Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 110/2004
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I 110/04

Sentenza del 26 agosto 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

A.________, Italia, ricorrente, rappresentata dall'Istituto Nazionale di
assistenza Sociale INAS,
c/o OCST, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,

contro

Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Ginevra, opponente

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 28 gennaio 2004)

Fatti:

A.
A.a  A.________, cittadina italiana nata nel 1946, ha lavorato in Svizzera -
da ultimo come ausiliaria alle dipendenze del ristorante X.________ - in
qualità di frontaliera dal 1985 al 1986 e dal 1989 al 1999 solvendo i
regolari contributi di legge. Dopo avere apparentemente subito un primo
infortunio già il 10/11 maggio 1999 (l'esatta ricostruzione dei fatti è
ostacolata dalle dichiarazioni spesso confuse e contraddittorie rese agli
atti), l'interessata, cadendo da una scala, ha riportato in data 23 luglio
1999 un "trauma contusivo, distorsivo della caviglia sinistra con successivo
riscontro di lacerazione pressoché totale del legamento deltoideo e lesione
parziale del tendine tibialis posterior”, che, eccezion fatta per il periodo
16 agosto - 10 settembre 1999, ne ha determinato una totale incapacità
lavorativa e il conseguente licenziamento per il 30 novembre 1999. Assicurata
d'obbligo contro gli infortuni presso la Generali Assicurazioni, A.________
ha beneficiato delle relative indennità giornaliere fino al 31 luglio 2001,
data a partire dalla quale l'ente assicuratore, mediante provvedimento del 9
luglio 2002, le ha riconosciuto, a dipendenza dei soli esiti infortunistici,
il diritto a una rendita d'invalidità di fr. 206.- mensili per un tasso
d'incapacità di guadagno dell'11%.

A.b  Il 22 agosto 2000 l'assicurata ha presentato una domanda volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Esperiti gli accertamenti del caso a cura dell'Ufficio AI del Cantone Ticino,
l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con separate
decisioni del 9 gennaio 2003, ha erogato in favore dell'istante una rendita
intera mensile di fr. 402.- (adeguata a fr. 412.- dal 1° gennaio 2001) a far
tempo dal 1° luglio 2000 e una mezza rendita di fr. 206.- (adeguata a fr.

211. - a partire dal 1° gennaio 2003) mensili dal 1° agosto 2001, oltre alle
completive per il marito. L'amministrazione ha in particolare fondato il
proprio convincimento sugli esiti di una doppia perizia commissionata al
dott. K.________ per una valutazione reumatologica - ortopedica e alla
dott.ssa G.________ per un consulto psichiatrico. Così, mentre il primo, dopo
avere nel suo referto del 16 maggio 2001 evidenziato la presenza contestuale
di alcune affezioni non invalidanti (quali ipertensione arteriosa, obesità
per magna, iniziale poliartrosi alle articolazioni d'entrambe le mani e stato
dopo colecistectomia effettuata circa 25 anni prima), posta la diagnosi ("con
ripercussioni sulla capacità al lavoro”) di importante sindrome algica al
piede sinistro, osteocondrosi o piccola flack fracture del talo mediale con
importante edema dello stesso, capsulo-sinovialite e segni di borsite
retrocalcaneare, iniziale gonartrosi bilaterale nonché leggera sindrome
panvertebrale su discrete turbe statiche, alterazioni degenerative
soprattutto cervicali e sbilancio muscolare, ha attestato una piena capacità
lavorativa in attività adeguata che le permetta di cambiare frequentemente
posizione e che non comporti attività fisiche troppo pesanti come ad es. il
sollevamento di pesi superiori ai 10-15 kg rilevando per il resto una
limitazione del 20-30% nella professione precedente di ausiliaria di
ristorante con camere, la dott.ssa G.________, avvalsasi della collaborazione
della dott.ssa M.________i (psicologa), riscontrata una sindrome somatoforme
da dolore persistente (F 45.4 ICD-10), in data 3 luglio 2002 ha stabilito al
50% il grado di incapacità lavorativa complessiva per i problemi psichiatrici
e fisici, sia come casalinga che come lavoratrice attiva fuori di casa. Tale
valutazione è stata confermata il 23 luglio successivo dal Servizio medico
dell'Ufficio AI cantonale, dott.ssa B.________.

A.c  Contestando il mancato riconoscimento di una rendita intera anche dopo
il
31 luglio 2001, l'interessata si è opposta alla decisione
dell'amministrazione con atto del 10 febbraio 2003. L'UAI ha sostanzialmente
confermato la sua posizione con decisione su opposizione del 16 maggio 2003.

B.
Assistita dal Patronato INAS di Mendrisio, A.________ si è aggravata alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero. Sostanziando la propria richiesta con nuova documentazione
medica, l'assicurata ha ribadito la domanda di rendita intera a partire dal
1° agosto 2001.

Per pronuncia del 28 gennaio 2004, i giudici commissionali hanno respinto il
gravame e confermato l'operato dell'UAI.

C.
Sempre patrocinata dal Patronato INAS, A.________ interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
ripropone le richieste di sede commissionale.

L'UAI come pure l'Ufficio AI del Cantone Ticino propongono la reiezione del
gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato
a determinarsi. Per parte sua, con atto 29 marzo 2004 la ricorrente si è
riconfermata nelle proprie conclusioni trasmettendo a questa Corte un nuovo
rapporto medico, datato 18 marzo 2004, del dott. H.________.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è l'assegnazione alla ricorrente, anche dopo il 31
luglio 2001, di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità. Per
quanto attiene per contro alla pensione (intera) riconosciutale per il
periodo precedente, in particolare dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 -
allorquando il cittadino italiano, oltre ad essere invalido ai sensi della
legge svizzera e ad aver contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera,
doveva pure essere assicurato alle assicurazioni sociali elvetiche oppure a
quelle patrie al verificarsi dell'evento -, occorre precisare che
l'insorgente ha maturato il diritto alla prestazione in quanto, dopo avere
esercitato un'attività lucrativa in Svizzera quale frontaliera e avere
versato contributi all'assicurazione sociale di questo Stato per almeno un
anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio
assicurato (invalidità intervenuta in concreto il 23 luglio 2000), per
l'ordinamento convenzionale italo-svizzero in materia di sicurezza sociale -
applicabile al caso di specie avuto riguardo allo stato di fatto
giuridicamente determinante realizzatosi fino a fine dicembre 2000 (DTF 129 V
4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b) - doveva essere
assimilata agli assicurati secondo la legislazione Svizzera (cfr. art. 3 cpv.
3 dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale, concluso il 4 luglio
1969, nel tenore in vigore dopo la modifica introdotta dall'art. 9 del
Secondo Accordo aggiuntivo, concluso il 2 aprile 1980, in vigore dal 1°
febbraio 1982).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali
disciplinanti la presente fattispecie, rammentando in particolare i
presupposti che secondo il diritto svizzero - applicabile al caso di specie
anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del
21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681; cfr. la sentenza del 7 aprile 2004 in re L.,
I 793/03, consid. 2.4, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale) -
devono essere adempiuti per potere conferire il diritto a una rendita
(intera) dell'assicurazione per l'invalidità.

Così, dopo avere giustamente - perlomeno per quanto riferito allo stato di
fatto giuridicamente determinante realizzatosi dopo il 1° gennaio 2003 (cfr.
sentenze del 15 giugno 2004 in re Z., I 634/03, consid. 1.2, e del 4 giugno
2004 in re L., H 6/04, consid. 2.3-2.5, entrambe non ancora pubblicate nella
Raccolta ufficiale) - dichiarato applicabile la nuova legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. art. 2 LPGA in relazione con l'art.
1 cpv. 1 LAI), e averne definito i concetti - peraltro corrispondenti alle
nozioni sviluppate dalla giurisprudenza sotto l'egida del precedente
ordinamento (cfr. le sentenze del 15 giugno 2004 [citata] in re Z., consid.

1.2 , e del 30 aprile 2004 in re A., I 626/03, consid. 2-3.6, non ancora
pubblicate nella Raccolta ufficiale, che hanno evidenziato come, almeno nel
presente ambito, la situazione non cambi a dipendenza del fatto che l'esame
giuridico avvenga secondo le nuove disposizioni della LPGA oppure secondo
quelle previgenti) - d'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e al guadagno (art.
7 LPGA), d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e di raffronto dei redditi
(art. 16 LPGA), l'autorità commissionale, ricordati i compiti del medico ai
fini di tale valutazione (DTF 125 V 261 consid. 4 con riferimenti; VSI 2000
pag. 326 consid. 2b) e i limiti temporali - compresi tra il 22 agosto 1999
(art. 48 cpv. 2 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003) e il 16
maggio 2003 (DTF 121 V 366 consid. 1b) - del potere cognitivo del giudice nel
caso di specie, ha correttamente esposto i presupposti e l'estensione del
diritto alla rendita (art. 36 cpv. 1, 28 cpv. 1 [nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2003, la 4a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio
2004 non essendo applicabile ratione temporis alla presente procedura] e 29
cpv. 1 LAI [nella versione determinante in vigore dal 1° gennaio 2003]).

Alle considerazioni del giudizio impugnato può essere inoltre fatto
riferimento anche per quanto attiene all'evocazione del principio secondo il
quale a una valutazione dell'invalidità stabilita da un altro assicuratore
sociale con decisione cresciuta in giudicato - come si avvera in concreto per
il provvedimento 9 luglio 2002 della Generali Assicurazioni in relazione ai
soli esiti infortunistici - deve di principio, se correttamente notificata
anche all'altro assicuratore sociale, essere riconosciuto effetto vincolante
(DTF 126 V 288; cfr. pure sentenza del 13 gennaio 2004 in re T., I 564/02),
come pure avuto riguardo alla constatazione per cui il provvedimento, con il
quale l'assicurazione per l'invalidità, come nel caso di specie, accorda una
rendita d'invalidità con effetto retroattivo e contemporaneamente ne dispone
la riduzione, l'aumento o la soppressione, configura in realtà una decisione
di revisione (DTF 125 V 417 consid. 2d e i riferimenti citati; VSI 2002 pag.
66 consid. 1: giurisprudenza, questa, che pur essendo stata sviluppata in
relazione all'art. 41 vLAI [soppresso in seguito all'entrata in vigore della
LPGA, art. 17] mantiene la propria validità anche sotto l'egida del nuovo
ordinamento [sentenza citata del 30 aprile 2004 in re A., consid. 3.5.4]).

Adesione può essere prestata infine al giudizio commissionale anche nella
misura in cui esso ha correttamente enunciato i principi disciplinanti gli
effetti temporali della riduzione della rendita, osservando segnatamente che
in caso di assegnazione di una prestazione decrescente o temporanea, la data
della modifica del diritto deve essere stabilita conformemente all'art. 88a
cpv. 1 OAI (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2003) - vale a dire in coincidenza con il miglioramento duraturo,
per almeno tre mesi e senza notevoli interruzioni, della capacità al guadagno
dell'assicurato - e non secondo l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI dal momento
che non si è propriamente in presenza di una revisione della rendita in senso
stretto (DTF 106 V 16; RCC 1983 pag. 489 consid. 2b; cfr. pure sentenza del 2
marzo 2004 in re Z., I 251/03, consid. 3.1).

3.
Condividendo la valutazione operata dall'amministrazione, i primi giudici
hanno ritenuto che almeno dal mese di maggio 2001 - mese in cui il dott.

K. ________ ha reso il proprio referto peritale dichiarando la ricorrente
pienamente abile al lavoro in attività leggere, rispettivamente lievemente
inabilitata, nella misura del 20-30%, nella professione abituale - il grado
d'incapacità lucrativa di A.________ si sarebbe ridotto (al 50%) in maniera
tale da giustificare un dimezzamento, a far tempo dal 1° agosto 2001, della
prestazione.

4.
4.1 Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede serio motivo per
dipartirsi da siffatta conclusione. Tale valutazione è ampiamente suffragata
dal predetto rapporto specialistico del dott. K.________, che non solo
risulta circostanziato, ma è anche stato prodotto in piena conoscenza
dell'anamnesi e delle censure dell'esaminanda. Così, il referto in questione,
che anche per il resto adempie tutti i requisiti di completezza, concludenza
e chiarezza posti dalla giurisprudenza per conferire a un atto medico pieno
valore probatorio (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag.
108 consid 3a), ha in particolare messo in evidenza una "grossa discrepanza
tra i dati soggettivi affermati dall'assicurata e dalla sua reazione al
dolore non appena si tocca il piede, rispetto ai dati oggettivi in nostro
possesso”. Pieno valore probatorio può quindi essere attribuito pure al
referto della dott.ssa G.________, la quale - contrariamente a quanto intende
sostenere l'insorgente - ha limitato al 50% il grado di incapacità lavorativa
complessivo ("propongo l'accettazione di un'incapacità lavorativa al 50%
unitamente per problemi psichiatrici e fisici”) della stessa in ogni attività
("sia come casalinga che come lavoratrice all'esterno di casa”). Per parte
sua, il servizio medico dell'Ufficio AI cantonale, aderendo a tali
considerazioni, ha rettamente precisato come la valutazione operata dalla
psichiatra in merito alle alterazioni psicofisiche sia giustificata per la
stretta connessione esistente tra le affezioni.

4.2  Dalle numerose certificazioni mediche che l'insorgente ha prodotto nel
corso della procedura non sono per contro ravvisabili elementi atti ad
inficiare il parere dei succitati specialisti (cfr. DTF 125 V 353 consid.
3b/bb). Così, la valutazione peritale non risulta contraddetta dagli
accertamenti sanitari posti a fondamento della decisione della Generali
Assicurazioni. Da essi risulta infatti unicamente che - dal solo profilo
infortunistico - l'assicurata è pienamente abile al lavoro perlomeno in
attività semplici e ripetitive (constatazione, questa, peraltro confermata
anche dal rapporto 10 settembre 2001 del prof. Gallinotto, il quale, al
termine della sua relazione, ha evidenziato che all'interessata "resta
consentita una attività seduta o con piccoli spostamenti”). Per il resto, la
ricorrente non può inferire nulla di diverso nemmeno dal referto 14 ottobre
2002 della Clinica ortopedica Y.________, dott. N.________, atteso che, oltre
a risultare, per stessa ammissione del suo estensore, incompleto ("Aus
organisatorischen Gründen ist es uns nicht möglich, in so kurzer Zeit ein
Gutachten durchzuführen und die Untersuchung findet in der Kniesprechstunde
statt”), anche questo rapporto da lei commissionato mette in evidenza una
certa discrepanza tra i reperti oggettivi e le censure della paziente ("Weder
am Knie noch am Fuss gibt es relevante strukturelle Veränderungen, welche di
massiven Beschwerden erklären”), tutt'al più spiegabile con un'elaborazione
patologica del trauma ("weist auf eine patologische Verarbeitung des Traumas
hin”). Ora, quest'ultimo aspetto ha fatto l'oggetto degli approfonditi
accertamenti da parte della dott.ssa G.________ che è giunta alle note
conclusioni.

Né è sufficiente a sostanziare la richiesta ricorsuale la succinta e
immotivata dichiarazione 24 settembre 2003 del dott. E.________, peraltro non
specialista del campo (sul significato, a livello probatorio, di tale
circostanza cfr. sentenza del 3 agosto 2000 in re B., I 178/00, consid. 4a).
Per quanto concerne infine l'attestato medico 18 marzo 2004 del dott.

H. ________, prodotto agli atti dalla ricorrente dopo la scadenza del termine
di ricorso, anche nella misura in cui non dovesse riferirsi a una situazione
posteriore a quella esistente al momento della decisione su opposizione in
lite e quindi esulante dal potere cognitivo di questa Corte (DTF 121 V 366
consid. 1b), esso non può comunque essere ritenuto ai fini del presente
giudizio dal momento che si limita in sostanza a fornire una nuova
interpretazione in merito a fatti già noti che peraltro potevano già
agevolmente essere invocati in precedenza (DTF 127 V 357 consid. 4).

4.3  In tali condizioni, si deve concludere che a ragione l'autorità
commissionale poteva ritenere ristabilita, a partire dal mese di maggio 2001,
una capacità lavorativa dell'insorgente del 50% nella pregressa attività di
ausiliaria. Di conseguenza, la decisione di sostituire, a partire dal 1°
agosto 2001, trascorso il termine di cui all'art. 88a cpv. 1 OAI, la rendita
d'invalidità intera con una mezza rendita dev'essere tutelata.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di
ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio
AI del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 26 agosto 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: