Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 599/2004
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I 599/04

Sentenza del 28 luglio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

C.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 19 agosto 2004)

Fatti:

A.
C. ________, nato nel 1963, da ultimo alle dipendenze dell'Albergo S.________
in qualità di aiuto cucina e aiuto giardiniere, ha presentato in data 23
marzo 2001 una domanda volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità lamentando una inabilità lavorativa
addebitabile a disturbi di natura fisica e psichica.

Dopo avere ordinato l'allestimento di una perizia presso il Servizio
X.________, con decisione 19 settembre 2003 l'Ufficio AI del Cantone Ticino
ha respinto la domanda di rendita per carenza di invalidità pensionabile e,
meglio, perché l'assicurato, secondo gli accertamenti compiuti, risultava
reintegrabile nell'attività svolta da ultimo nella misura di almeno il 70%.

L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 15
marzo 2004 anche in seguito all'opposizione 1° ottobre 2003 interposta
dall'interessato.

B.
C.________ ha impugnato quest'ultimo provvedimento presso il Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, con pronuncia del 19 agosto 2004,
senza necessità di procedere a ulteriori accertamenti specialistici, ha
respinto il gravame, aderendo sostanzialmente alle conclusioni dei periti del
Servizio X.________.

C.
Producendo un certificato del medico curante, C.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una
rendita d'invalidità per un grado d'incapacità al guadagno da stabilire
mediante perizia giudiziaria.

L'amministrazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità cantonale ha già
correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della
lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
non senza ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'erogazione di una
rendita presuppone un'invalidità pari almeno al 40% e che, giusta l'art. 16
LPGA, in vigore dal 2003, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto
fra il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, e il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.

1.2 E' inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del
sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del
danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri
ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114
V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Per quanto attiene al valore
probatorio attribuito ai referti medici fatti allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili,
giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi sulla base di
accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e
giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in
presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro
fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

1.3 Giova infine rammentare che per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità della decisione amministrativa
deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne
emanata. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi
citate).

2.
2.1 Nel caso in esame il primo giudice ha fondato la sua pronunzia sulle
risultanze della perizia del Servizio X.________. Posta la diagnosi (con
ripercussioni sulla capacità al lavoro) di sindrome del dolore somatoforme,
fibromialgia, decondizionamento psicofisico importante, modiche alterazioni
degenerative lombari e sindrome da disadattamento, con reazione depressiva
prolungata, attualmente in remissione, il rapporto, datato 17 ottobre 2002,
evidenzia che le affezioni lamentate dal ricorrente non impediscono, dal
profilo medico, una ripresa professionale nella misura di almeno il 70%
nell'attività di uomo tuttofare presso l'Albergo S.________ (attività,
questa, cessata definitivamente nel mese di settembre del 2000) o in altri
mestieri, anche più leggeri.

2.2 Questa Corte non ha motivo di scostarsi dalle predette conclusioni. La
valutazione della capacità lavorativa da parte del Servizio X.________ è
scaturita da approfonditi e completi accertamenti medico-sanitari e
dall'esame dei consulti specialistici di natura psichiatrica e reumatologica
appositamente richiesti. Il Servizio X.________ ha inoltre avuto
l'opportunità di vagliare una ampia documentazione medica.

3.
Le censure mosse dal ricorrente contro la pronunzia cantonale e avverso la
valutazione del servizio medico non convincono. Non basta infatti il diverso
apprezzamento delle capacità di lavoro da parte del medico curante, dott.
T.________, il cui certificato è stato prodotto in sede federale, per
scalfire gli accertamenti e le convincenti conclusioni dei periti del
Servizio X.________. A prescindere dal fatto che esso è posteriore di oltre
sette mesi rispetto alla data della decisione amministrativa impugnata, che
delimita, come detto, il potere cognitivo dell'autorità giudiziaria, detto
rapporto sembra voler dedurre il riconoscimento di un grado d'incapacità pari
almeno al 50% pure dalla circostanza che questa percentuale si otterrebbe
dalla somma delle singole inabilità lavorative. Sennonché, giova rammentare
al ricorrente che la determinazione del grado di incapacità lavorativa
globale di un assicurato affetto da diverse patologie deve avvenire sulla
base di una valutazione complessiva, come hanno attentamente e prudentemente
fatto i periti del Servizio X.________, e non può conseguire dalla mera
addizione matematica delle singole inabilità parziali (DTF 123 V 50 consid.
3b, 98 V 171 consid. 4a; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, pag. 138 seg.).

Ne consegue che il certificato prodotto dall'interessato non può assurgere a
mezzo di prova suscettibile di mettere in discussione la pronunzia cantonale,
a sua volta suffragata da convincenti e approfonditi pareri medico-peritali.

4.
Nemmeno può essere accolta la richiesta dell'assicurato tendente
all'allestimento di una perizia giudiziaria. La censura di violazione del
diritto di essere sentito invocata dal ricorrente, per il motivo che la
giurisdizione cantonale a torto si sarebbe basata sulla perizia del Servizio
X.________ senza fare esperire una nuova indagine specialistica, è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza, ad un rapporto del Servizio X.________
può infatti essere riconosciuta, dal profilo della garanzia dell'indipendenza
e dell'imparzialità dei periti incaricati, piena affidabilità. Segnatamente,
per quanto riguarda detto servizio non esiste un vincolo per cui il centro
medico di accertamento sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione per l'invalidità
(DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). Va inoltre
osservato che se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento
diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti
presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b e 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Sulla base di tali principi, non si può ritenere che la Corte cantonale abbia
compiuto un'incompleta constatazione dei fatti non procedendo ad ulteriori
atti istruttori. Tutti gli elementi ai fini di un giudizio corretto sullo
stato di salute dell'assicurato, al momento decisivo in cui venne emanato il
provvedimento in lite, erano già disponibili nell'incarto per cui la chiesta
perizia risulta superflua.

5.
Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela. Si ricorda tuttavia
al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi diritti
nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, la
quale, sia nuovamente rilevato, delimita nel tempo il potere cognitivo del
giudice (cfr. consid. 1.3).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 28 luglio 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: