Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 96/2004
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H 96/04

Sentenza del 3 giugno 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti,
cancelliere

C.________, Stati Uniti, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente,

Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero, Losanna

(Giudizio del 5 settembre 2002)

(Concernente F.________)

Visto in fatto e considerando in diritto che:
a seguito del compimento del 65° anno di età da parte del marito -
C.________, nato il 18 marzo 1937 - e in sostituzione di una precedente
decisione di rendita del 29 febbraio 2000, la Cassa svizzera di
compensazione, per provvedimento del 24 aprile 2002, ha erogato in favore di
F.________, cittadina italiana nata il 28 gennaio 1938, una rendita di
vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di fr. 19'593.-, stante una
durata contributiva di 3 anni e 9 mesi, una scala rendite 2 e un reddito
annuo medio determinante di fr. 33'372.-,
con separato provvedimento di medesima data, l'amministrazione ha pure
assegnato in favore del marito un'indennità forfetaria di fr. 34'765.-,
F.________ è insorta avverso la decisione amministrativa con gravame alla
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti
all'estero contestando l'importo erogatole, ritenuto errato, e chiedendo un
nuovo calcolo della prestazione,
esperiti i propri accertamenti e compiuto un nuovo dettagliato conteggio, il
giudice commissionale ha respinto il gravame e ha confermato l'operato della
Cassa per pronuncia del 5 settembre 2002,
nell'ambito della parallela procedura ricorsuale che lo concerne direttamente
(H 296/02), C.________ si è aggravato al Tribunale federale delle
assicurazioni anche contro il giudizio emesso nei confronti di F.________
domandando di "ricalcolare anche la decisione fatta nei confronti di mia
moglie",
giusta i combinati disposti di cui agli art. 132 e 108 cpv. 2 OG, il ricorso
di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità,
i motivi per i quali il Tribunale federale delle assicurazioni dovrebbe dare
seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba
essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al
tema della causa (DTF 123 V 335),
se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe
riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi
requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve
nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un
minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e
in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le
proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363),
il libero esame delle asserite lesioni del diritto federale, che compete al
Tribunale federale delle assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto
amministrativo, non esime i ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e
precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla precedente
istanza,
in particolare, i ricorrenti non possono limitarsi ad opporre alle
argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare
perché la decisione dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (Peter
Karlen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea 1998, n. 3.75 e segg., pag. 114 segg.),
indipendentemente dalla questione della legittimazione di C.________ ad agire
in proprio nome nella presente procedura (DTF 127 V 119 consid. 1a, 126 V 459
consid. 2d), il ricorso in esame non adempie le citate esigenze di
motivazione, l'insorgente limitandosi a domandare di ricalcolare la
prestazione della moglie senza con ciò minimamente confrontarsi con l'atto
impugnato e senza sostanziare in alcun modo la richiesta,
in questa misura, l'impugnativa interposta dall'insorgente manifestamente non
risponde ai citati requisiti posti dall'art. 108 cpv. 2 OG e dalla
giurisprudenza e si rileva pertanto inammissibile, i presupposti per
l'assegnazione di un termine suppletivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 OG non
essendo dati (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1; cfr. ad es. anche RSAS 2003
pag. 363);

il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura
semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, a F.________, alla Commissione
federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 giugno 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: