Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 429/2004
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I 429/04

Sentenza del 13 aprile 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti,
cancelliere

R.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidit  del Cantone Ticino, via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 giugno 2004)

Fatti:

A.
In data 11 aprile 2002, R.________ ha presentato una domanda di prestazioni
all'assicurazione per l'invalidit  lamentando, fra l'altro, una discopatia a
livello della colonna cervicale e uno stato ansioso depressivo. Mediante
scritto del 22 aprile 2004, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
convocato l'assicurato per una visita medico ambulatoriale da effettuarsi il
14 giugno seguente a cura del prof. E.________, primario di neurochirurgia
presso l'Ospedale X.________.

Con lettera del 29 aprile 2004 R.________ ha chiesto la ricusazione del
perito nonch  dei suoi collaboratori facendo valere che, in occasione di un
consulto medico concernente sua moglie e risalente al maggio 1996, il medico
in questione avrebbe dimostrato scarsa etica professionale. Il colloquio si
sarebbe concluso con un fortissimo litigio e con "moltissimi insulti [...] da
parte del medico" nei confronti suoi e di sua moglie. Alla luce di questo
precedente, a mente dell'assicurato, la perizia affidata al prof. E.________
non garantirebbe la necessaria imparzialit  di giudizio.

Per decisione dell'11 maggio 2004 l'UAI ha respinto la domanda di ricusazione
rilevando in particolare che il motivo addotto a suo fondamento sarebbe
estraneo alla vertenza in esame e all'assicurato che non   mai stato paziente
del predetto medico.

B.
Il 17 maggio 2004 R.________ si   aggravato al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, esponendo in dettaglio le censure mosse nei confronti del
prof. E.________. L'assicurato ha cos  osservato come sua moglie, dovendo
sottoporsi ad un'operazione all'ipofisi, si sarebbe recata, insieme a lui,
dal predetto sanitario per una consultazione medica della durata di un'ora
circa, e come quest'ultimo, di fronte alle esitazioni della moglie e
all'intenzione di consultarsi ulteriormente con il prof. L.________, si
sarebbe "infuriato" gettandole addosso le radiografie e dicendole che non
avrebbe pi  voluto parlare con loro e perdere il suo tempo con gente che non
capisce nulla di medicina e che sottovaluta la sua professionalit . Il prof.
E.________ avrebbe pure intimato loro di non farsi pi  rivedere nel suo
studio poich  non sarebbe mai potuto andare d'accordo con loro. Infine,
avrebbe proferito parole volgari nei loro confronti.

La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso
osservando in particolare che le allegazioni e le censure mosse nei confronti
del perito - riferite ad un unico e isolato evento verificatosi peraltro nel
corso del 1996 in occasione di una consultazione concernente lo stato di
salute della moglie -, anche se confermate, non dimostrerebbero l'esistenza
di una grave e profonda inimicizia o ostilit  di quest'ultimo nei confronti
dell'assicurato e non sarebbero tali da giustificare una sua apparente
prevenzione o rischio di imparzialit  nell'espletamento dell'incarico
assegnatogli (pronuncia del 25 giugno 2004).

C.
R.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente la sua posizione.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Sebbene la domanda di prestazioni sia intervenuta prima dell'entrata in
vigore della LPGA (1  gennaio 2003), l'impugnabilit  e la fondatezza della
decisione amministrativa in lite, concernente una domanda di ricusazione di
un perito, devono essere esaminate alla luce delle nuove disposizioni
procedurali della LPGA. Infatti, secondo giurisprudenza, determinante   il
momento in cui si pone la questione procedurale in lite o in cui quest'ultima
  stata decisa (sentenza dell'8 febbraio 2006 in re B., I 745/03, non ancora
pubblicata nella Raccolta ufficiale, consid. 2.3 e 2.4). Orbene, nel caso di
specie sia la comunicazione del 22 aprile 2004, con la quale l'UAI ha
designato il prof. E.________ quale perito incaricato di effettuare un
accertamento medico ambulatoriale, sia la decisione dell'11 maggio 2004, con
la quale l'amministrazione ha ribadito la sua posizione negando l'esistenza
di un motivo di ricusazione, sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA
(cfr. pure la sentenza del 23 marzo 2006 in re B., I 247/04, consid. 1.2).

2.
2.1 Giusta l'art. 43 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende
d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno (cpv. 1). Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici
o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi
(cpv. 2). Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi
di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa pu  ricusare
il perito per motivi fondati e presentare controproposte (art. 44 LPGA).

L'atto con il quale l'assicuratore sociale ordina una perizia non   una
decisione ai sensi dell'art. 49 LPGA e interviene sotto forma di
comunicazione (sentenza citata dell'8 febbraio 2006 in re B., consid. 5). Per
contro, se l'assicurato, nell'ambito dei diritti conferitigli dall'art. 44
LPGA, fa valere dei motivi di ricusazione ai sensi degli art. 36 LPGA e 10 PA
(cfr. infra consid. 2.2) - disposizioni relative alla ricusazione delle
persone chiamate a preparare o prendere delle decisioni, applicabili mutatis
mutandis -, l'amministrazione deve rendere un provvedimento direttamente
impugnabile (sentenza citata, consid. 6). Una simile decisione, concernente
la ricusazione di un perito, pu , come lo ha gi  stabilito il Tribunale
federale delle assicurazioni, essere impugnata autonomamente mediante ricorso
di diritto amministrativo poich    suscettibile di causare un pregiudizio
irreparabile (VSI 1998 pag. 128, consid. 1 con riferimenti). L'entrata in
vigore della LPGA non ha determinato, a tal proposito, alcun cambiamento
(sentenza citata dell'8 febbraio 2006 in re B., consid. 6.3).
2.2 Come lo ha ricordato la presente Corte al consid. 6.5 della citata
sentenza dell'8 febbraio 2006 in re B., in materia di ricusazione occorre
tuttavia distinguere tra motivi formali e motivi materiali. I motivi di
ricusazione enunciati dalla legge (art. 10 PA e 36 cpv. 1 LPGA) sono di
natura formale in quanto sono atti a far diffidare dell'imparzialit  del
perito. I motivi di natura materiale, per contro, pur potendo ugualmente
essere diretti contro la persona del perito, non mettono in dubbio la sua
imparzialit . Questi ultimi motivi devono di principio essere esaminati
insieme alla decisione sul merito nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.

2.3 Nel caso di specie, facendo valere un violento alterco con il prof.
E.________, il ricorrente mette in dubbio l'imparzialit  del perito (e dei
suoi collaboratori) di cui chiede la ricusazione. L'insorgente fa chiaramente
valere un motivo formale di ricusazione, per cui giustamente l'UAI poteva
rendere una decisione e l'istanza precedente poteva entrare nel merito del
ricorso. Resta ora da esaminare se, nel merito, la domanda di ricusazione
deve essere accolta in quanto fondata.

2.4 Secondo giurisprudenza, per i periti valgono di principio gli stessi
motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364
consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in
presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialit . La
parzialit    uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un
perito non   pertanto necessario provare che egli sia effettivamente
parziale.   sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare
l'apparente parzialit  e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza
di parzialit  e l'importanza di tali circostanze non ci si pu  tuttavia
basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto
apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee,
123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332
pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi
atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal
ricusante come espressioni di parzialit . Decisivo   chiarire se tali
impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137
consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici
nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialit  del perito deve
essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

2.5 Sempre secondo giurisprudenza, semplici dissapori tra il giudice,
rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del
magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile
prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno
un'antipatia, ancorch  dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e
profonda (Poudret, Commentaire de la loi f d rale d'organisation judiciaire,
vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non pu  inoltre risalire troppo
in l  nel tempo (Alfred B hler, Erwartungen des Richters an den
Sachverst ndigen, in: PJA 1999 pag. 570).

2.6 Nel caso di specie, il giudizio del primo giudice merita di essere
confermato. Se anche le allegazioni del ricorrente dovessero infatti trovare
conferma - a tal proposito deve comunque essere ricordato che il diretto
interessato prof. E.________ non ha avuto modo di pronunciarsi in dettaglio
sulle censure oppostegli, avendo egli, su richiesta dell'amministrazione,
semplicemente dichiarato che l'insorgente non   mai stato suo paziente -, ci 
non basterebbe ancora per ammettere l'esistenza di una situazione di grave e
profonda avversione del perito nei confronti dell'assicurato. Come ha
osservato il giudice cantonale, l'episodio rappresenta un evento isolato
risalente a diversi anni fa (quasi otto, se si calcola a partire dalla
comunicazione di designazione del perito). A ci  si aggiunge che le censure,
dettagliate essenzialmente in sede di ricorso cantonale a precisazione
dell'istanza di ricusa, appaiono, quantomeno in parte, poco verosimili. In
particolare non si capisce perch  il prof. E.________, asseritamente seccato
dal fatto che l'assicurato e sua moglie non apprezzassero convenientemente le
sue qualit  professionali, avrebbe dovuto sottolineare che non sarebbe mai
potuto andare d'accordo con gli interessati, quasi a volere anticipare e
prevedere la futura convocazione da parte dell'amministrazione, una visita
volontaria da parte del ricorrente, visto l'increscioso precedente, dovendosi
per contro ragionevolmente escludere.

2.7 Questa Corte ritiene pertanto di potere concludere - insieme al primo
giudice e in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino
a prova (anche se attenuata, v. consid. 2.4) del contrario, l'imparzialit 
del perito deve essere presunta (sentenza del 14 marzo 2006 in re A., I
14/04, consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg.
1205) - che le allegazioni a carico del prof. E.________ (e a maggior ragione
dei suoi collaboratori) non sono tali da giustificare un'apparente
prevenzione o rischio di parzialit  nell'espletamento dell'incarico
assegnatogli.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo   respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sar  intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 aprile 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: