Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 9/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


H 9/04

Sentenza del 30 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

G.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 12 dicembre 2003)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
mediante atto del 23 gennaio 2003 G.________ ha presentato al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino una domanda volta ad ottenere la revisione
della pronuncia 10 dicembre 2001 con la quale la stessa Corte cantonale, in
accoglimento di una petizione della Cassa di compensazione del Cantone
Ticino, la condannava al risarcimento di fr. 14'746.55 per il danno causato
dal mancato versamento dei contributi sociali dovuti dalla fallita società
R.________ SA, della quale l'istante era stata amministratrice unica dal 28
maggio 1998 all'11 agosto 1999;
la domanda di revisione, incentrata su una pretesa condanna penale che
sarebbe stata inflitta nell'ottobre 2001 a P.________ - amministratore di
fatto della R.________ SA - per omissione di contabilità nell'ambito del
fallimento della predetta ditta, nella misura in cui è stata ritenuta
ricevibile, è stata respinta dal giudice cantonale per pronuncia del 12
dicembre 2003;
domandando, in accoglimento dell'istanza di revisione, l'annullamento della
pronuncia cantonale 10 dicembre 2001 e, in subordine, la limitazione della
propria responsabilità al periodo in cui essa è stata amministratrice unica
della fallita, G.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni;
non vertendo sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative,
bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a
contrario);
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria gratuita;
ritenendo, dopo un esame sommario, il ricorso sprovvisto di possibilità di
successo, la presente Corte, con decreto 15 marzo 2004, ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria assegnando all'interessata un termine di 14
giorni decorrente dall'intimazione del provvedimento per versare un anticipo
di fr. 500.- quale garanzia delle spese presunte, con l'avvertenza che, in
caso di mancato tempestivo pagamento dell'anticipo, il Tribunale non sarebbe
entrato nel merito del gravame;
entro il termine stabilito, l'insorgente ha versato l'importo richiesto;
la Cassa cantonale di compensazione come pure l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi;
allegando un estratto relativo alle procedure esecutive a carico della
R.________ SA (stato 25 giugno 1999), con atto del 22 maggio 2004 G.________
si è riconfermata nelle proprie conclusioni;
giusta l'art. 15 cpv. 1 della Legge ticinese di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1991, cui
rinvia pure l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, in vigore dal 2003 - stante il
quale, fatto salvo l'art. 1 cpv. 3 PA, la procedura di revisione dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni, allorché sono stati scoperti nuovi
fatti o mezzi di prova oppure il giudizio è stato influenzato da un crimine o
da un delitto, è retta dal diritto cantonale -, la domanda di revisione deve
essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui
sono state conosciute le circostanze nuove;
ora, come sottinteso dalla Corte cantonale ed evidenziato dal Tribunale
federale delle assicurazioni in occasione del decreto 15 marzo 2004, già la
tempestività dell'istanza di revisione, presentata nel gennaio 2003 e fondata
sulla circostanza secondo cui l'ex amministratore di fatto della società
fallita sarebbe stato condannato in sede penale nell'ottobre 2001, appare
dubbia se si considera che l'interessata è venuta a conoscenza del preteso
motivo di revisione al più tardi in data 24 gennaio 2002, allorquando essa,
nell'ambito della procedura di ricorso al Tribunale federale delle
assicurazioni promossa - e poi lasciata decadere per non avere prestato
l'anticipo delle spese - avverso la pronuncia 10 dicembre 2001 della Corte
cantonale, aveva accennato alla questione;
a prescindere da tali considerazioni, mal si comprende comunque come e in
quale misura il crimine o il delitto invocato - per il quale gli atti
all'inserto attestano unicamente un rinvio a giudizio, mediante atto di
accusa, di P.________ (sull'obbligo di dimostrare, pena l'irricevibilità
della domanda di revisione, la conclusione del procedimento penale cfr.
sentenza inedita del 14 agosto 1996 in re A.E, B 25/96) - avrebbe esercitato
un'influenza diretta o indiretta sulla pronuncia litigiosa, e più
precisamente sul suo dispositivo, ritenuto che l'influenza deve essere
effettiva e scaturire da un rapporto di causalità tra il delitto e la
sentenza che è stata resa (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, volume V, pag. 22);
al proposito occorre ribadire che avendo agito - come espressamente
riconosciuto in sede di risposta 6 agosto 2001 alla petizione della Cassa -
da semplice prestanome alfine di fare figurare, per l'ottenimento dei
necessari finanziamenti, quale amministratore della fallita società una
persona "senza carichi di esecuzioni”, ed avendo omesso di prestare, come già
rilevato dalla pronuncia cantonale, cresciuta in giudicato, del 10 dicembre
2001, dalla quale non sussiste serio motivo per dipartirsi, la dovuta
attenzione alla scelta e alla sorveglianza - che si imponevano per la
funzione ricoperta, ritenuto che in qualità di amministratrice unica della
società era personalmente responsabile del regolare pagamento dei contributi
alla Cassa di compensazione (cfr. DTF 114 V 223 seg. consid. 4a) - delle
persone cui era stata affidata la gestione degli affari, la ricorrente non
può ora prevalersi di esimente alcuna in suo favore per il fatto che
eventuali scorrettezze sarebbero state commesse proprio da quelle terze
persone (in concreto: l'amministratore di fatto P.________), della cui
sorveglianza avrebbe dovuto occuparsi personalmente;
sorveglianza che se, come fatto notare dalla Corte cantonale, fosse stata
esercitata in modo adeguato, avrebbe dovuto perlomeno indurre l'interessata
ad attivarsi e a dimissionare immediatamente;
per il resto, l'insorgente non fa valere altri motivi di revisione ai sensi
dell'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, bensì solleva inammissibili censure di
natura appellatoria avverso una pronuncia cantonale - quella del 10 dicembre
2001 - che è stata lasciata crescere in giudicato;
in tali condizioni, il ricorso si dimostra infondato, mentre la pronuncia
cantonale dev'essere confermata;

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura
semplificata dell'art. 36a in relazione con l'art. 135 OG, pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: