Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 231/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


H 231/04
H 233/04

Sentenza del 20 settembre 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente;
Schäuble, cancelliere

H 231/04
B.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Zanetti, Piazza
Governo 4, 6500 Bellinzona,

e

H 233/04
D.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Rossano Guggiari, Piazza
Vicari 14, 6982 Agno,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 novembre 2004)

Fatti:

A.
A seguito di un controllo del conteggio salari eseguito il 3 aprile 2003, la
Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha accertato che negli anni
sottoposti a verifica (1999-2002) la D.________ SA aveva corrisposto a
B.________ retribuzioni per complessivi fr. 155'077.- (fr. 146'987.- per
salario e fr. 8'090.- per spese non ammesse), sulle quali non erano stati
prelevati i contributi AVS/AI/IPG/AD e AF.

Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la
Cassa, con decisione di tassazione d'ufficio 3 luglio 2003, ha fissato
l'importo a carico di D.________ SA in fr. 24'321.25 e con ulteriore
decisione, di stessa data, ha preteso da B.________ l'importo di fr.
10'157.55.

L'8 agosto 2003 la Cassa ha confermato i propri provvedimenti e rigettato le
opposizioni formulate dagli interessati.

B.
Contro le decisioni su opposizione D.________ SA, patrocinata dall'avv.
Rossano Guggiari, Agno, e B.________, rappresentato dall'avv. Stefano
Zanetti, Bellinzona, si sono aggravati al Tribunale cantonale delle
assicurazione. In sostanza entrambi gli insorgenti asseveravano che
B.________ non era mai stato alle dipendenze della società, ma che la ditta
C.________ & Co. (società in nome collettivo) aveva eseguito prestazioni per
la D.________ SA così come aveva fatto per almeno altri cinquanta clienti.

Con giudizio 8 novembre 2004, l'autorità di ricorso cantonale, dopo aver
congiunto i gravami di D.________ SA e B.________, li ha respinti. I primi
giudici hanno ritenuto che le retribuzioni versate a B.________ fossero da
considerare come salario determinante proveniente da un'attività dipendente,
perché l'interessato percepiva regolarmente alla fine di ogni mese una paga,
era inserito nell'organigramma della società e, infine, perché aveva svolto
l'apprendistato formativo presso la medesima società.

C.
B.________, sempre assistito dall'avv. Zanetti, interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo
l'annullamento del giudizio querelato. La Cassa postula la reiezione del
gravame, D.________ SA ne propone invece l'accoglimento, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
Contro la pronuncia cantonale si è pure aggravata, con il patrocinio
dell'avv. Guggiari, D.________ SA, la quale, al pari dell'altro insorgente,
postula l'annullamento del giudizio di prime cure. Mentre la Cassa postula la
reiezione del gravame, B.________ e l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali si sono astenuti da una presa di posizione.

Dei motivi invocati dalle parti si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Contestualmente ad entrambi i gravami le parti interessate hanno allegato per
la prima volta - ritenendo l'istruttoria condotta dai primi giudici carente -
le dichiarazioni datate 30 novembre 2004 di G.________, contabile della
D.________ SA, e di V.________ (moglie di B.________ e socia, con il marito,
della ditta C.________ & Co.), a sostegno della tesi difensiva.

Diritto:

1.
I ricorsi di B.________ e D.________ SA concernono fatti di ugual natura e
pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la
congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 128 V 126
consid. 1 e riferimenti; cfr. pure DTF 128 V 194 consid. 1).

2.
2.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi
paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative.
Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse
contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dalle conclusioni delle
parti (art. 114 cpv. 1 OG).

2.2 Le decisioni amministrative in lite hanno per oggetto anche la richiesta
di contributi per assegni familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi
ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui sfuggono al
controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è
legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF
124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguardano simili
contributi, i ricorsi di diritto amministrativo sono quindi irricevibili.

2.3 Va da ultimo ancora rilevato che con l'entrata in vigore, il 1° gennaio
2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse
modifiche alla LAVS. Tuttavia, nel caso concreto si applicano le disposizioni
in vigore fino al 31 dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono
di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto (in concreto: lo svolgimento dell'attività
lavorativa e la sua remunerazione negli anni 1999-2002) che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4
consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della
LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio
2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

3.
Nel caso di specie è controversa la questione della qualifica giuridica quale
dipendente o indipendente dell'attività esercitata da B.________ per la
D.________ SA nel periodo dal 1999 al 2002.

3.1 Nel proprio gravame sia B.________ che D.________ SA contestano le
conclusioni dei primi giudici, in primo luogo per motivi d'ordine formale e
inoltre anche per ragioni di merito.

Essi lamentano in particolare una violazione del diritto di essere sentito
per avere i giudici cantonali, nonostante la richiesta più volte formulata,
omesso di assumere le prove da loro ritenute giuridicamente rilevanti - quali
l'audizione di B.________, di P.________ (direttore della D.________ SA), di
U.________ (fiduciario della C.________ & Co.) e dei revisori della
D.________ SA, nonché il sopralluogo negli uffici di D.________ SA e di
C.________ & Co. - che avrebbero permesso di dimostrare la qualità di
indipendente di B.________ anche nei rapporti contrattuali intercorsi con la
D.________ SA.

3.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129
II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

ll diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti.
Siffatto obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine,
ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni
che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità
non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto
o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle
argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121 III 331 consid.
3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 368 con
numerosi rinvii).

3.3
3.3.1I ricorrenti censurano l'accertamento lacunoso dei fatti su cui si fonda
il giudizio cantonale, in quanto non sarebbe loro stato permesso di
dimostrare le peculiarità del rapporto tra B.________/C.________ & Co. e
D.________ SA, i primi giudici non avendo assunto i mezzi di prova rilevanti,
benché essi siano stati da loro offerti ritualmente e ripetutamente.

Siffatta argomentazione è di pregio. Infatti dalla documentazione agli atti
riferita all'incarto cantonale relativo a B.________ emerge che:
a)con ricorso 3 settembre 2003 B.________ ha chiesto l'audizione testimoniale
di P.________, direttore della D.________ SA, per dimostrare i fatti allegati
dal punto 1 al punto 12,
b)a seguito del termine di 10 giorni assegnato il 24 settembre 2003 dal
Tribunale cantonale per presentare ulteriori mezzi di prova, B.________ con
atto 2 ottobre 2003 ha segnatamente chiesto l'audizione di P.________ e
U.________ della E.________ SA, il sopralluogo negli uffici della D.________
SA e della C.________ & Co. nonché il richiamo dell'organigramma D.________
SA,
c)con ordinanza 15 ottobre 2003 il Tribunale cantonale ha inviato al
patrocinatore di B.________ un atto istruttorio, assegnandogli un termine di
10 giorni per presentare osservazioni scritte,
d)con osservazioni 24 ottobre 2003 B.________ ha nuovamente richiesto
l'assunzione dei mezzi di prova ripetutamente indicati,
e)con ulteriore ordinanza 12 novembre 2003 i primi giudici hanno trasmesso al
patrocinatore di B.________ un nuovo atto istruttorio, assegnandogli un
termine di 5 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte,
f)con scritto 18 novembre 2003 B.________ si è determinato sulla base di
fatti per i quali necessitavano i mezzi di prova già indicati in precedenza,
g)con ordinanza 28 luglio 2004 la Corte cantonale citava le parti per
l'udienza del 14 settembre 2004 onde procedere alla "discussione di causa
alla presenza del sig. B.________",
h)dal verbale dell'udienza del 14 settembre 2004 si evince che B.________ è
stato sentito informalmente nell'ambito della "discussione di causa".

Per quanto riguarda gli atti riferiti all'incarto cantonale relativo a
D.________ SA risulta inoltre che:
a)con ricorso 8 settembre 2003 D.________ SA ha elencato tutta una serie di
mezzi di prova tra cui l'audizione di testi,
b)con ordinanza 24 settembre 2003 i primi giudici hanno assegnato a
D.________ SA un termine di 10 giorni per presentare ulteriori mezzi di
prova,
c)con atto 30 settembre 2003 la D.________ SA ha indicato vari mezzi di
prova, tra cui l'audizione quale teste di B.________,
d)dal verbale dell'udienza del 14 settembre 2004 si evince tra l'altro a pag.
2: "Viene mostrato al sig. B.________ e all'avv. Guggiari l'organigramma
D.________ SA ...... da cui si desume come al vertice della piramide ossia
(recte: vi sia) P.________, l'avv. Guggiari specifica che si tratta di un
documento che egli non ha mai visto, ma che rappresenta al più un
organigramma funzionale. Non significa evidentemente che il sig. B.________
fosse un dipendente della D.________ SA",
e)con scritto 21 settembre 2004 D.________ SA ha formulato varie
considerazioni sulla "questione del famoso organigramma" e chiesto
l'assunzione dei testi P.________, A.________, R.________ e O.________.

3.3.2 Orbene, a fronte di siffatto comportamento processuale coerente da
parte di ambo i ricorrenti volto a far assumere quei mezzi di prova a loro
dire necessari per dimostrare le loro argomentazioni, la Corte cantonale -
malgrado la difficoltà intrinseca che connota la qualifica giuridica di
dipendente o indipendente dell'attività svolta da B.________ per la
D.________ SA - ha ritenuto di poter emettere il proprio giudizio sulla base
di quanto già vi era agli atti con la seguente apodittica motivazione:
"siccome la presente causa ha potuto essere decisa sulla scorta degli atti
già a disposizione di questo TCA, che appaiono chiari, illuminanti ed ancora
non contestati nel loro contenuto, lo stesso rinuncia all'assunzione di
ulteriori prove", tra cui "l'audizione degli altri testi indicati",
considerato che "nelle more istruttorie sia stato dato seguito all'audizione
del ricorrente B.________".

È di tutta evidenza come non si possano seguire i primi giudici quando
asseverano che non occorra procedere all'assunzione delle prove ripetutamente
offerte e indicate dai ricorrenti solo perché agli atti già vi erano elementi
tali da consentire la reiezione dei gravami.

Non si tratta infatti di risolvere gli elementi fattuali unicamente in
termini unidirezionali quando si reputa che con il materiale probatorio a
disposizione sia possibile giudicare, ma occorre rendere giustizia, tenendo
conto anche delle considerazioni e dei mezzi di prova offerti dalle parti in
modo tempestivo oltre che reiterato, a meno che si dia loro ragione comunque.
Prima di poter dire che nessun fatto rilevante a favore dei ricorrenti
potrebbe essere da loro dimostrato, occorre conoscere il valore e la portata
di ogni mezzo di prova correttamente offerto.

I giudici cantonali si sono richiamati alla loro facoltà di un apprezzamento
anticipato delle prove. Questo modo di procedere è in linea di principio
certamente legittimo. Infatti, se gli accertamenti svolti d'ufficio
permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi
fatti presentino una verosimiglianza preponderante e che ulteriori misure
probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una
violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2
Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al previgente
art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova
norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, l'autorità giudiziaria inferiore ha ritenuto che tutti i
mezzi di prova offerti dai ricorrenti e non assunti fossero inidonei a
modificare il loro apprezzamento. Per poterne dichiarare d'acchito
l'inutilità occorreva però saperne il contenuto, circostanza questa che è
stata disattesa dai primi giudici che si sono limitati a seguire
integralmente l'argomentazione della Cassa.

Ne consegue che vi è stato in tutta evidenza un accertamento lacunoso dei
fatti riconducibile alla violazione del diritto di essere sentito dei
ricorrenti, considerato altresì che l'istruttoria è stata chiusa senza averne
previamente dato comunicazione alle parti. Il giudizio cantonale non ossequia
i requisiti minimi posti all'esame delle allegazioni di parte ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost., atteso che non è sufficiente argomentare che le
istanze di audizione erano state formulate in via generica, quando, come già
si è detto, non è stata data l'opportunità alle parti di assumere le prove
offerte e nemmeno di comprendere come l'istruttoria si fosse conclusa. Questo
modus operandi lesivo dei diritti procedurali delle parti ha loro impedito di
concretizzare le domande da rivolgere ai vari testi indicati. Ciò vale anche
per quanto riguarda gli altri mezzi di prova.

3.3.3 Nemmeno può essere seguito il Tribunale cantonale quando reputa di
avere "nelle more istruttorie dato seguito all'audizione del ricorrente
B.________".

Occorre infatti precisare in questo contesto che è vero che B.________ è
stato sentito nell'ambito della "discussione della causa" (cfr. verbale
dell'udienza 14 settembre 2004). È però anche vero che egli è stato sentito
non come teste (art. 227 segg. CPC [Codice di procedura civile ticinese, in:
RL 3.3.2.1]) e nemmeno come parte secondo le modalità previste dagli art. 270
segg. CPC, con le comminatorie di sanzione penale ex art. 306 CP (Codice
penale svizzero) previste espressamente agli art. 235 CPC per i testi e 274
CPC per le parti, applicabili nella procedura davanti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in virtù del rinvio dell'art. 23 della legge di procedura
per le cause davanti a detto Tribunale (cfr. RL 3.4.1.1).

Detto altrimenti, nel corso dell'udienza del 14 settembre 2004 davanti alla
Corte cantonale B.________ è stato sentito informalmente e le sue
dichiarazioni valgono, dal profilo procedurale, solo quali semplici
affermazioni di parte, con la stessa valenza probatoria di una mera
allegazione contenuta nelle memorie di causa. La sola rilevanza è quella di
poter usare le sue affermazioni nella misura in cui gli sono sfavorevoli.

Ne consegue che anche B.________ dovrà essere sentito: se come teste (su
ricorso di D.________ SA) o come parte (su ricorso di B.________), sarà il
giudice cantonale a doversi determinare.

3.1 Tenuto conto della natura formale del diritto di essere sentito e
considerati il potere d'esame limitato di cui fruisce nella fattispecie
questa Corte (cfr. consid. 2.1) nonché la rilevanza dei vizi in esame, gli
stessi non possono essere sanati in procedura federale (cfr. DTF 124 V 392
consid. 5a e riferimenti). A prescindere dalle possibilità di successo nel
merito delle impugnative, la pronunzia querelata deve quindi essere annullata
e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alle carenze
sul piano dell'istruzione e disponga l'assunzione dei mezzi di prova
richiesti dai ricorrenti.

4.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere messe a carico della Cassa opponente, la quale verserà
altresì a B.________ e a D.________ SA, assistiti da un legale, fr. 2'000.-
ciascuno a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in
relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono accolti nel
senso che, annullato il querelato giudizio 8 novembre 2004 nella misura in
cui è riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente
ai considerandi e renda una nuova pronunzia.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 3'600.-, sono poste a carico
della Cassa di compensazione opponente.

3.
L'anticipo di fr. 1'800.- versato da ciascuno dei ricorrenti viene
retrocesso.

4.
La Cassa di compensazione rifonderà a ciascun ricorrente la somma di fr.
2'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità
di parte per la procedura federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 20 settembre 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: