato di salute sostanzialmente immutato
rispetto all'epoca della decisione di assegnazione della mezza rendita, senza
necessità di procedere ad ulteriori accertamenti.

Né è tale la perizia di parte 5 dicembre 2003 del dott. R.________, il quale,
pur constatando un "certo" peggioramento della situazione clinica e dei
reperti radiologici dell'assicurata, si limitava, comunque, semplicemente a
suggerire di procedere prima o poi a una riconsiderazione del problema
assicurativo e a una rivalutazione del grado d'invalidità dal punto di vista
reumatologico-ortopedico.

Sulla scorta dei predetti atti sanitari, il giudice cantonale ben poteva
quindi negare, perlomeno fino al momento determinante del provvedimento
litigioso, i presupposti per una revisione dell'attuale mezza rendita
dell'insorgente.

3.
Nell'impugnata pronuncia il giudice cantonale ha poi pure correttamente
indicato i motivi per i quali, alla luce dell'art. 45 cpv. 1 LPGA e dell'art.
78 cpv. 3 OAI, l'insorgente non poteva pretendere il rimborso delle spese di
perizia da lei ordinata. Su questo punto basta qui rinviare alla pertinente
motivazione del Tribunale di prime cure.

4.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato merita tutela.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 marzo 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: