Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 525/2004
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I 525/04

Sentenza del 15 aprile 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

J.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'11 agosto 2004)

Fatti:

A.
Mediante tre distinte decisioni dell'11 aprile 2003, sostanzialmente
confermate il 4 dicembre seguente anche in seguito all'opposizione interposta
dall'interessato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto J.________,
nato nel 1946, operaio edile, al beneficio di una rendita intera AI - stante
un grado di invalidità dell'80% - dal 1° luglio 2000 al 31 luglio 2002, e di
una mezza rendita - per un'incapacità di guadagno del 53% - dal 1° agosto
2002 a dipendenza di una inabilità addebitabile in particolare a problemi
cardiaci.

B.
Chiedendo l'assegnazione di una rendita intera AI oltre il luglio del 2002 e
postulando una verifica del calcolo della prestazione riconosciuta,
J.________ ha deferito il provvedimento amministrativo con ricorso al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha motivato la richiesta
con un peggioramento delle proprie condizioni di salute riconducibile al
diabete mellito aggiuntosi ai preesistenti disturbi cardiaci.

Con giudizio dell'11 agosto 2004 l'autorità giudiziaria cantonale ha, senza
procedere a ulteriori accertamenti, respinto il gravame.

C.
J.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede l'erezione di una perizia volta ad
accertare il suo stato di salute e le sue residue capacità fisiche.
Sottolinea come i medici del Servizio X.________, il cui parere è stato
ritenuto dall'UAI, non abbiano considerato importante né degna di nota
l'apparizione di un diabete mellito che, solitamente, è reputato scatenare
una evoluzione negativa dello stato delle arterie coronarie. Rimprovera
inoltre alla precedente istanza di aver ignorato le certificazioni mediche da
lui prodotte in quella sede nonché in sede di opposizione alle decisioni
amministrative 11 aprile 2003. Postula infine nuovamente di rivedere il
calcolo della prestazione assegnatagli.

Mentre l'UAI propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Oggetto della presente lite è il tema di sapere se il ricorrente abbia
diritto, dal 1° agosto 2002, a una rendita intera di invalidità invece di
quella mezza assegnata dall'amministrazione e confermata dal giudice
cantonale.

2.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha
apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2). Ne discende che nel caso in esame si applicano da un lato le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo stato
di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio
2003 al 4 dicembre seguente, data della decisione su opposizione impugnata,
che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice, trovano invece
applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; per quanto concerne le
disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro
entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

3.
3.1 Nei considerandi dell'impugnato giudizio, l'autorità giudiziaria cantonale
ha già ampiamente esposto le norme della LAI e della LPGA e i principi
giurisprudenziali applicabili in materia, che definiscono in particolare
l'invalidità e il livello pensionabile e disciplinano i requisiti per la
revisione della rendita. A tale esposizione può essere fatto riferimento e
prestata adesione non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 28 cpv. 1
LAI, nella sua versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2003, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido
almeno al 66 2/3%, e a una mezza rendita se è invalido almeno al 50%, e che,
giusta il secondo capoverso del disposto, sempre nella versione applicabile
in concreto, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni
normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido.

3.2 È inoltre opportuno rammentare che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico-giuridico, i dati economici risultando determinanti (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Tuttavia, qualora essi difettino per
l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica. Il
compito del sanitario consiste allora nel porre un giudizio sullo stato di
salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a
causa di tale pregiudizio, la sua attività precedente o altri mestieri
ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114
V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti
valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi
sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione
valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi, deve tenere conto delle
censure del paziente e giungere in maniera chiara a fondate e logiche
conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).

3.3 Giova infine ulteriormente ricordare che, per costante giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 121
V 366 consid. 1b).

4.
4.1 Il ricorrente chiede in primo luogo l'esperimento di una perizia volta ad
accertare il suo stato di salute e le sue residue capacità fisiche, rilevando
come i medici interpellati dall'amministrazione non abbiano ritenuto
importante né degna di nota l'apparizione di un diabete, malattia, questa,
suscettibile di scatenare, di solito, una evoluzione negativa dello stato
delle coronarie. Orbene, le indagini richieste non appaiono necessarie, gli
atti di causa - fra cui, in particolare, la perizia 5 marzo 2002 del dott.
F.________, specialista in cardiologia, il referto 28 maggio 2002 del dott.
U.________ del Servizio X.________, espressosi sulle affezioni
extra-cardiache, nonché le annotazioni 13 febbraio 2004 del dott. L.________,
medico responsabile del Servizio X.________, il quale ha preso posizione in
merito alle certificazioni sanitarie prodotte dall'interessato in sede
giudiziaria cantonale, nonché in sede di opposizione alle decisioni
amministrative 11 aprile 2003, attestanti, segnatamente, la presenza di un
diabete - apparendo in effetti sufficientemente completi, ai sensi della
giurisprudenza sopra esposta, per pronunciarsi sulle condizioni di salute
dell'insorgente e sulle sue residue capacità lavorative e di guadagno in
occupazioni adeguate, perlomeno per quanto riguarda il periodo di tempo
anteriore alla data della decisione su opposizione in lite. La Corte
cantonale ha già ricordato in proposito che se gli accertamenti svolti
d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su
un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che
certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori
misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non
sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla
nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

4.2 Il ricorrente rimprovera poi alla precedente istanza di aver ignorato le
citate certificazioni mediche da lui prodotte a sostegno dell'opposizione
proposta in sede amministrativa e del gravame di primo grado. La censura si
rivela infondata. Risulta in effetti dalla querelata pronuncia cantonale che
il primo giudice ha debitamente tenuto conto dei documenti in questione,
documenti che in sede di risposta dell'amministrazione al gravame erano stati
sottoposti per una presa di posizione al dott. L.________ del Servizio
X.________. In quell'occasione quest'ultimo sanitario aveva fra l'altro
concluso, nelle annotazioni del 13 febbraio 2004, che il diabete mellito
accertato dalla dott.ssa N._________ e dal medico curante dott. B.________
non provocava alcuna riduzione della capacità lavorativa, sia come patologia
unica, che come patologia concomitante ad altre.

4.3 Infine, l'interessato postula anche in questa sede di ultima istanza di
rivedere il calcolo della prestazione assegnatagli. Pure tale domanda deve
essere disattesa. Il calcolo alla base della controversa decisione di
rendita, dettagliatamente illustrato nell'impugnato giudizio cantonale, non
presta il fianco a censura alcuna. Non si deve poi dimenticare che la Corte
cantonale, dopo aver richiamato, ai fini istruttori, gli atti concernenti il
computo della rendita, aveva assegnato all'assicurato un termine per
visionare l'inserto e per presentare eventuali osservazioni scritte, facoltà,
questa, della quale l'interessato non ha fatto uso, comunicando al primo
giudice di rinunciare alla visione di tale documentazione.

5.
Dato quanto precede, visto inoltre che il giudizio cantonale si rivela
corretto anche per quanto riguarda i punti non espressamente contestati dal
ricorrente, la querelata pronuncia è meritevole di tutela. Si ricorda
tuttavia al ricorrente che la presente sentenza non pregiudica eventuali suoi
diritti nei confronti dell'assicurazione federale per l'invalidità sorti in
epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite,
la quale, sia nuovamente rilevato, delimita nel tempo il potere cognitivo del
giudice (cfr. consid. 3.3).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e
alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino.

Lucerna, 15 aprile 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: