Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 167/2004
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Causa {T 7}
H 167/04
H 168/04

Sentenza del 21 luglio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Gianella, supplente;
Schäuble, cancelliere

H 167/04
R.________,  ricorrente, rappresentato dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
Via Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia,

e

H 168/04
D.________ SA, ricorrente, rappresentata dall'avv. Riccardo Schuhmacher, Via
Ca' del Caccia 4, 6943 Vezia,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 7 luglio 2004)

Fatti:

A.
Con giudizio 23 maggio 2003, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Ticino, dopo aver concluso per la qualifica di R.________, fiduciario
commercialista, come dipendente della ditta D.________ SA nel periodo
determinante oggetto della lite, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000,
annullava le controverse decisioni amministrative del 22 maggio 2002,
rinviando gli atti alla Cassa cantonale di compensazione per nuovi
provvedimenti, dato che, in ossequio al principio della buona fede,
l'affiliazione dell'interessato quale dipendente non poteva essere eseguita
con effetto retroattivo, bensì solo per il futuro.

A seguito di un nuovo controllo dei conteggi salariali effettuato il
19 settembre 2003, la Cassa ha ripreso l'importo di fr. 81'784.- a titolo di
onorari versati dalla D.________ SA a R.________ nel periodo dal 1° luglio al
31 dicembre 2002, rilevando come l'interessato fosse stato erroneamente
considerato indipendente. Ritenendo questa retribuzione provento da attività
lucrativa dipendente, l'amministrazione, mediante distinte decisioni su
tassazione d'ufficio 23 settembre 2003, ha preteso il pagamento dei
contributi paritetici non versati da R.________ e dalla D.________ SA.

Il 6 ottobre 2003 l'amministrazione ha confermato i propri provvedimenti e
rigettato le opposizioni degli interessati.

B.
Contro le decisioni su opposizione, R.________ e D.________ SA si sono
nuovamente aggravati dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al
quale hanno chiesto l'annullamento o la riforma dei provvedimenti litigiosi.
A mente degli insorgenti, la Cassa non poteva, in virtù del principio della
buona fede, emanare una decisione mediante cui venivano riprese retribuzioni
riferite ad un periodo antecedente il giudizio cantonale 23 maggio 2003 che
aveva determinato la qualità di dipendente di R.________. Quest'ultimo ha
altresì rilevato che la Cassa il 1° ottobre 2003 gli aveva notificato lo
stralcio dal registro affiliati sia dalla categoria indipendente sia come
datore di lavoro con effetto dal 1° gennaio 2003 e questo in contrasto a
quanto stabilito dall'Ufficio ispettorato della medesima con la sua decisione
di tassazione d'ufficio 23 settembre 2003, che lo considerava per contro
dipendente dal 1° luglio 2002. Tali discrepanze mettevano il contribuente in
serie difficoltà sia a livello amministrativo che assicurativo e fiscale. Dal
canto suo, D.________ SA ha contestato l'importo ripreso
dall'amministrazione.

Con giudizio 7 luglio 2004, dopo aver congiunto le cause, l'autorità
giudiziaria cantonale ha parzialmente accolto i gravami nel senso che ha
riconosciuto una ripresa salariale di soli fr. 75'406.- invece di
fr. 81'784.-. I primi giudici hanno ritenuto che la buona fede degli
insorgenti poteva essere ammessa solo fino al momento dell'emanazione delle
precedenti decisioni amministrative del 22 maggio 2002.

C.
R.________ e D.________ SA, entrambi assistiti dall'avv. Riccardo
Schuhmacher, interpongono due separati ricorsi di diritto amministrativo al
Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiedono, in via principale,
l'annullamento del giudizio cantonale e, in via subordinata, una ripresa
salariale di fr. 55'185.75 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.
In via ancor più subordinata domandano che l'incarto venga rinviato ai primi
giudici per resa di una nuova pronuncia.

La Cassa postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Dei motivi invocati dalle parti si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi.

Diritto:

1.
I ricorsi di R.________ e D.________ SA concernono fatti di ugual natura e
pongono gli stessi temi di diritto materiale, per cui si giustifica la
congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 123 V 215
consid. 1, 120 V 466 consid. 1 e riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.).

2.
2.1 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, ma concerne la determinazione e la pretesa di contributi
paritetici, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimento). Nella misura in cui riguardano simili contributi, i ricorsi di
diritto amministrativo sono quindi irricevibili.

2.3 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000, sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni materiali in vigore
fino al 31 dicembre 2002. Da un punto di vista temporale sono infatti di
principio determinanti le norme sostanziali (per quanto attiene per contro
alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro
entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2) in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: le
rimunerazioni pagate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002) che deve
essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129
V 4 consid. 1.2).

3.
In primo luogo occorre esaminare la questione di sapere se la buona fede -
riconosciuta agli interessati, con giudizio cantonale 23 maggio 2003, in
relazione al periodo 1997-2000 - sia da tutelare fino al 31 dicembre 2002,
come chiedono gli insorgenti, o solo fino all'emanazione delle decisioni
amministrative 22 maggio 2002, come richiesto dall'opponente.

3.1 Con motivazioni sostanzialmente analoghe, R.________ e la D.________ SA
considerano la pronuncia impugnata lesiva del principio della buona fede.
Ritengono che in virtù di tale nozione debba essere riconosciuta la qualità
di indipendente di R.________ fino al 31 dicembre 2002, atteso che per il
secondo semestre 2002 e per l'intero 2003 la Cassa gli ha richiesto il
pagamento di contributi paritetici sia quale indipendente sia quale datore di
lavoro. Precisano inoltre che solo in data 1° ottobre 2003 l'amministrazione
aveva comunicato all'interessato che, con effetto dal 31 dicembre 2002, non
era più iscritto nel registro affiliati né come indipendente né quale datore
di lavoro. Gli insorgenti evidenziano come già in occasione di un precedente
controllo del 29 settembre 1997 fosse venuto alla luce il problema
dell'indipendenza di R.________ e che in tale circostanza la questione si era
risolta nel senso che a quest'ultimo era stato riconosciuto lo statuto di
indipendente. Concludono affermando che il giudizio 23 maggio 2003 aveva in
sostanza lasciato irrisolto il tema di sapere cosa si intendesse per
"futuro".

3.2 In materia di diritto amministrativo il principio della buona fede,
sancito dall'art. 9 Cost., tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei
confronti dell'autorità amministrativa quando, assolte determinate
condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle
dichiarazioni della stessa autorità.

Secondo la giurisprudenza di regola un'informazione erronea è vincolante
quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di
persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva
riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato
nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 131 II 636 consid. 6.1,
129 I 170 consid. 4.1, 126 II 387 consid. 3a, 122 II 123 consid. 3b/cc, 121 V
66 consid. 2a; RAMI 2000 no. KV 126 pag. 223).

3.3 Dalla documentazione agli atti risulta che nel 1997, come ammette lo
stesso R.________, l'amministrazione aveva avuto dubbi sulla sua qualifica di
indipendente nell'attività esercitata per la D.________ SA; a seguito di un
chiarimento, le cose sarebbero rimaste comunque immutate. Emerge inoltre che
il 22 maggio 2002 la Cassa, in seguito ad un controllo presso la predetta
ditta, ha proceduto, mediante due distinte decisioni, a riprese salariali
riferite al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000, chiedendo il
pagamento dei contributi sociali non prelevati. Successivamente, con giudizio
23 maggio 2003, i primi giudici, pur avendo stabilito che l'attività svolta
da R.________ per la D.________ SA fosse da considerare di carattere
dipendente, hanno annullato le decisioni amministrative, riconoscendo la
buona fede degli insorgenti, poiché l'affiliazione dell'interessato quale
dipendente della ditta non andava eseguita retroattivamente, bensì unicamente
per il futuro. La Cassa, con separati provvedimenti 23 settembre 2003, ha poi
proceduto alla ripresa di salario non notificato per fr. 81'784.- e preteso
dagli interessati il pagamento dei relativi contributi sociali, ritenendo che
la retribuzione per le prestazioni effettuate da R.________ a favore di la
D.________ SA nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 fossero provento
da attività dipendente.

Alla luce di quanto esposto, si evince che R.________, titolare di uno studio
fiduciario, per due volte - la prima nel maggio 2002 e la seconda nel
settembre 2003 - è stato oggetto di riprese salariali da parte della Cassa,
che l'aveva ritenuto quale dipendente di la D.________ SA e non come persona
esercitante un'attività professionale indipendente.

3.4 Ora, i ricorrenti, richiamandosi al principio della buona fede
riconosciuta loro con il giudizio cantonale 23 maggio 2003 ed equivocando sul
significato dell'espressione "bensì unicamente per il futuro", ritengono che
le decisioni 23 settembre 2003 - con cui la Cassa, rilevando come R.________
fosse stato erroneamente considerato indipendente, ha chiesto il versamento
dei contributi paritetici riferiti al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
2002 - debbano essere annullate in quanto l'interessato assumerebbe lo
statuto di dipendente di la D.________ SA solo a partire dal 1° gennaio 2003.

3.4.1 Con le decisioni 22 maggio 2002, poi annullate dai primi giudici,  la
Cassa aveva comunicato agli insorgenti che R.________ non adempiva i
requisiti richiesti per essere qualificato siccome lavoratore esercitante
un'attività indipendente, perché D.________ SA risultava essere la sua unica
committente. L'interessato non può essere considerato, come da lui preteso,
un "comune cittadino", non in grado di valutare la portata dei considerandi
giudiziali: egli risulta infatti essere titolare della ditta individuale
"Ufficio fiduciario-contenzioso R.________" dal 1992 nonché amministratore
unico di "la D.________ SA" dal 1995, e quindi in grado di comprendere il
contenuto di simili motivazioni oppure di richiedere ulteriori delucidazioni
ove gli fossero rimasti dubbi sulla sua qualificazione giuridica.

Orbene, a partire dal maggio 2002 non poteva né doveva sfuggirgli, se solo
avesse usato la diligenza richiesta a chi opera nel suo settore fiduciario,
che la Cassa lo considerava un dipendente di la D.________ SA e di
conseguenza avrebbe dovuto cautelarsi in attesa della decisione giudiziaria.
È vero che egli sostiene che già nel 1997 la Cassa aveva espresso in un primo
tempo la tesi che fosse un dipendente di D.________ SA, cambiando poi idea a
seguito di un "chiarimento", di cui non sono però noti gli aspetti fattuali
posti a fondamento. È però altrettanto vero che R.________ non è tutelato
nella sua buona fede da questa circostanza quando successivamente e per nuovi
elementi la Cassa manifesta l'opinione che il suo statuto professionale fosse
quello di dipendente. Era suo preciso dovere di prudenza prendere le
necessarie precauzioni in attesa di conoscere l'esito della disputa
amministrativa rispettivamente giudiziaria: infatti fino a decisione del
contenzioso R.________ non poteva ritenere che anche questa volta sarebbe
stato considerato siccome indipendente. Egli, quale persona operante nel
settore fiduciario, doveva infatti prudentemente valutare anche l'ipotesi di
segno contrario e interpellare sollecitamente tutte quelle autorità cantonali
e federali cui si richiama ora nel suo ricorso, in particolare imposta sul
valore aggiunto, fisco, cassa pensione, assicurazione malattia e infortuni
ecc., spiegando loro la fattispecie e facendosi confermare in forma scritta
le rispettive determinazioni a sostegno della sua tesi, in modo da evitare
quello che con il ricorso ritiene essere un "pregiudizio" nei suoi confronti.

3.4.2 Ininfluente è infine il fatto che le Cassa il 1° ottobre 2003 abbia
comunicato all'interessato la cessazione del rapporto assicurativo quale
datore di lavoro con effetto a partire dal 31 dicembre 2003 - dopo che questi
non aveva inviato all'amministrazione la documentazione richiestagli in data
23 luglio 2003 - e che il 12 novembre 2003 abbia annullato e sostituito la
precedente notifica, facendo decorrere l'effetto dal 30 giugno 2002. È vero
che simile errore non dovrebbe verificarsi nell'ambito dell'amministrazione
cantonale, ma è altrettanto esatto che esso non muta la sostanza delle cose.
Infatti, per consolidato principio giurisprudenziale, il momento topico è
quello in cui l'assicurato viene a sapere dalla Cassa (in occasione del
controllo dei conteggio salari) che non adempie i requisiti richiesti per
essere considerato quale lavoratore indipendente.

3.5 Ne consegue che R.________ deve essere considerato quale dipendente di
D.________ SA già a partire dal 1° luglio 2002.

4.
4.1 Gli insorgenti chiedono una riduzione dell'importo ripreso, in
considerazione della particolare situazione che si sarebbe venuta a creare.
Sono dell'avviso che si debba tener conto che R.________ ha creato una
struttura organizzativa per svolgere la sua attività, la quale gli causerebbe
spese correlate non solo all'attività professionale (ad esempio: spese di
rappresentanza, spese per il materiale, per i pasti, per la formazione ecc.),
ma anche altre spese sempre in stretta relazione con l'attività professionale
di salariato (ad esempio: locazione dei locali di servizio, spese di alloggio
fuori casa, spese supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro).
Chiedono pertanto di riconoscere le spese, sostenute dopo il 30 giugno 2002,
per fr. 20'229.40 (costi peraltro asseriti siccome verificati in occasione di
una revisione fiscale avvenuta nel 2003). R.________ e D.________ SA
postulano inoltre il riconoscimento di un'ulteriore deduzione di fr. 6'368.85
per spese esposte in conto economico che i primi giudici non avrebbero però
accettato perché non rese verosimili. Lamentano una lesione del loro diritto
di essere sentiti in quanto non vi sarebbe stato un contraddittorio con la
Cassa e, ove non fosse possibile ammettere tali spese, chiedono il rinvio
dell'incarto all'istanza inferiore. In conclusione essi domandano che vengano
ammesse spese per complessivi fr. 26'598.25 (= fr. 20'229.40 + 6'368.85), in
modo da ridurre il salario determinante a fr. 55'185.75 (= fr. 81'784 -
fr. 26'598.25), e che la garanzia prestata venga fissata al limite inferiore
ai sensi dell'art. 153a OG, ritenuto che il valore litigioso sarebbe limitato
a poche migliaia di franchi.

4.2 I primi giudici, dopo dettagliata motivazione, hanno riconosciuto una
riduzione per spese, riferita a R.________, di fr. 8'178.-, ossia il 10% del
salario lordo, minimo di legge ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 OAVS, benché le
spese ammesse raggiungessero soli fr. 5'489.45 (= fr. 1'400.- per la patente
fiduciario, fr. 1'038.95 invece di fr. 3'348.95 per la benzina, fr. 1'030.50
invece di fr. 2'593.80 per il telefono e fr. 2'020.- per costi di
perfezionamento).

Per quanto concerne invece le riprese salariali per il lavoro svolto dalla
moglie di R.________, l'istanza giudiziaria cantonale è giunta alla
conclusione che l'importo versato all'interessata non andava aggiunto alla
ripresa effettuata dalla Cassa, perché l'assicurato percepiva un salario sul
quale erano pagati i contributi e parte di questo salario era utilizzato per
pagare eventuali dipendenti, ossia la moglie. In concreto potevano essere
ripresi solo fr. 1'800.- riferiti a "indennità di spese non giustificate".

I primi giudici concludono così per una ripresa complessiva di fr. 75'406.-
(fr. 81'784.- - fr. 8'178.- + fr. 1'800.-).
4.3 Dalla tabella che segue emergono le deduzioni per spese richieste dai
ricorrenti e le deduzioni riconosciute dai primi giudici:
richiesta riconoscimento
1) patente di fiduciario fr. 1'400.- fr. 1'400.-
2) affitto fr. 6'000.- fr.        0.-
3) spese accessorie locazione fr. 2'684.30 fr.        0.-
4) materiale di pulizia fr.    276.15 fr.        0.-
5) benzina fr. 3'098.- fr. 1'038.95
6) spese telefoniche fr. 2'593.80 fr.1'030.50
7) costi cancelleria/materiale ufficio fr.    199.80 fr.       0.-
8) amministrativi e legali fr. 1'000.- fr.       0.-
9) giornali e riviste fr.    251.25 fr.       0.-
10) costi diversi fr.    706.10 fr.       0.-
11) costi perfezionamento fr. 2'020.- fr. 2'020.-
Sub-totale fr. 20'229.40 fr. 5'489.45
12) spese di rappresentanza fr.   6'368.85 fr.       0.-
Totale fr. 26'598.25 fr. 5'489.45

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'affitto (n. 2), le spese accessorie
per locazione (n. 3) e quelle di rappresentanza (n. 12), si osserva, come già
si è avuto modo di dire, che R.________ sapeva o doveva comunque sapere dal
maggio 2002 che la Cassa non lo considerava più un lavoratore indipendente,
ma un dipendente di la D.________ SA. A nulla sussidia il fatto che egli
abbia inoltrato ricorso e che, avendo negli anni "creato una struttura", gli
restino personalmente a carico spese connesse all'attività da lui ritenuta
svolta come indipendente, in quanto la vertenza in corso lo avrebbe dovuto
indurre a tutelarsi nell'evenienza che il giudizio non fosse quello da lui
auspicato (cfr. consid. 3.4.1). Per le posizioni qui in discussione,
l'interessato si sarebbe dovuto attivare nei confronti di D.________ SA nel
senso di farsi riconoscere tali spese qualora il giudizio lo avesse
qualificato siccome lavoratore dipendente. Ne consegue che gli importi di fr.
6'000.-, di fr. 2'684.30 e di fr. 6'368.85 non possono essere ammessi.

Per quel che concerne poi il materiale di pulizia (n. 4) e i costi di
cancelleria e di materiale d'ufficio (n. 7) si rileva che le richieste dei
ricorrenti non si connotano con quella precisione che sembrerebbe
professionalmente dovuta da chi esercita in ambito contabile-fiduciario,
atteso che per i prodotti di pulizia vi sono giustificativi per complessivi
fr. 94.50 (= fr. 12.50 + fr. 12.50 + fr. 12.50 + fr. 12.50 + fr. 2.95 + fr.
22.10 + fr. 6.95 + fr. 12.50) a fronte dei pretesi fr. 276.15, come risulta
dall'esame delle causali dei singoli acquisti cui si rinvia. Analoghe
imprecisioni si registrano anche nei costi di cancelleria e di materiale
d'ufficio. A prescindere da siffatte incongruenze, trattandosi di spese
effettuate nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, quando
l'attività svolta da R.________ era quella di dipendente, vale quanto detto
alle poste n. 2 e 3.

Quanto ai costi amministrativi e legali (n. 8), alle spese per giornali e
riviste (n. 9) nonché ai costi diversi (n. 10), vi è notizia dei conti
amministrativi e legali solo nel conto economico 2002; mancando qualsivoglia
giustificativo, il documento topico limitandosi all'apodittica indicazione
"Amministrativi e legali", ne consegue che la prospettata deduzione non può
essere considerata. Né possono essere seguiti gli insorgenti quando
pretendono che siano riconosciute come spese del lavoratore dipendente quelle
per giornali e riviste, come pure gli acquisti di bibite, la tassa dei
rifiuti e l'abbonamento a Swiss-Online (n. 10). Va anche qui ricordato a
R.________ che la sua funzione di dipendente avrebbe dovuto indurlo a
richiedere al datore di lavoro D.________ SA il riconoscimento almeno di
quelle poste ammissibili per un dipendente, nell'ipotesi - ben lungi
dall'essere dimostrata - che i giustificativi prodotti fossero stati in
relazione con l'attività da svolgere.

Per quanto riguarda la benzina (n. 5), i primi giudici e la Cassa hanno
riconosciuto un importo di fr. 1'038.95, mentre R.________ chiede che gli
venga riconosciuto, quale deduzione, l'importo di fr. 3'098.-. A prescindere
dai giustificativi prodotti, dove sono indicati anche "alimenti", va qui
fatto espresso riferimento e prestata adesione al pertinente considerando
2.10 a pag. 30 del giudizio impugnato, cui si rinvia.

In merito, infine, alle spese telefoniche (n. 6), i ricorrenti sono
dell'avviso che debbano essere riconosciute anche quelle del telefono fisso a
M._________, usato da R.________ per l'attività (ora considerata come
dipendente) svolta nei propri uffici a M.________, trattandosi di "spese in
diretta relazione con lo studio di M.________". L'istanza giudiziaria
cantonale ha per contro riconosciuto solo le spese telefoniche connesse al
collegamento mobile. A buon diritto, atteso che devono qui valere le stesse
considerazioni riferite alle spese di locazione, nel senso che trattandosi di
spese effettuate nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002, quando
l'attività svolta dall'interessato era quella di dipendente, egli si sarebbe
dovuto attivare nei confronti di D.________ SA caricandole o facendosi
comunque riconoscere tale onere non compatibile con la sua qualificazione
giuridica.

Ne consegue pertanto che la ripresa salariale riferita al periodo dal
1° luglio al 31 dicembre 2002 va attuata nell'importo di fr. 75'406.-, così
come stabilito nel giudizio cantonale.

5.
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario).

Trattandosi in concreto di una causa con un valore litigioso limitato a poche
migliaia di franchi, i ricorrenti chiedono di fissare le spese processuali al
limite inferiore previsto dall'art. 153a OG. Orbene, il valore litigioso nel
caso di specie, che corrisponde all'importo dei contributi sociali oggetto
della ripresa litigiosa, si situa tra fr. 7'000.- e 8'000.-. Le spese
processuali sono pertanto stabilite in fr. 900.-. Esse seguono la soccombenza
e vanno di conseguenza poste a carico dei ricorrenti (art. 135 in relazione
con l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono respinti.

2.
Le spese giudiziarie per un importo di fr. 900.- sono poste a carico dei
ricorrenti in ragione di metà ciascuno. Esse sono coperte dalle garanzie
prestate per complessivi fr. 9'000.-. L'eccedenza di fr. 8'100.- viene
retrocessa anch'essa in ragione di metà ciascuno.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 luglio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: