Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 57/2004
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H 57/04

Sentenza del 20 aprile 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Buerki Moreni, supplente;
Schäuble, cancelliere

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, ricorrente,

contro

1. D.________ SA,

2. B.________ SA, (ex C.________ SA),
rappresentate dallo Studio di consulenza fiscale e aziendale, Cortesi &
Associati SA, Via Cantonale 19, 6901 Lugano

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 9 febbraio 2004)

Fatti:

A.
Nel corso del 2003 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito
Cassa) ha esperito, tramite il proprio ufficio di revisione, l'usuale
controllo dei conteggi salariali presso la A.________ SA, con sede a
P.________, per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 2000, presso la
B.________ SA (ex C._________ SA) dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001 e
altresì presso la D._________ SA, dal 1° maggio 1998 al 30 settembre 2000,
riprendendo con tre decisioni distinte del 19 febbraio 2003 fr. 18'818.-, fr.
106'584.- rispettivamente fr. 229'933.- rimborsati ai dipendenti a titolo di
spese generali, per l'uso privato di automobili della ditta e per l'utilizzo
gratuito di un appartamento.

Con un'unica decisione del 10 aprile 2003, emanata in seguito all'opposizione
presentata dalle società interessate, rappresentate dallo Studio di
consulenza fiscale e aziendale Cortesi e Associati SA, l'amministrazione ha
confermato le riprese salariali precedentemente statuite.

B.
Contro questo provvedimento le società interessate, sempre rappresentate
dallo Studio di consulenza fiscale e aziendale Cortesi e Associati SA, sono
insorte con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
contestando integralmente le tassazioni d'ufficio.

Mediante pronunzia del 9 febbraio 2004 la Corte cantonale ha parzialmente
accolto il gravame, annullando la decisione impugnata e rinviando l'incarto
alla Cassa, affinché procedesse ad ulteriori accertamenti conformemente ai
considerandi e meglio verificasse se ai pagamenti effettuati tramite carte di
credito aziendali dai dipendenti corrispondessero effettivamente spese
professionali, rispettivamente applicasse, per stabilire il reddito derivante
dall'uso privato di autoveicoli aziendali, il sistema in vigore
precedentemente al 1° gennaio 2003.

C.
L'amministrazione interpone ora ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede di annullare la
pronunzia impugnata. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei
considerandi di diritto.

Chiamata a pronunciarsi sul ricorso, la datrice di lavoro, ancora patrocinata
dallo Studio di consulenza fiscale e aziendale Cortesi e Associati SA,
propone di respingerlo. Per contro l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) non si è espresso.

D.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il rinvio dell'incarto all'amministrazione affinché
proceda ad ulteriori accertamenti in relazione alla fondatezza del rimborso
parziale di spese professionali tramite forfait, rispettivamente applichi,
alfine di stabilire il reddito derivante dall'uso privato di automobili
dell'azienda, il metodo in vigore prima del 1° gennaio 2003.

2.
Qualora - come nel caso in esame - la lite non verta sull'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle
assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia
violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente
inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di
procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2
OG).

D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non
è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle
conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

3.
La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni familiari
(AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimento). Nella misura in cui sia suscettibile di riguardare simili
contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

4.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000
sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS e OAVS). Nel caso in
esame, per quanto concerne le disposizioni di diritto materiale, si applicano
le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; le disposizioni
formali della LPGA sono invece immediatamente applicabili con la loro entrata
in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). In concreto le
riprese salariali riguardano infatti il periodo dal 1° maggio 1998 al 31
dicembre 2001.

5.
5.1 Nel ricorso di diritto amministrativo la Cassa rimprovera al Tribunale
cantonale di aver pronunciato il proprio giudizio in base ad un accertamento
manifestamente inesatto ed incompleto dei fatti rilevanti, di aver ecceduto
nel proprio potere di apprezzamento e di aver commesso arbitrio.
L'amministrazione considera pertanto superfluo il rinvio dell'incarto alfine
di verificare se ai pagamenti effettuati dai dipendenti tramite carte di
credito aziendali corrispondevano effettivamente delle spese rimborsabili, in
quanto avrebbe già dimostrato in sede di revisione che le società
rimborsavano le spese effettuate dai dirigenti solo se veniva allestita una
nota spese a cui andavano allegati i corrispettivi giustificativi. Tale
circostanza sarebbe del resto stata confermata telefonicamente dal signor
L.________.

6.
6.1 Secondo la giurisprudenza un provvedimento è arbitrario e viola quindi
l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un
principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il
sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di
primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia
concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un
provvedimento deve essere annullato solo se è arbitrario nel suo risultato,
ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili, oppure ove esso non è
motivato (DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4, 127 I 41 consid. 2a; cfr.,
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I
316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti).

6.2 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove
inoltre il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per
censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita
valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente
critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a
quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto
essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare
per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui
criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la
situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o
contraddirebbero in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità
(DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V
139 consid. 2b e riferimenti).

6.3 Secondo la giurisprudenza, commette un abuso del potere di apprezzamento
ai sensi dell'art. 104 lett. a OG, l'autorità che, pur rispettando i limiti
di tale suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti,
estranee allo scopo della normativa applicabile o che viola principi generali
del diritto, quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di
trattamento nonché le regole della buona fede e della proporzionalità (DTF
123 V 152 consid. 2 con riferimenti). Sussiste invece eccesso del potere di
apprezzamento, sempre ai sensi dell'art. 104 lett. a OG, laddove l'autorità,
anziché scegliere fra due soluzioni sostenibili, ne adotti una terza (DTF 116
V 310 consid. 2 e riferimenti).

6.4 Infine va precisato che gli accertamenti dei tribunali concernenti la
prova o la verosimiglianza delle spese generali come pure le valutazioni
circa l'ammontare di tali spese - in quanto verifiche di fatto - possono
essere corretti dal Tribunale federale delle assicurazioni solo se sono
manifestamente inesatti o incompleti o se violano norme essenziali di
procedura, giusta l'art. 105 cpv. 2 OG. Una correzione è anche possibile se
la prima istanza ha erroneamente espresso un apprezzamento o una valutazione
eccessiva ai sensi dell'art. 104 lett. a OG (VSI 1994 pag. 172 consid. 3c e
riferimenti ivi citati).

7.
7.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale
ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo contributivo di
persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra l'altro, dal reddito
da esse realizzato durante un determinato periodo di tempo con attività
dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg. OAVS).

Il salario determinante ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS comprende ogni
retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato o
indeterminato. Sono da ritenere salario determinante, per definizione, tutte
le entrate del salariato economicamente in relazione con il rapporto di
lavoro, irrilevante essendo che il rapporto persista o che esso sia stato
sciolto e che le prestazioni siano corrisposte in virtù di un'obbligazione
oppure a titolo volontario. Devono quindi essere considerate come reddito di
un'attività sottoposta a imposizione contributiva non soltanto le
retribuzioni versate direttamente per un lavoro svolto, bensì, per principio,
anche tutte le indennità o le prestazioni aventi una relazione qualsiasi con
il rapporto lavorativo, nella misura in cui esse non sono esonerate
dall'imposizione giusta una esplicita disposizione legale (DTF 128 V 180
consid. 3c, 126 V 222 consid. 4a, 124 V 101 consid. 2 e la giurisprudenza ivi
citata).

Secondo l'art. 7 OAVS il rimborso delle spese non costituisce salario
determinante ai fini del calcolo dei contributi AVS. L'art. 9 cpv. 1 OAVS
considera spese generali quelle cui il datore di lavoro deve far fronte
nell'ambito della propria attività. Per il capoverso 2 non fanno parte delle
spese generali le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali indennità rientrano di norma
nel salario determinante. Secondo il capoverso 3, infine, le spese generali
possono essere dedotte nella misura in cui sia provato che costituiscono
almeno il 10% del salario versato. Le spese generali indennizzate
separatamente dal salario possono essere dedotte in ogni caso.

Al riguardo va precisato che configurano, tra l'altro, spese generali
rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le spese di
rappresentanza e quelle per la clientela (sentenza dell'11 gennaio 2005 in re
G. SA, H 257/03, consid. 4.3.1; Direttive dell'UFAS sul salario determinante
[DSD], cifra marg. 3003; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, Berna 1996, pagg. 164-166).

Datore di lavoro o lavoratore devono dimostrare i costi rimborsati, in quanto
va tenuto conto soltanto delle spese effettive. Alla luce del principio
inquisitorio la Cassa deve quindi provvedere ad entrare in possesso della
documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea difficoltà eccessive
(RCC 1990 pag. 42 consid. 4).

È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo
l'esistenza di spese generali dimostrata, l'importo dettagliato non può
essere comprovato in modo certo a causa di circostanze particolari (VSI 1994
pag. 170 seg.; Käser, op .cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà
stimarne l'ammontare fissando un importo forfettario (DSD cifre marg. 3005 e
3011).

Questa modalità di calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di
commercio, artisti, giornalisti, fotografi per la stampa, musicisti (sentenza
dell'11 gennaio 2005 in re G. SA, H 257/03, consid. 4.3.2; Käser, op.cit.,
pag. 166).

7.2 Questa Corte ha inoltre già avuto modo di rilevare che se il datore di
lavoro versa un'indennità a titolo di spese generali tramite importo
forfettario oppure, a maggior ragione, tramite il rimborso di spese
professionali sostanziate dai relativi documenti giustificativi, si presume
che il risarcimento copra la totalità dei costi effettivi; tale presunzione
può tuttavia essere rovesciata provando che l'importo delle spese è in realtà
superiore (sentenza del 6 marzo 1986 in re B. SA, H 109/85, consid. 4b; si
veda anche sentenza dell'11 settembre 1997 in re E. SA., H 216/96, in cui vi
è stata ripresa parziale degli importi forfettari rimborsati in un caso in
cui venivano risarcite anche le spese effettive).

8.
Nel caso in esame dalla documentazione agli atti emerge, come indicato dal
Tribunale di prime cure, che mensilmente ad alcuni dipendenti venivano
rimborsate da un lato le spese effettive, e meglio quelle elencate nella
lista "nota spese", rispettivamente "nota spese con carta di credito",
corredate dei rispettivi documenti giustificativi, dall'altro a taluni
dipendenti veniva versato anche un importo forfettario (ad esempio per il
dipendente G.________ nel 1999 fr. 750.- mensili).

Le spese effettuate tramite le carte di credito aziendali, non inserite nella
nota spese, venivano da una parte qualificate come anticipi e dedotte dallo
stipendio, mentre dall'altra alcune di esse venivano rimborsate tramite un
forfait, superiore o inferiore ai costi attestati nell'estratto della carta
di credito.

Concretamente dall'inserto si evince ad esempio che nel mese di aprile 2001
al dipendente B.________ sono state rimborsate solo le spese effettive, di
cui in tal caso facevano presumibilmente parte - agli atti non è stata
prodotta copia della nota spese - anche quelle a cui aveva fatto fronte con
la carta di credito. Pure al dipendente M.________ durante il mese di maggio
2001 sono state rimborsate le spese effettive, elencate nella "nota spese con
carta di credito", non tuttavia l'intero importo deducibile dall'estratto
della carta visa. Presumibilmente in tal caso alcune spese erano
effettivamente di natura privata. Al dipendente W.________ è pure stato
rimborsato l'importo riportato nella nota spese, a cui ha allegato i relativi
giustificativi. A fronte di un importo di fr. 150.- deducibile dall'estratto
della carta di credito e probabilmente riconducibile all'attività lavorativa
da lui svolta, l'assicurato ha ricevuto un forfait pari a fr. 600.-. In tal
caso si può senz'altro ammettere che in parte il forfait versato non
corrispondeva alle spese effettive e che pertanto una ripresa risulta
giustificata, tuttavia solo parzialmente, non totalmente come effettuato
dalla Cassa. Per quanto riguarda infine il dipendente G.________, durante il
mese di febbraio 2001 risulta una nota delle spese effettivamente rimborsate
ed altresì un estratto della carta di credito per spese molto probabilmente
riconducibili alla professione svolta, che come abitualmente, sono state
dapprima dedotte dal salario quali anticipi e poi riversate in forma di
forfait. In tal caso l'ammontare è inferiore, anche se solo minimamente,
all'importo totale delle spese sostenute con la carta di credito. In simili
circostanze una ripresa appare fuori luogo. Analoga per lo stesso dipendente
la situazione nel mese di novembre 2001.

Dagli atti dell'incarto non emerge invece in alcun modo, contrariamente a
quanto asserito dalla ricorrente, che le società interessate, tramite il
signor L.________ oppure durante la procedura di revisione, avrebbero
dichiarato che i pagamenti effettuati dai dipendenti con le carte di credito
aziendali venivano rimborsate soltanto se giustificate, mentre in caso
contrario venivano ritenute di natura privata. In effetti dai rapporti
relativi ai controlli effettuati dalla Cassa non emerge alcunché in tal
senso, mentre l'amministrazione si riferisce ad un'ipotetica telefonata di
cui non vi è traccia agli atti.

In simili circostanze non è per nulla provato che i pagamenti effettuati con
la carta di credito aziendale fossero in realtà spese effettuate unicamente a
titolo privato dal dipendente, ma al contrario, come indicato dalla Corte
cantonale, è probabile che configurino, almeno in parte, spese rimborsabili
effettuate nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa e quindi
non sottoposte - perlomeno parzialmente - a ripresa. Correttamente, quindi,
la Corte cantonale ha ordinato ulteriori accertamenti, essendo la
documentazione agli atti insufficiente.

Visto quanto sopra non si può in alcun modo affermare che il giudizio
impugnato poggi su un accertamento manifestamente errato dei fatti,  oppure
si riveli arbitrario, rispettivamente che la Corte cantonale abbia ecceduto o
abusato del proprio potere di apprezzamento. Su questo punto il giudizio
impugnato va pertanto confermato.

9.
Per quanto concerne la fissazione del reddito derivante dall'utilizzo privato
degli autoveicoli aziendali la Cassa non contesta che il metodo applicato sia
attuale solo dal 1° gennaio 2003; sostiene tuttavia che non vi è alcuna
violazione del principio della buona fede, in quanto i metodi di calcolo si
equivalgono nel risultato.

9.1 Per l'art. 13 OAVS le prestazioni in natura di altra specie sono
valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze.
Secondo la cifra marg. 2058 delle direttive dell'UFAS succitate (DSD) la
consegna di un'autovettura di servizio per uso privato configura appunto
reddito in natura di altra specie (RCC 1989 pag. 405).

9.2 Il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., tutela la
legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità
amministrativa e gli permette in particolare di esigere che l'amministrazione
rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi. Così, un'informazione
o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se le seguenti condizioni
cumulative sono riunite:
1. l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di
determinate persone;
2. l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è
supposta avere agito entro tali limiti;
3. l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4. facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
5. da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del
quadro giuridico (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000
no. KV 126 pag. 223; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid.  2a e
sentenze ivi citate).

La tutela della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di
un'informazione o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della
buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza,
semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione
suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111
Ib 124 consid. 4; cfr. pure RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale
evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2
CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si
imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI
1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).

10.
In concreto la Cassa, alfine di dimostrare la propria tesi, ha sottoposto a
questa Corte un calcolo esemplificativo da cui emergerebbe l'equivalenza dei
due metodi applicati per stabilire il reddito derivante dall'uso privato
dell'autoveicolo aziendale. Dal calcolo risulta in particolare che con il
metodo in vigore fino al 31 dicembre 2002 - consistente nel tener conto del
30% dei costi complessivi causati dai veicoli in questione - la ripresa per
dipendente è pari a fr. 9'283.- (arrotondati a fr. 10'000.-), mentre tramite
il nuovo metodo - consistente nel 12% del veicolo a nuovo  - si deduce un
reddito medio pari a fr. 10'700.- (fr. 9'000.-, fr. 12'000.- rispettivamente
fr. 10'700.-).

La Cassa ha inoltre precisato che nel primo caso non figurano le spese
registrate nel conto spese viaggio e trasferte.

11.
Da un attento esame del calcolo comparativo summenzionato si evince in
particolare che il reddito effettivo, pari a fr. 9'283.-, risultante
dall'applicazione del metodo in vigore fino al 31 dicembre 2002, è stato
arrotondato per eccesso e quindi in maniera fittizia a fr. 10'000.-. Inoltre
in tale ipotesi non viene effettuato un calcolo individuale per ogni
dipendente rispettivamente autoveicolo, bensì un calcolo complessivo della
ripresa, il cui risultato viene poi suddiviso tra i dipendenti. In base al
nuovo metodo invece l'ammontare della ripresa viene calcolato singolarmente
per veicolo. L'ammontare dei  redditi derivanti dal nuovo calcolo risulta poi
in media superiore in misura rilevante (tra fr. 1'500.- e fr. 1'800.-, il
reddito risultato inferiore lo è invece di soli fr. 283.-). Il fatto infine
che nel primo calcolo non siano considerate le spese di trasferta e viaggio
appare irrilevante in quanto tali spese non possono in ogni caso essere
oggetto di ripresa dovendo essere rimborsate agli interessati, in quanto
necessarie per lo svolgimento della professione.

Da quanto sopra esposto risulta che il primo metodo, e meglio quello la cui
applicazione è stata ammessa dal Tribunale di prime cure, è più favorevole
alle ditte intimate, essendo i redditi da riprendere, e quindi i contributi
sociali da versare, inferiori rispetto al primo metodo. Di conseguenza non si
può ritenere che i due sistemi si equivalgono nel risultato.

In simili condizioni anche su questo punto il ricorso di diritto
amministrativo va respinto ed il giudizio impugnato confermato.

12.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico dell'amministrazione ricorrente. Quest'ultima
rifonderà inoltre all'opponente, assistita da un legale, un'indennità per le
spese ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 in relazione con l'art.
135 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 4'000.-, sono poste a carico
della Cassa di compensazione ricorrente e saranno compensate con le garanzie
prestate da quest'ultima.

3.
La Cassa verserà all'opponente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la
procedura federale.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 aprile 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: