Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 184/2004
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I 184/04

Sentenza del 13 aprile 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Fr sard; Grisanti,
cancelliere

R.________, Italia, ricorrente,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 24 febbraio 2004)

Fatti:

A.
Mediante decisione del 6 gennaio 1984 e con effetto dal 1  aprile 1982, la
Cassa di compensazione del Canton San Gallo ha posto R.________, cittadino
italiano nato nel 1940, al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidit  a dipendenza di un'inabilit  addebitabile a
problemi ortopedici nonch  a una bronchite cronica asmatica.

Dopo avere confermato a pi  riprese il diritto alla mezza pensione, l'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), divenuto nel frattempo
competente a seguito del rimpatrio dell'interessato, ha avviato nel novembre
1999 una procedura di revisione d'ufficio del diritto alla rendita. Nel corso
di tale procedura, l'assicurato ha fatto valere di essere rimasto vittima, il
4 giugno 1998, di un incidente stradale a seguito del quale ha in particolare
riportato una frattura al braccio sinistro (scritto registrato con la data
del 6 marzo 2000).

Esperiti i necessari accertamenti e preso atto della valutazione del proprio
servizio medico, che aveva riconosciuto un'incapacit  lavorativa del 70% in
qualsiasi professione a partire dal 22 giugno 2000 - data di un verbale agli
atti della Commissione italiana per l'invalidit  civile -, l'amministrazione,
a correzione di una precedente determinazione, ha assegnato una rendita
intera a partire dal 1  settembre 2000, vale a dire dopo tre mesi
dall'aggravamento dello stato di salute riscontrato nel giugno 2000
(decisione del 10 febbraio 2003). Contestando la valutazione dell'UAI e
rilevando di avere gi  presentato nel corso del 1998/1999 la documentazione
atta a comprovare l'aggravamento della situazione valetudinaria, R.________
si   opposto alla decisione e ha postulato il riconoscimento della rendita
intera dalla data dell'incidente. Sentito nuovamente il proprio servizio
medico, l'UAI ha posto l'assicurato al beneficio della rendita intera dal 1 
settembre 1998, ossia dopo tre mesi dall'aggravamento del 4 giugno 1998
(decisione su opposizione del 27 maggio 2003).

Accortosi che la prestazione non poteva in realt  essere riconosciuta prima
del 1  novembre 1999, mese previsto per la revisione d'ufficio, l'UAI, dopo
avere chiesto - e ottenuto - con lettera del 6 giugno 2003 la restituzione
degli importi versati (fr. 25'324.-) a dipendenza del provvedimento del 27
maggio 2003, ha emesso in data 1 /7 ottobre 2003 una nuova decisione su
opposizione attribuendo la rendita intera dal 1  novembre 1999.

B.
R.________ si   aggravato alla Commissione federale di ricorso in materia
d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale ha tutelato l'operato
dell'amministrazione (pronuncia del 24 febbraio 2004). Per il resto
l'autorit  commissionale ha trasmesso gli atti all'amministrazione per
determinare gli interessi di mora spettanti all'assicurato sulle prestazioni
attribuite (cifra 2 del dispositivo).

C.
L'interessato interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente il
riconoscimento della rendita intera a partire dalla data dell'incidente. Dei
motivi si dir , per quanto occorra, nei considerandi.

L'UAI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
Nonostante la denominazione attribuitale, la "decisione su opposizione" del
1 /7 ottobre 2003 configura in realt  una decisione di riconsiderazione
mediante la quale l'amministrazione ha inteso tornare sul provvedimento
precedentemente adottato (quello del 27 maggio 2003) che nel frattempo era
cresciuto in giudicato. Tale decisione (quella del 1 /7 ottobre 2003)
rappresenta il solo oggetto del contendere nella presente procedura.

2.
Preliminarmente occorre comunque rilevare come la (richiesta di) restituzione
degli importi riconosciuti mediante la decisione del 27 maggio 2003 sia
avvenuta in maniera poco ortodossa.

2.1 Accortasi dell'errore che l'aveva indotta a riconoscere e a versare una
rendita intera gi  a partire dal settembre 1998, anzich  dal 1  novembre
1999, l'amministrazione, con una semplice lettera ha chiesto la restituzione
degli importi versati accennando a un non meglio specificato errore
informatico e contabile. Per il resto, argomentando in maniera non
propriamente trasparente, essa ha lasciato intendere come la contestazione
dell'assicurato fosse corretta e come a torto "la manifestazione
dell'invalidit  sia stata fissata solo a partire dal 01.09.2000 e non dalla
data dell'incidente al braccio sinistro".

2.2 Anche se, in teoria, l'UAI poteva effettivamente rinvenire sul
provvedimento del 27 maggio 2003 che a quel momento (al 6 giugno 2003) non
era ancora cresciuto (formalmente) in giudicato (cfr. DTF 107 V 191; Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 4 all'art. 53, pag. 533;
H felin/M ller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 821),
l'operato dell'amministrazione va comunque censurato per due aspetti.

2.2.1 Dapprima in quanto il tenore dello scritto 6 giugno 2003, che lasciava
comunque sottintendere il diritto alla rendita intera dal 1998 e che adduceva
a motivo della domanda di restituzione un semplice errore informatico e
contabile, ha creato confusione e potrebbe avere indotto in errore
l'assicurato che vi ha subito dato seguito.

2.2.2 In secondo luogo in quanto la richiesta di restituzione, quale
contrarius actus, avrebbe dovuto essere espressa nella stessa forma e
procedura di quella di assegnazione della rendita (cfr. Moor, Droit
administratif, Vol. II, Berna 2002, pag. 339). Lo stesso obbligo risultava
peraltro dall'art. 49 LPGA, in forza del quale nei casi di ragguardevole
entit  o quando vi   disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare
per scritto le decisioni - motivate e accompagnate dall'indicazione relativa
ai rimedi giuridici - in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (cpv.
1 e 2; cfr. pure Kieser, op. cit., pag. 483 segg.).
2.3 Ora, se   pur vero che in definitiva l'assicurato era comunque "libero"
di dare o meno seguito alla richiesta dell'UAI, tanto pi  che essa non era
stata formulata in forma di decisione o di ordine amministrativo, ci  non pu 
comunque esimere questa Corte dal deplorare il comportamento
dell'amministrazione che, avendo omesso di emanare la domanda di restituzione
con decisione impugnabile e nel rispetto delle forme, ha agito in maniera
formalmente irrita (cfr. pure Kieser, op. cit., no. 9 all'art. 51, per il
quale anche in caso di procedura semplificata giusta l'art. 51 LPGA
l'assicurato dovrebbe comunque essere reso attento - ci  che non si  
avverato in concreto - della possibilit  di richiedere una decisione).

3.
Rivenendo all'oggetto della lite, giova ricordare che giusta l'art. 53 cpv. 2
LPGA l'assicuratore pu  tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se   provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
Questo secondo requisito   per principio dato se la rettifica concerne una
prestazione periodica (DTF 119 V 480 consid. 1c con riferimenti), anche in
caso di una modifica minima del suo importo mensile (DTF 103 V 128).

3.1 L'analisi fatta dal giudice commissionale riguardo all'esistenza di tali
presupposti merita di essere condivisa.

3.2 Rilevando come la decisione riesaminata avesse per oggetto una procedura
di revisione del diritto alla rendita d'invalidit  (art. 17 LPGA), il primo
giudice ha in particolare rettamente osservato che, in mancanza di elementi
pi  attendibili agli atti suffraganti l'avvenuta presentazione di una domanda
di revisione da parte dell'assicurato anteriormente al 6 marzo 2000,
l'aumento della rendita poteva avvenire al pi  presto a partire dal 1 
novembre 1999 - mese al termine del quale era stata prevista l'ultima
revisione d'ufficio (cfr. rapporto 21 novembre 1996 del servizio medico
dell'UAI, dott.ssa E.________) - conformemente a quanto stabilito dall'art.
88bis cpv. 1 lett. b OAI.

3.3 Ignorando tale aspetto, la decisione su opposizione del 27 maggio 2003
era manifestamente errata e la sua rettifica rivestiva una notevole
importanza. Questa circostanza giustificava il suo riesame.

3.4 Al giudizio commissionale pu  quindi essere fatto riferimento anche per
quanto concerne la richiesta di anticipare l'inizio del diritto alla rendita
intera dalla data dell'incidente. Non solo infatti all'inserto non figura
alcun documento o nota suscettibile di sostanziare la tesi ricorsuale secondo
cui egli avrebbe gi  inviato nel corso del 1998/1999 gli atti relativi
all'incidente. Nemmeno la lettera del 6 marzo 2000, con la quale l'assicurato
aveva comunicato all'amministrazione l'avvenuto incidente e aveva chiesto la
possibilit  di "cambiare l'invalidit ", faceva minimamente allusione ad
eventuali precedenti comunicazioni e colloqui. Nulla di diverso pu  essere
infine dedotto dalle nuove allegazioni ricorsuali. Anche in questa sede, per
quanto   dato di leggere e comprendere, non vengono sufficientemente
circostanziati, con la necessaria chiarezza, modalit , nominativi e contenuti
dei pretesi colloqui telefonici intercorsi con l'UAI. N  per il resto la
prospettata - e comunque, quantomeno per il periodo in esame, mai effettuata
- trasmissione dei tabulati telefonici avrebbe potuto modificare granch ,
ritenuto che essa, tutt'al pi , avrebbe potuto dimostrare gli eventuali
contatti telefonici con l'amministrazione, ma non anche i suoi contenuti (a
proposito del rischio di sopportare le conseguenze della mancata prova
["Beweislosigkeit"] se una circostanza di fatto dalla quale una parte
intendeva dedurre un suo diritto   rimasta non provata cfr. DTF 117 V 264
consid. 3b con riferimenti).

4.
In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata merita di
essere confermata.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo   respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sar  intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa
svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 13 aprile 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: