Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 244/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


I 244/04

Sentenza del 7 settembre 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble,
cancelliere

M.________, ricorrente, rappresentato dal figlio L.________,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli
15a, 6500 Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 29 marzo 2004)

Fatti:

A.
Mediante decisione 13 settembre 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha
messo M.________, nato nel 1941, di professione cameriere, al beneficio di
una mezza rendita dell'assicurazione per l'invalidità con effetto dal 1°
maggio 1997, ritenuta un'incapacità di guadagno addebitabile in particolare a
patologie cardiologiche e ortopediche, valutata dall'amministrazione al 50%.

Il 15 giugno 2000 l'assicurato, tramite il proprio medico curante, dott.
P.________, ha postulato la revisione della rendita, adducendo essersi il suo
stato di salute deteriorato al punto da renderlo totalmente inabile al lavoro
dal 1° gennaio 2000.

Esperiti gli accertamenti del caso, comprendenti segnatamente l'erezione di
due perizie, una reumatologica dell'8 ottobre 2001 da parte del dott.
C.________ - completata il 24 marzo 2002 - ed una cardiologica del 14 gennaio
2003 ad opera del dott. B.________, l'amministrazione, con provvedimento 10
febbraio 2003, sostanzialmente ribadito il 10 aprile seguente in seguito
all'opposizione interposta dall'assicurato, ha disatteso la richiesta
confermando la mezza rendita.

B.
Tramite il figlio, M.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni
del Cantone Ticino, il quale, dopo avere accertato che lo stato di salute
dell'assicurato era da ritenere per lo meno invariato rispetto alla procedura
precedente sino alla perizia del predetto specialista allestita nell'ottobre
2001, per giudizio 29 marzo 2004 ne ha accolto l'impugnativa nel senso che,
annullata la decisione su opposizione, la causa è stata rinviata all'UAI con
l'invito ad esaminare approfonditamente, mediante una valutazione
reumatologica, in quale misura l'insorgente fosse ancora in grado, almeno
sino al momento della resa del querelato provvedimento, di svolgere la sua
ultima attività.

C.
Sempre rappresentato dal figlio, l'assicurato interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in
via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione
amministrativa impugnata come pure l'esperimento di una perizia
interdisciplinare (ortopedica, neurologica, reumatologica, cardiologica)
presso il Servizio X.________, al fine di stabilire la sua effettiva e
complessiva capacità funzionale e lavorativa nella professione di cameriere e
aiuto gerente a partire dal 1° gennaio 2000. In via subordinata, postula,
sempre previo annullamento di decisione e giudizio, il riconoscimento di una
rendita temporanea intera dal 1° aprile 2000 al 31 (recte: 30) settembre
2001, il versamento di interessi di mora del 5% dal 1° gennaio 2003
sull'importo eccedente la (mezza) rendita effettivamente percepita durante
tale periodo, nonché l'esecuzione degli accertamenti medici supplementari
disposti dall'istanza precedente.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il
giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso configura una decisione
impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid.
2), motivo per cui il gravame interposto da M.________ risulta senz'altro
ricevibile.

2.
La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, ha
apportato numerose modifiche nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2). Ne discende che nel caso in esame, avente per oggetto una domanda di
revisione di rendita introdotta nel giugno 2000, si applicano da un lato le
norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002, per quanto attiene allo
stato di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1°
gennaio 2003 al 15 aprile seguente, data della decisione su opposizione
impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice,
trovano invece applicazione le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1; per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V
4 consid. 3.2).

3.
Nel querelato giudizio la Corte cantonale ha già esattamente esposto le
disposizioni della LAI, dell'OAI e della LPGA disciplinanti la revisione di
una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. A tale esposizione può
essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che,
secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella sua versione applicabile in concreto, in
vigore fino al 31 dicembre 2003, l'erogazione di una rendita intera
presupponeva un'invalidità pari almeno ai due terzi. Si soggiunga, a titolo
abbondanziale, che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore un nuovo art. 28
cpv. 1 LAI, di diverso tenore. La nuova norma dispone che l'assicurato ha
diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti
di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per
almeno il 40%.

4.
Secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela
necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa,
affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore
probatorio di siffatte perizie, se esse sono rese da specialisti
riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena
conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice
non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far
dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161
consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 23 aprile 2004 in re N., I 404/03,
consid. 6.3).

A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio
lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o
dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili.
Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al
giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere
in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del
perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid.
3c).

In presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve valutare il
materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si
fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per
apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima
né la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto,
bensì solamente il suo contenuto. Determinante, per il conferimento del pieno
valore probatorio a un rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il rapporto si sia
fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure
espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le
conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con
riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a).

5.
In primo luogo, il ricorrente contesta l'affermazione della Corte cantonale
secondo cui, rispetto al momento della decisione iniziale di assegnazione
della mezza rendita, le sue condizioni di salute sarebbero rimaste invariate
sino alla perizia del dott. C.________ dell'ottobre 2001. Facendo valere un
peggioramento sostanziale, almeno temporaneo, delle sue condizioni di salute
a partire dal mese di gennaio 2000, ricorda in particolare di essersi
sottoposto, nel periodo da marzo ad agosto 2000, a due interventi chirurgici
invasivi di non poco conto (operazione di artroprotesi all'anca sinistra il
31 marzo 2000, decompressione al canale spinale il 24 agosto 2000).
Successivamente, dal 1° al 28 settembre, sarebbe stato ricoverato in clinica
per una riabilitazione postacuta per poi seguire un prolungato trattamento
medico e fisioterapeutico di almeno 4-6 mesi.

L'insorgente rileva inoltre come il dott. C.________ abbia dichiarato, in un
complemento peritale del 24 marzo 2002, che il paziente doveva avere la
possibilità di cambiare spesso la posizione del corpo e quindi non poteva
esercitare un'attività lavorativa esclusivamente in piedi. Sulla base di
queste dichiarazioni, a mente del ricorrente risulta difficile condividere la
valutazione dell'UAI secondo cui sussisterebbe, dal profilo
reumatologico-ortopedico, una piena capacità lavorativa nell'attività di
cameriere e/o aiuto gerente, da svolgere costantemente in piedi.

L'assicurato segnala in seguito che il dott. B.________, considerate le
molteplici affezioni pregiudicanti la capacità lavorativa, ha proposto nella
propria perizia cardiologica del 14 gennaio 2003 una valutazione globale
dell'inabilità del paziente tramite accertamento Servizio X.________,
sottolineando in tal modo la necessità di un esame interdisciplinare. La
necessità di un tale consulto verrebbe peraltro sostenuta anche dal medico
curante, dott. P.________.

Infine, il ricorrente afferma che sino alla valutazione peritale del dott.
C.________ dell'ottobre 2001 nessun documento medico permette di concludere
che la sua capacità reddituale e lavorativa fosse paragonabile a quella del
1998. Il predetto specialista avrebbe in effetti attestato, dal profilo
reumatologico, una totale capacità lavorativa "a partire da subito". La
perizia in oggetto, allestita ben 21 mesi dopo il documentato peggioramento
intervenuto nel gennaio 2000, si esprimerebbe solo e unicamente in merito
allo stato di salute "attuale" e alla capacità lavorativa "futura". In base
alla menzionata perizia reumatologica, a mente dell'insorgente una situazione
paragonabile a quella del 1998 potrebbe venire di conseguenza postulata al
più presto a partire dall'ottobre 2001.

6.
Il Tribunale federale delle assicurazioni, esaminati attentamente gli atti di
causa, condivide l'argomentazione dell'insorgente. Conformemente a quanto
esposto da quest'ultimo, sulla base dell'incarto è impossibile escludere che
nel periodo intercorso tra gennaio 2000 e ottobre 2001 non sia intervenuto un
peggioramento dello stato di salute suscettibile di giustificare una
revisione della mezza rendita. Anche a mente di questa Corte si rivela
necessario l'esperimento di una perizia pluridisciplinare presso il Servizio
X.________, al fine di poter stabilire, con la dovuta certezza, l'evoluzione
delle condizioni di salute e della capacità lavorativa dell'interessato in
occupazione adeguata a partire dall'inizio del 2000. Il ricorso di diritto
amministrativo va pertanto accolto nel senso della richiesta principale
dell'assicurato, l'inserto essendo a tale scopo ritornato
all'amministrazione. Si ricorda, a titolo abbondanziale, che un eventuale
aumento dell'attuale mezza rendita del ricorrente potrà in ogni caso al più
presto avvenire a partire dal giugno 2000, mese, questo, in cui la domanda di
revisione è stata in concreto inoltrata (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto; di conseguenza, il giudizio
cantonale di rinvio del 29 marzo 2004 è modificato nel senso che l'UAI abbia
a procedere ad un complemento istruttorio più esteso, conformemente ai
considerandi.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 7 settembre 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: