Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 334/2004
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I 334/04

Sentenza del 22 aprile 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere

Z.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Luigi Potenza, Via Roma 291,
73054 Presicce, Italia,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 15 aprile 2004)

Fatti:

A.
Z. ________, cittadina italiana nata nel 1964, nubile, ha lavorato in
Svizzera nel 1982, nel 1983 e dal 1985 al 1994 solvendo regolari contributi
alle assicurazioni sociali. Rientrata in Italia, non ha più svolto attività
lucrativa.

Dopo che una precedente domanda era stata respinta, con decisione
amministrativa del 10 giugno 1996, in data 30 aprile 2002 l'interessata ha
formulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

Esperiti i necessari accertamenti a cura dell'Istituto nazionale italiano
della previdenza sociale (INPS) di C.________ - che, dopo avere rilevato una
"ernia discale L4-L5 sinistra accertata alla TAC a modesta incidenza
funzionale, lievi esiti di frattura testa omerale destra", ha attestato un
grado di invalidità del 30% -, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti
all'estero (UAI), aderendo al parere del proprio servizio medico, dott.
L.________, che confermava la valutazione operata dai medici dell'INPS, ha
respinto la domanda di prestazioni per decisione del 29 luglio 2003,
sostanzialmente ribadita con provvedimento dell'8 ottobre successivo anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessata e alla documentazione
medica prodotta.

B.
Allegando ulteriori atti sanitari, Z.________, con il patrocinio dell'avv.
Potenza, si è aggravata alla Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ha respinto il gravame
per pronuncia del 15 aprile 2004.

C.
Sempre assistita dall'avv. Potenza, Z.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede
l'annullamento del giudizio commissionale nonché il riconoscimento di una
rendita di invalidità.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in
particolare i presupposti che secondo il diritto svizzero - per principio
applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1°
giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata
la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II
ALC e la sua Sezione A) - devono essere adempiuti per conferire a una persona
assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di
fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr.
DTF 130 V 329) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art. 1
cpv. 1 LAI), e averne, fra gli altri, esposto i concetti - peraltro
corrispondenti alle nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del
precedente ordinamento (cfr. DTF 130 V 343) - d'incapacità al lavoro (art. 6
LPGA) e al guadagno (art. 7 LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e
di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), l'autorità commissionale, ricordati
i compiti del medico ai fini di tale valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4 con
riferimenti; VSI 2000 pag. 326 consid. 2b) e i limiti temporali - compresi
tra il 30 aprile 2001 (art. 48 cpv. 2 LAI, in deroga all'art. 24 LPGA) e l'8
ottobre 2003 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice
nel caso di specie, ha pertinentemente definito i presupposti e l'estensione
del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione applicabile in
concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2003, la 4a revisione della LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2004, non essendo applicabile ratione temporis alla
presente procedura], art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI).

A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza
tuttavia ribadire, come già spiegato dalla Commissione di ricorso
nell'impugnato giudizio, che l'entrata in vigore dell'ALC ha reso possibile -
per motivi di parità di trattamento - il versamento di rendite per un grado
di invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, anche ad assicurati
comunitari che ricadono nel campo applicativo personale del Regolamento (CEE)
n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità - cui rinvia
l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC -, anche se non sono domiciliati o non
dimorano in Svizzera, bensì sono domiciliati o dimorano in uno Stato membro
dell'Unione europea (DTF 130 V 255 seg. consid. 2.3).

Per quanto attiene al valore probatorio attribuito ai referti medici fatti
allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura
applicabili, giova infine soggiungere che se questi ultimi sono stati resi
sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza
dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si
discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare
della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee).

2.
Questa Corte, dopo attento esame dell'incarto, può rinviare alle esaurienti
conclusioni dei giudici commissionali. In particolare, alla pronuncia
impugnata può essere prestata adesione nella misura in cui ha constatato -
sulla scorta della documentazione all'inserto, sottoposta per un parere,
rivelatosi unanime e convincente, ai due distinti sanitari intervenuti per
conto dell'UAI (dott. L.________ e dott. F.________) - che, perlomeno fino
alla data della decisione su opposizione, la quale, come già è stato detto,
delimita nel tempo il potere cognitivo del giudice, le turbe di cui soffre
l'assicurata non sono state di gravità tale da cagionare delle ripercussioni
rilevanti sulla sua capacità lavorativa e di guadagno in attività adeguata e,
quindi, da giustificare il riconoscimento di un'invalidità di grado
pensionabile.

Dopo avere pertinentemente rilevato come anche il servizio medico dell'INPS
di C.________, dott. T.________, abbia ravvisato un tasso invalidante (30%)
insufficiente per invocare il diritto a una rendita, a giusto titolo quindi i
primi giudici hanno tutelato il provvedimento di rifiuto di prestazioni.

3.
Dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si
adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo
grado, il giudizio commissionale querelato dev'essere confermato.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 aprile 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: