Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 97/2004
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Causa {T 7}
H 97/04

Sentenza del 29 giugno 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente;
Schäuble, cancelliere

1. J.________,

2. D.________, ricorrenti,
entrambi rappresentati dall'avv. Nadir Guglielmoni, via Nassa 36-38, 6901
Lugano,

contro

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 31 marzo 2004)

Fatti:

A.
D. ________ è stata, dal 13 gennaio 1999 all'8 febbraio 2002, pur avendo
dimissionato il 31 gennaio 2002, amministratrice unica della E.________ SA.
J.________ è stato, per lo stesso periodo, direttore della società, con firma
individuale, e in seguito amministratore unico fino al 4 novembre 2002, pur
avendo dimissionato il 25 settembre 2002. La società, attiva nella gestione
di trasporti pubblici e nell'esercizio di un'officina meccanica, è stata
dichiarata fallita il 15 novembre 2002.

Mediante due distinte decisioni del 4 aprile 2003, la Cassa di compensazione
del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 313'771.20 a
causa del mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita per
gli anni dal 1999 al 2002 (fino a novembre), ne ha postulato il risarcimento
da J.________ per fr. 292'264.30, in solido con D.________ limitatamente
all'importo di fr. 234'484.80.

La Cassa il 18 giugno 2003 (per D.________) e il 4 luglio 2003 (per
J.________) ha confermato la propria posizione a seguito dell'opposizione
interposta dagli interessati.

B.
Contro le decisioni su opposizione, D.________ e J.________, quest'ultimo
assistito dall'avv. Nadir Guglielmoni, sono insorti con due distinti ricorsi
al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone
l'annullamento per avvenuta prescrizione dell'azione di risarcimento danni.

La Cassa ha postulato la reiezione dei gravami riducendo tuttavia l'ammontare
del danno risarcibile nei confronti di J.________ a fr. 234'848.80.

Congiunte le procedure, la Corte cantonale, per pronuncia 31 marzo 2004, ha
respinto i gravami e condannato gli interessati al pagamento dei chiesti
importi, addebitando loro negligenza grave nell'osservanza dei propri doveri.

C.
D.________ e J.________, entrambi patrocinati dall'avv. Nadir Guglielmoni,
hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, il quale ha loro concesso il beneficio dell'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio. Chiedono l'annullamento del giudizio
querelato. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2 Oggetto della lite è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di
contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che attiene a quest'ultima
categoria di contributi, essa è di diritto cantonale, per cui sfugge al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 124 V
146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui concerne danni addebitabili
al non avvenuto versamento di simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è quindi irricevibile.

1.3 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali,
tra cui quello riferito alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52
LAVS.

Per quanto riguarda le norme materiali va detto che, da un punto di vista
temporale, sono di principio determinanti quelle in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2), mentre le
disposizioni formali della LPGA sono immediatamente applicabili - in assenza
di disposizioni transitorie - con la loro entrata in vigore al 1° gennaio
2003 (DTF 130 V 6 consid. 3.3.2).
1.4 Dal profilo formale, le decisioni emanate - come nella specie - dopo il
1° gennaio 2003 seguono la procedura dell'opposizione ai sensi dell'art. 52
LPGA. Ne consegue la correttezza delle modalità seguite dall'amministrazione.

Dal profilo materiale, è utile rilevare che l'art. 52 LAVS, sia nella
versione attuale, in vigore dal 1° gennaio 2003, sia in quella precedente la
modifica, prevede che il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha
provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni
dell'assicurazione.

2.
Nel proprio gravame D.________ e J.________ eccepiscono in primo luogo la
perenzione della pretesa risarcitoria, contestando l'applicabilità immediata
delle norme sostanziali della nLAVS riguardanti la perenzione. Per i
ricorrenti non è infatti possibile riconoscere una retroattività impropria -
così come stabilito dai primi giudici - perché verrebbero a trovarsi in una
situazione peggiore di quella precedentemente valida. D.________ e J.________
sono dell'avviso che si debba escludere l'ammissibilità della retroattività
impropria in quanto, oltre ad essere lesiva dei loro diritti acquisiti, si
avrebbe anche una violazione della parità di trattamento, della sicurezza del
diritto, della protezione dall'arbitrio e del principio della buona fede.
Concludono asserendo che le decisioni 4 aprile 2003 sarebbero
irrimediabilmente perente perché, come peraltro rilevato anche dai primi
giudici, la Cassa avrebbe avuto conoscenza del danno il 6 marzo 2002.

2.1 L'abrogato art. 82 cpv. 1 OAVS, in vigore fino al 31 dicembre 2002,
prevedeva che il diritto di richiedere il risarcimento di un danno si
prescrive quando la cassa di compensazione non lo fa valere mediante una
decisione entro un anno dal momento in cui ha avuto conoscenza dello stesso.
Questo termine, contrariamente alla lettera del disposto, è di perenzione, la
quale, come tale, deve essere accertata d'ufficio (DTF 128 V 12 consid. 5a,
17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b e sentenze ivi
citate).

Per il nuovo art. 52 cpv. 1 LAVS, in vigore dal 1° gennaio 2003, il datore di
lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando,
intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione
(v. consid. 1.4 sopra). Giusta il terzo capoverso della medesima norma, il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in
cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in
ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono
essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la
prescrizione.

2.2 Dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa il 16 ottobre e il 13
dicembre 2001 ha ricevuto i verbali di pignoramento in cui era menzionato che
questi ultimi valevano quali attestati provvisori di carenza di beni ai sensi
dell'art. 115 LEF. Risulta inoltre che l'amministrazione il 7 marzo 2002 ha
ricevuto il conto finale e stato di riparto inviatole per raccomandata 6
marzo 2002 dall'Ufficio di esecuzione nell'ambito delle esecuzioni in via di
pignoramento. Emerge infine che la stessa amministrazione il 23 aprile 2002
ha ottenuto due attestati definitivi di carenza di beni nelle esecuzioni in
via di pignoramento.

Ora, in mancanza di disposizioni transitorie nella legge, il giudice deve
esaminare quali regole siano applicabili in conformità dei principi generali
del diritto intertemporale (DTF 131 V 429 consid. 5.1 e riferimenti). Secondo
giurisprudenza e dottrina le disposizioni del nuovo diritto riferite alla
prescrizione o alla perenzione si applicano alle pretese sorte nel vecchio
diritto, a condizione che siffatti diritti nati ed esigibili prima
dell'entrata in vigore della nuova disciplina non siano già perenti al 1°
gennaio 2003 (DTF 131 V 429 consid. 5.2). È principio giurisprudenziale
indiscusso che la protezione dei diritti acquisiti esiga che - nei casi in
cui il vecchio diritto non abbia previsto termini di prescrizione o
perenzione per pretese sorte sotto di esso - tali termini inizino a decorrere
solo con l'entrata in vigore del nuovo diritto. Se questa massima debba
trovare applicazione anche quando un termine di perenzione sia sostituito
nella nuova disciplina da uno di prescrizione, è questione che può continuare
a rimanere aperta (DTF 131 V 430 consid. 5.2) per i motivi che saranno
indicati di seguito.

2.3 Nel caso in esame è controverso il momento in cui la Cassa ha avuto
conoscenza del danno.

Per i ricorrenti il dies a quo si situa al 6 marzo 2002, ossia quando
l'Ufficio esecuzione ha inviato alla Cassa il conto finale con lo stato di
riparto. Anche i primi giudici sono di questo avviso - negando però che
l'azione della Cassa sia prescritta, ritenendo, a torto come si vedrà, che
già valga il nuovo termine biennale giusta il nuovo art. 52 cpv. 3 LAVS -
perché indotti a credere che dal conto finale e dallo stato di riparto, atto
spedito il 6 marzo 2002 e ricevuto dalla Cassa il giorno successivo, si possa
evincere in modo incontrovertibile che quest'ultima abbia subito perdite
consistenti.

Orbene, siffatta conclusione - sostenibile nella procedura di liquidazione
fallimentare - non può essere seguita nel caso di specie, trattandosi di
conto finale con stato di riparto rilasciato nella procedura di esecuzione in
via di pignoramento, atteso che questo atto procedurale si limita a
certificare che la realizzazione dei beni pignorati non è stata sufficiente a
coprire i crediti dedotti in esecuzione. Esso non dimostra ancora che la
società escussa non abbia altri beni da pignorare nell'ambito di una nuova
esecuzione in via di pignoramento. Nemmeno risulta che le esecuzioni indicate
nel citato documento - riferite alle esecuzioni dal n. xx al n. xx - siano
sfociate in attestati definitivi di carenza di beni dopo pignoramento, come è
per contro il caso per le successive esecuzioni n. xx e xx giunte allo stadio
di attestato definitivo di carenza di beni dopo pignoramento, atti notificati
all'escussa E.________ SA il 23 aprile 2002.

Ne consegue che il dies a quo per il computo del termine di perenzione di un
anno stabilito dall'abrogato art. 82 cpv. 1 OAVS ha iniziato a decorrere dal
23 aprile 2002 (cfr. DTF 131 V 430 consid. 5.3 con riferimenti) e che
pertanto le due decisioni amministrative 4 aprile 2003 risultano essere
tempestive perché non ancora perente al 1° gennaio 2003.

3.
J.________ lamenta una violazione del diritto di essere sentito, avendo i
primi giudici omesso di motivare la censura secondo cui la decisione 4 aprile
2003 sarebbe stata firmata unicamente da G.________ benché fosse indicato
anche il nome dell'avv. C.________.

3.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129
II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV
no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid.
4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Inoltre, il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere
una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da
esse addotti. Siffatto obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio
dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e,
d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata
della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale
fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le
considerazioni che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque
che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni
allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e
all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121
III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna
2000, pag. 368 con numerosi rinvii).

Ora, nel caso concreto J.________ è malvenuto nel sollevare tale eccezione se
si considera come egli non abbia ritirato la decisione datata 4 aprile 2003,
costringendo la Cassa a reiterarne l'invio il 23 aprile 2003, sempre per
raccomandata, con atto firmato da G.________ e dall'avv. C.________ e sanando
in tal modo la mancanza della seconda firma.

Ne consegue che su questo punto non vi è stata violazione del diritto di
essere sentito.

3.2 I ricorrenti sostengono poi che l'autorità giudiziaria cantonale ha
omesso di chiarire la questione relativa alla legittimazione dell'avv.
B.________, dell'avv. C.________ e di G.________  ad impegnare, con firma
collettiva a due, la Cassa, ritenuto che quest'ultima si sarebbe limitata a
produrre la documentazione attestante il potere di firma del direttore e del
vicedirettore dell'Istituto delle assicurazioni sociali. Tale censura è stata
sollevata per la prima volta davanti a questa Corte.

Ora, quando il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni
avviene nei limiti dell'art. 105 cpv. 2 OG (v. consid. 1.1), la possibilità
di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è molto ridotta.
In particolare, sono ammissibili solo quei mezzi di prova che l'istanza
inferiore avrebbe dovuto assumere d'ufficio e la cui omissione è costitutiva
di violazione di norme procedurali essenziali (DTF 121 II 99 consid. 1c, 120
V 485 consid. 1b con riferimenti). A maggior ragione le parti non possono
invocare davanti al Tribunale federale delle assicurazioni fatti nuovi, che
sarebbero state in grado di presentare - o che incombeva loro di far valere,
in virtù del dovere di collaborazione all'istruzione della causa - già
davanti alla giurisdizione inferiore. Allegazioni tardive non permettono di
qualificare siccome incompleti o inesatti giusta l'art. 105 cpv. 2 OG gli
accertamenti di fatto operati dai primi giudici (DTF 121 II 100 consid. 1c,
102 Ib 127).

Nel gravame cantonale J.________ ha sollevato dapprima l'eccezione di
un'unica firma apposta al provvedimento amministrativo del 4 aprile 2003,
contestando poi cautelativamente la validità della sottoscrizione della
decisione su opposizione per il motivo che non si capiva chi avesse firmato
in vece dell'avv. M.________. Orbene, per l'omessa firma già si è detto al
consid. 3.1, mentre per quanto riferito alla firma apposta in sostituzione
del direttore M.________ si rileva che - come giustamente evidenziato dai
primi giudici - la firma in sede di decisione su opposizione risulta essere
quella del vicedirettore P._________, abilitato a tale sostituzione in virtù
del regolamento per il diritto di firma prodotto dalla Cassa con le risposte
6 e 15 ottobre 2003.

La censura si rivela pertanto, oltre che proceduralmente inammissibile,
sprovvista di fondamento.

3.3 I ricorrenti rimproverano infine ai giudici cantonali una violazione del
diritto di essere sentito, per avere rifiutato l'audizione di J.________ e
non avere, inoltre, proceduto ad un dibattimento finale.

3.3.1 Per quanto riguarda l'audizione di J.________ - atteso che i primi
giudici hanno sufficientemente motivato il fatto di non averlo sentito - va
precisato che la domanda di assunzione del citato mezzo di prova dinanzi
all'istanza cantonale è stata formulata in maniera del tutto generica, avendo
l'interessato chiesto di essere citato a comparire personalmente, in ossequio
al suo diritto di essere sentito e all'art. 10 cpv. 1 della Legge cantonale
di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
affinché la Corte avesse a conoscere tutti i fatti pertinenti per l'esito del
ricorso, nonché la sua tragedia personale.

Orbene, premesso che il citato disposto conferisce al giudice la facoltà di
sentire le parti qualora appaia giustificato dalle circostanze, nella
fattispecie non è ravvisabile alcun motivo che imponeva all'autorità
giudiziaria cantonale di assumere il mezzo di prova proposto quando si
consideri che vi era per l'insorgente il diritto di formulare le proprie
allegazioni nelle memorie scritte di ricorso e replica. J.________ non spiega
cosa avrebbe dovuto o potuto ulteriormente dimostrare con la sua comparsa
personale per raffronto alla documentazione già prodotta in corso di causa e
alle allegazioni scritte che era legittimato a formulare. Sapere infatti che
l'interessato - dapprima direttore con firma individuale e successivamente
amministratore unico della ditta poi fallita - avesse delle controversie con
la Posta Svizzera, a nulla gli giova, ritenuto che i doveri e le incombenze
del direttore e dell'amministratore unico di una società anonima sono quelli
stabiliti dalla legge che, come tali, non sono suscettibili di deroghe nel
rapporto di diritto pubblico con la Cassa. Altra cosa è la loro rilevanza
nella definizione del rapporto interno, di diritto privato, tra le parti, la
cui disputa, tuttavia, non può essere sottoposta al giudice delle
assicurazioni sociali.

Ne deriva che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, in concreto
non sussiste alcuna violazione del diritto di essere sentito, semmai solo
negligenza da parte di J.________ nella tutela dei suoi diritti procedurali.

3.3.2 Per quanto attiene all'asserita violazione di regole cantonali di
procedura per assenza del dibattimento finale è appena il caso di ricordare
che secondo l'art. 11c cpv. 1 della già citata Legge cantonale di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il
presidente ordina, se ciò è giustificato dalle circostanze, la citazione
delle parti per un dibattimento.

Orbene, è utile qui rammentare che nell'ambito dell'accertamento dei fatti e
della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere
di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti
o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il
ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a
quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto
essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui
criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in
modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 168
consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b
e riferimenti).

Nel caso di specie i ricorrenti si limitano ad elencare dottrina e
giurisprudenza senza minimamente spiegare per quale motivo i primi giudici
avrebbero violato il loro diritto di essere sentiti, atteso altresì che anche
nei vari atti di causa essi hanno notificato in maniera meramente generica i
mezzi di prova di cui volevano prevalersi. Non spetta al Tribunale federale
delle assicurazioni sanare le carenze procedurali e strategiche dei
ricorrenti, che hanno omesso di dire quali elementi processualmente
ammissibili avrebbero potuto indicare al dibattimento che già non fossero
stati in grado di menzionare nelle memorie di causa o di produrre
direttamente. Va dato atto ai primi giudici di aver motivato correttamente,
nell'ambito del loro potere d'apprezzamento, la decisione di non far capo ai
mezzi di prova offerti. Per completezza si rilevi infine che secondo la
giurisprudenza pubblicata in DTF 122 V 47, l'obbligo di organizzare un
dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta
chiara e inequivocabile di una parte, semplici domande di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastando per
creare un simile obbligo.

Ne segue che anche su questo punto non vi è stata alcuna violazione del
diritto di essere sentito.

4.
Nel merito si tratta ora di esaminare se D.________ e J.________ siano da
considerare responsabili giusta l'art. 52 LAVS per il danno conseguente al
mancato pagamento dei contributi sociali.

4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, i primi giudici
hanno già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al
pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato
pagamento dei medesimi per intenzionalità o negligenza grave (v. consid. 1.4
sopra), possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario,
gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i
principi di giurisprudenza applicabili in concreto.

4.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai
sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di
lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La
misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di
diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione,
da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene
l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate).

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di
lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF
108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b).
L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il
danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostengono
e provano motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V
187 consid. 1b).

5.
Gli insorgenti censurano l'operato della Corte cantonale nella misura in cui
li ha ritenuti responsabili del danno cagionato alla Cassa. Essi incentrano
la loro tesi difensiva in sostanza sulla politica spregiudicata della Posta,
la quale avrebbe impedito alla E.________ SA di vendere il proprio terreno
privatamente, sulla richiesta di un'ingente cauzione per la continuazione
dell'attività sociale da parte dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni (IVA) nonché sul mancato serio esame delle prospettive di
risanamento presentate alla Cassa.

5.1 Gli argomenti addotti non giovano ai ricorrenti, essendo ben lungi dal
costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della
giurisprudenza.

Infatti, l'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito
proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e
devono essere versati periodicamente - nel caso di specie mensilmente - dal
datore di lavoro insieme al suo contributo. Gli art. 34 segg. OAVS
stabiliscono il modo di conteggio e di prelievo dei contributi. L'obbligo di
conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
prescritto dal diritto pubblico. A questo riguardo, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha più volte ricordato che il venir meno a tale dovere
costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e
comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e
sentenze ivi citate).

5.2 Dagli atti emerge che la E.________ SA è stata affiliata alla Cassa,
quale datrice di lavoro, dal 1° gennaio 1999 all'agosto 2002 e che
l'amministrazione sin dall'inizio (ossia dal maggio 1999) ha sempre dovuto
diffidare e poi procedere in via esecutiva per ottenere il pagamento degli
oneri sociali. Si rileva infatti che i contributi da marzo a luglio 1999 sono
stati versati tra agosto e settembre 2000 e quelli da agosto a dicembre 1999,
solo in parte pagati, tra febbraio 2001 e maggio 2002, lasciando comunque uno
scoperto per l'anno 1999 di fr. 72'875.95. Per l'anno 2000 la situazione non
è migliorata: infatti a fronte di una richiesta di contributi, cui vanno
aggiunte le spese e gli interessi di mora, di complessivi fr. 154'112.90 sono
stati versati il 23 maggio 2002 fr. 72'408.50, mentre per gli anni 2001 e
2002 non vi è stato versamento alcuno.

Da quanto sopra elencato si evince che la società ha da sempre avuto una
evidente cronica mancanza di liquidità protrattasi sull'arco di più anni.
Tale carenza è sfociata in due verbali di pignoramento per beni - tra ottobre
e dicembre 2001 - con la menzione "il presente verbale varrà quale attestato
provvisorio di carenza di beni ai sensi dell'art. 115 LEF", in un "conto
finale e stato di riparto" del 7 marzo 2002, dal quale emerge che a fronte di
un ricavo netto di fr. 10'280.- vi erano scoperti riferiti all'AVS per fr.
109'413.45 e all'IVA per fr. 143'801.55, e, infine, il 23 aprile 2002, in due
attestati definitivi di carenza di beni.

D'altro canto va pure rilevato che lo stesso J.________ in occasione
dell'opposizione al provvedimento 4 aprile 2003 aveva precisato che, a causa
di un sovraccarico di costi fissi non totalmente considerati dalla Posta e
del deposito di garanzia elevato richiesto dall'IVA, la società avrebbe avuto
una elevata carenza di liquidità che lo avrebbe spinto a sospendere i
versamenti dei contributi alla Cassa come pure ad altri creditori, convinto
di riuscire in breve tempo a far fronte alla precaria situazione economica.

In tali condizioni, è evidente che la fallita è stata ben lungi
dall'adempiere i requisiti richiesti dall'art. 34 cpv. 3 OAVS, secondo cui i
contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo
di pagamento, e non dopo mesi o anni, come è invece accaduto nel caso
concreto.

5.3
5.3.1 L'asserzione secondo cui la Posta con una politica spregiudicata avrebbe
ostacolato l'operato dei coniugi J.________ è ininfluente per il presente
giudizio, trattandosi di "res inter alios acta" per raffronto alla Cassa. Per
contro la fattispecie ex art. 52 LAVS riguarda unicamente i rapporti tra gli
organi formali e materiali della società anonima e la Cassa.

L'avere per troppo tempo differito il pagamento degli oneri sociali, quando
invece il ritardo sarebbe stato possibile in via eccezionale solo per un
periodo breve (DTF 108 V 188), non consente ai ricorrenti di giustificare
l'addebito di grave negligenza mosso loro dai primi giudici in conformità dei
principi giurisprudenziali sviluppati da questa Corte.

5.3.2 Pure la censura mossa alla Cassa di non avere esaminato con serietà le
prospettive di risanamento proposte dai ricorrenti, tramite La D.________ SA,
a nulla giova, atteso che le molteplici procedure d'incasso forzato già
pendenti davanti all'Ufficio esecuzione non consentivano all'amministrazione
di fare affidamento sulla capacità finanziaria della E.________ SA di far
seguire alle parole anche i fatti, ossia il pagamento degli arretrati.

5.3.3 Per quanto riguarda l'affermazione dei ricorrenti, secondo cui
l'amministrazione federale preposta all'incasso dell'IVA avrebbe chiesto alla
ditta poi fallita il deposito di un'ingente garanzia, essa è rimasta allo
stadio di puro parlato e senza alcun supporto probatorio. L'argomento è
pertanto inidoneo a sostanziare qualsivoglia motivo di giustificazione o di
discolpa.

5.3.4 Infine, l'asserzione di D.________, secondo cui la gestione
amministrativa veniva seguita dal marito, nel quale elle riponeva tutta la
sua fiducia confidando nell'esperienza e nelle capacità gestionali da lui
acquisite, è in tutta evidenza priva di efficacia liberatoria, la fiducia nel
direttore non implicando alcuna esimente quanto ai doveri di
un'amministratrice unica nei confronti della Cassa. Delegare incombenze non
può infatti significare sempre e comunque liberazione dalle responsabilità
che ne sono correlate.

La ricorrente, omettendo di controllare l'operato del marito quale direttore,
ha, per atti concludenti, accettato che egli si occupasse della gestione e
quindi obbligasse la società nei confronti di terzi. Siffatta omissione da
parte di un organo societario formale nel compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nello svolgimento di funzioni
amministrative dirigenziali è risultata causale per il danno poi derivato
alla Cassa dal mancato pagamento dei contributi paritetici per il periodo
entrante in linea di conto.

Al riguardo va ricordato che, accettando a partire dal gennaio 1999 il
mandato di amministratrice unica di una società anonima, l'insorgente si era
assunta anche tutti gli oneri che da tale funzione derivano, tra i quali vi
era pure, nel caso di specie, considerate le dimensioni aziendali, quello di
controllare personalmente che venissero pagati con regolarità i contributi
sociali, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità
dell'art. 51 LAVS.

Così, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
affermare che l'organo di una società anonima deve prestare attenzione
particolare alla scelta del personale cui viene affidata la gestione degli
affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà
(cura in istruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati (DTF 108 V 202 consid. 3a). La delega al marito non esimeva quindi,
in concreto, D.________ dal suo dovere di vigilare che le funzioni delegate
fossero effettivamente svolte.

5.4 Ne consegue che, non realizzandosi motivi di giustificazione o di
discolpa, D.________ e J.________ dovranno risarcire, in solido, il danno
subito dalla Cassa relativamente ai contributi di diritto federale, sul cui
importo non vi è stata disputa.

6.
6.1 Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione
o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art.
134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere messe a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

6.2 Tuttavia, nel caso di specie, con decreto 1° settembre 2005, questa Corte
ha concesso a D.________ e J.________ l'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio. I ricorrenti saranno pertanto esonerati dalle spese giudiziarie,
atteso però che per l'art. 152 cpv. 3 OG, qualora fossero più tardi in grado
di pagare, saranno tenuti alla rifusione verso la Cassa del Tribunale
federale delle assicurazioni.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
I ricorrenti sono esonerati dalle spese giudiziarie perché al beneficio
dell'assistenza giudiziaria gratuita.

3.
La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore dei ricorrenti fr. 2'500.-
(comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la
procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 29 giugno 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: