Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 387/2004
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I 387/04

Sentenza del 29 aprile 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Domenico Macrì, via
E. Toti 5, 73057 Taviano, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 28 maggio 2004)

Fatti:

A.
Mediante decisione del 27 ottobre 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI), non ravvisando una modifica rilevante del grado
di incapacità al guadagno dell'interessato, non è entrato nel merito di una
domanda di revisione interposta il 23 giugno 2003 da P.________, cittadino
italiano nato nel 1950, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 1986, volta all'ottenimento di una
rendita intera. L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria
posizione il 13 gennaio 2004 anche in seguito all'opposizione presentata
dall'assicurato.

B.
Adita, tramite l'avv. Domenico Macrì, dall'interessato, la Commissione
federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero
ne ha respinto il gravame per pronuncia del 28 maggio 2004. L'incarto è
tuttavia stato retrocesso all'amministrazione per procedere all'esame del
diritto a prestazioni dell'insorgente dopo il 1° gennaio 2004, data
dell'entrata in vigore della 4a revisione della LAI.

C.
Sempre patrocinato dal suo legale, P.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone
la domanda di revisione volta ad ottenere una rendita intera invece di quella
mezza per intervenuto peggioramento dello stato di salute. A sostegno del
gravame produce documentazione medica.

L'amministrazione postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Nel corso di procedura, il ricorrente ha insistito sulla richiesta tendente
alla revisione della rendita.

Diritto:

1.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le regole che secondo il diritto svizzero - per principio
applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'Accordo avendo
lasciata immutata la competenza degli stati contraenti di definire i propri
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1
Allegato II ALC e la sua Sezione A) - disciplinano la procedura di domanda di
revisione della rendita.

Pure correttamente i primi giudici hanno poi precisato che l'amministrazione,
con la messa in atto degli accertamenti medici disposti successivamente
all'inoltro della richiesta del 23 giugno 2003, in realtà era entrata nel
merito della medesima (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; DTF 109 V 114 consid. 2b; cfr.
anche DTF 117 V 198 consid. 3a). L'autorità commissionale ha così esteso
l'esame giudiziario anche alla questione concernente il preteso diritto
dell'insorgente a una rendita intera di invalidità. L'operato dei primi
giudici sfugge ad ogni critica, in quanto conforme alla giurisprudenza (cfr.
sentenza del 6 febbraio 2003  in re C., I 712/02, consid. 1.2). In sede di
ultima istanza, la lite verte quindi sul tema di sapere se il ricorrente
presenti o meno un'invalidità giustificante una rendita intera in luogo di
quella mezza erogatagli sin dal 1986.

2.
L'art. 88bis cpv. 1 lett.a OAI, già illustrato nella pronuncia contestata,
prevede che se l'assicurato ha chiesto la revisione, l'aumento della rendita
avviene al più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata.
Nel caso in esame la richiesta è stata introdotta il 23 giugno 2003, motivo
per cui l'eventuale diritto ad una rendita intera soggiace, per quanto
riguarda il periodo decorso sino all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004,
della 4a revisione della LAI, alle disposizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI nel
tenore vigente sino alla fine 2003, giusta il quale l'erogazione di una
prestazione intera presupponeva un'invalidità di due terzi almeno.

Si è appena detto che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore un nuovo art. 28
cpv. 1 LAI, di diverso tenore. La nuova norma, già ricordata dai primi
giudici, dispone che l'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è
invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno
il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40%.

3.
L'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto
di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110
V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio
sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può
più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o
altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti
allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di
procedura applicabili, giova rilevare che se questi ultimi sono stati resi
sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza
dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si
discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare
della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

4.
Per fondare la loro decisione e pervenire al convincimento che il ricorrente
non presentasse, nel periodo precedente il 1° gennaio 2004, un'invalidità
giustificante il riconoscimento di una rendita intera, i giudici
commissionali si sono basati essenzialmente sulla valutazione 20 agosto 2003
del servizio medico dell'UAI, il quale, dopo aver esaminato i documenti
sanitari allegati alla domanda di revisione della rendita, in particolare la
relazione medico-legale 27 febbraio 2003 del dott. R.________, ha negato
l'esistenza di nuovi elementi determinanti tali da giustificare un aumento
del tasso d'invalidità al 66 2/3%. Dopo attento esame dell'incarto, anche il
Tribunale federale delle assicurazioni non vede valido motivo per scostarsi
da questo parere.

5.
In sede di risposta al gravame di prima istanza, l'UAI ha segnalato che con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione della LAI, che,
come s'è visto, ha introdotto il diritto ai tre quarti di rendita, le
prestazioni erogate per un tasso d'invalidità situato tra il 55 e 69,9%
facevano l'oggetto di una revisione d'ufficio nel termine di un anno, di modo
che il diritto alla rendita dell'insorgente, fondata su un grado invalidante
valutato al 55% dall'amministrazione, sarebbe stato, dopo la resa del
giudizio, automaticamente riesaminato. Su tale base, la precedente istanza ha
quindi retrocesso l'incarto all'UAI per procedere all'esame del diritto alla
prestazione dell'insorgente dopo il 1° gennaio 2004. Anche a quest'ultimo
proposito la pronuncia commissionale sfugge a qualsiasi critica.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 aprile 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: