Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 613/2004
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I 613/04

Sentenza del 29 agosto 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

C.________, 1946, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 26 luglio 2004)

Fatti:

A.
C. ________, cittadino italiano nato nel 1946, ha lavorato in Svizzera dal
1964 al 1980 e dal 1985 al 2002 solvendo regolari contributi alle
assicurazioni sociali. In data 11 marzo 2002 egli ha disdetto, con effetto al
30 giugno 2002, il rapporto di lavoro che lo legava alla ditta B.________ per
rimpatriare definitivamente in Italia. L'11 luglio 2002 ha quindi formulato
una domanda volta all'assegnazione di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità.

Posta la diagnosi di "epatite cronica HCV correlata accertata con biopsia in
gastroduodenite, diabete mellito, poliartrosi con impegno funzionale", il
Centro medico legale dell'Istituto nazionale italiano della previdenza
sociale (INPS) di A.________ ha attestato in data 16 ottobre 2002 un grado
d'invalidità del 70%.

Aderendo al parere del proprio servizio medico, dott. R.________ e dott.
I.________, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI),
mediante decisione del 10 ottobre 2003, sostanzialmente confermata il 16
febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato,
ha per contro respinto la domanda di prestazioni ed escluso l'esistenza di
un'incapacità lavorativa di livello pensionabile, il richiedente, malgrado le
patologie denunciate ed esposte dal Centro medico dell'INPS, essendo stato
reputato in grado di continuare a svolgere la precedente attività in misura
di almeno l'80%.

Con effetto dal 1° gennaio 2001, C.________ ha ottenuto il riconoscimento di
un assegno ordinario d'invalidità dello Stato italiano per un grado
d'incapacità lavorativa che, quantomeno nel settembre 2003, ammontava al 67%.

B.
Postulando il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative,
l'assicurato, con l'assistenza del Patronato X.________, si è aggravato alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/Al per le persone residenti
all'estero, la quale, per pronuncia del 26 luglio 2004, ne ha respinto il
gravame.

C.
C. ________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente le richieste
formulate in sede commissionale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

L'UAI, sentito nuovamente il parere del proprio servizio medico, propone la
reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1  Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi
giudici hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia,
rammentando in particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero -
per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in
vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; DTF 130 V
257 consid. 2.4), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli
stati contraenti a definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC
in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - devono
essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una
rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di
fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr.
DTF 130 V 445) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1
cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro
corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del
precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6
LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA) come pure d'invalidità (art. 8 LPGA e art.
4 LAI), i primi giudici, rammentati i limiti temporali del potere cognitivo
del giudice nel caso di specie (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24
LPGA; DTF 121 V 366 consid. 1b), hanno pertinentemente definito i presupposti
e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in
vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1°
gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e
1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), precisando nel contempo i compiti
del medico nell'ambito di questa valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V
134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia ribadire che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile - per
motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado di
invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati
comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia
l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non
dimorano in Svizzera, bensì lo sono in uno Stato membro dell'Unione europea
(DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3).

2.
2.1 Il giudizio impugnato si è fondato essenzialmente sulle constatazioni e
conclusioni formulate dai sanitari del servizio medico dell'UAI intervenuti
nella presente fattispecie.

2.2  Dopo attento esame dell'incarto, questa Corte non vede motivo per
scostarsi dalla valutazione operata dall'autorità commissionale né il
ricorrente, che omette parzialmente di confrontarsi adeguatamente con la
pronuncia impugnata contravvenendo così all'obbligo di motivazione
incombentegli giusta i combinati disposti di cui agli art. 108 cpv. 2 e 132
OG (cfr. RSAS 2003 pag. 363 nonché Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori,
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag.
114 segg.), spiega sufficientemente in quale misura le osservazioni mediche
poste a fondamento della pronuncia impugnata sarebbero inattendibili o
contraddittorie.

2.3  Nella misura in cui rimprovera all'amministrazione di non avere valutato
la patologia osteoarticolare di cui sarebbe affetto, l'insorgente nega
l'evidenza, ritenuto che il dott. R.________, dapprima, e il dott.
I.________, in seguito, dopo avere preso visione della documentazione
sanitaria in atti, hanno rilevato la compatibilità di detta patologia con
l'età dell'assicurato, rispettivamente hanno convincentemente evidenziato
come gli accertamenti ortopedici all'incarto - fatta eccezione per il
certificato 4 marzo 2004 del servizio di radiodiagnostica di M.________,
prodotto in questa sede e comunque, in quanto posteriore alla data di
emanazione della decisione amministrativa in lite, esulante dal potere
cognitivo di questa Corte (DTF 121 V 366 consid. 1b) - risalissero a un
periodo nel quale l'interessato svolgeva normalmente e a pieno regime la
propria attività lavorativa (cfr. a tal proposito pure l'attestazione 6 marzo
2003 del datore di lavoro).

2.4  Condivisibile appare inoltre la valutazione espressa dalla precedente
istanza a proposito della patologia epatica. I primi giudici hanno infatti
ricordato come anche questa malattia, già presente nel 1996, fatta eccezione
per un episodio di riacutizzazione nel gennaio 2002, non avrebbe impedito al
ricorrente di esercitare la sua attività lucrativa fino al giugno 2002. Né la
disdetta formulata l'11 marzo 2002 o l'attestato del datore di lavoro del 6
marzo 2003 accennano minimamente a problemi di salute. A ciò si aggiunge che
la biopsia risultante agli atti avrebbe mostrato solo un'azione molto modesta
del virus (dichiarazione del 7 luglio 2003 del dott. R.________). Similmente,
ancora in questa sede il dott. I.________ ha rilevato che i valori
riscontrati nel settembre 2002 sarebbero stati completamente nella norma.
Infine, lo stesso dott. I.________ ha precisato che se anche si fosse
registrato un peggioramento dell'affezione successivamente al giugno 2002, vi
sarebbe comunque stata la possibilità - vista la natura della patologia - di
intervenire con delle terapie che avrebbero consentito di conservare la
capacità lavorativa.

2.5  Quanto alla sindrome ansioso-depressiva, attestata per la prima volta in
questa forma nel mese di marzo 2004 da parte del dott. B.________, si osserva
che tale constatazione, oltre a non fornire la benché minima indicazione in
merito a una sua eventuale incidenza invalidante e a risultare pertanto
incompleta, nella misura in cui si riferisce a una situazione già esistente
da anni, non trova riscontro, rispettivamente, viene ampiamente relativizzata
dall'ulteriore documentazione agli atti. Così, non solo il ricorrente, nei
suoi atti ricorsuali, non ha mai invocato questo tipo di affezione come
fattore invalidante. Ma nemmeno la Commissione italiana per l'accertamento
dell'invalidità, nel suo referto del 29 settembre 2003, o il Centro medico
dell'INPS, nell'ottobre del 2002 - quest'ultimo pur avendo rilevato un
peraltro lieve stato ansioso -, hanno ritenuto necessario formulare e
riprendere una diagnosi specifica di natura psichiatrica.

2.6  Per le considerazioni che precedono, è pertanto a ragione che i primi
giudici, seguendo il parere motivato e convincente del servizio medico
dell'UAI, non hanno ritenuto sufficientemente attendibile la valutazione del
grado d'invalidità apoditticamente espressa nella misura del 70% dall'INPS di
A.________.

3.
Sia infine rilevato, a titolo abbondanziale, che il riconoscimento di una
rendita italiana d'invalidità non è determinante ai fini del presente
giudizio, data la diversità delle disposizioni legali sull'invalidità e dei
criteri per determinarla vigenti nei due Paesi. Anche in seguito all'entrata
in vigore dell'ALC, infatti, il grado d'invalidità si determina unicamente in
base al diritto svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).

4.
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 agosto 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: