Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 14/2004
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H 14/04

Sentenza del 2 maggio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Frésard, Gianella, supplente; Grisanti,
cancelliere

S.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Frigerio, piazza Col.
C. Bernasconi 5, 6830 Chiasso,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 15 dicembre 2003)

Fatti:

A.
A seguito di un controllo dei conteggi salariali eseguito in data 7 novembre
2002 presso la ditta S.________, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino
ha proceduto, mediante decisione 23 dicembre 2002, a una tassazione d'ufficio
- per ripresa di provvigioni e salari non notificati - fissando in fr.
69'879.90 (comprensivi degli interessi di mora [fr. 6'768.90]) i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ditta per il periodo dal 1998 al 2001.

B.
Contro il provvedimento amministrativo la ditta S.________, patrocinata
dall'avv. Marco Frigerio, è insorta con gravame al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino, contestando le posizioni relative a
C.________ (ripresa di fr. 131'450.- dal 1998 al 2001), M.________ (ripresa
di fr. 19'665.- dal 2000 al 2001), F.________ (ripresa di fr. 16'276.- per
l'anno 2001), V.________ (ripresa di fr. 183'071.- dal 1999 al 2001) e
C.________ (ripresa di fr. 19'421.- dal 1998 al 2001). A motivazione della
propria domanda essa ha rilevato che tali importi corrispondevano alle
commissioni corrisposte ad agenti esterni alla società che non erano in alcun
modo subordinati alla ditta S.________, né per l'impiego del proprio tempo,
né per l'organizzazione del proprio lavoro. Che a tali persone - agenti in
sede propria e in parte anche con personale proprio - la società non avrebbe
mai fornito istruzioni, lasciando libero l'agente negoziatore di svolgere o
non svolgere la collaborazione concordata. Che quindi il rischio economico
sarebbe stato interamente a suo carico.

Con pronuncia del 15 dicembre 2003 l'autorità giudiziaria cantonale ha
respinto il gravame negando alle persone interessate la qualità di lavoratori
indipendenti.

C.
La ditta S.________, sempre assistita dall'avv. Frigerio, interpone ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e la
modifica della decisione 23 dicembre 2002 con stralcio delle posizioni
relative a C.________, M.________, F.________, V.________ e C.________, come
pure della pretesa per interessi di mora. In via subordinata postula la
rettifica degli importi relativi a F.________ e M.________ (fr. 11'028.40
[anno 2001 F.________], fr. 3'498.65 [anno 2000 M.________] e fr. 7'919.15
[anno 2001 M.________]). In via ancor più subordinata domanda che l'incarto
venga rinviato al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché proceda a
un complemento istruttorio, segnatamente perché disponga l'audizione delle
persone interessate dalla ripresa, così come era già stato chiesto, ma
rifiutato, in sede cantonale. Dei motivi invocati si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi.

Chiamata a determinarsi, la Cassa ha proposto la reiezione del gravame,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a
prendere posizione.

Diritto:

1.
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di
contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto
limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse
contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati
dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o
pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).

1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1).
Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di diritto
amministrativo è quindi irricevibile.

1.3  Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000, sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
AVS. Tuttavia nel caso concreto si applicano le disposizioni in vigore fino
al 31 dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto (in concreto: lo svolgimento dell'attività lavorativa e
la sua rimunerazione negli anni 1998-2001) che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2;
per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003,
cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

2.
Nel proprio gravame, la società ricorrente contesta le conclusioni dei
giudici cantonali, oltre che per ragioni di merito, anche per motivi d'ordine
formale. Essa lamenta in particolare una violazione del suo diritto di essere
sentita per avere i primi giudici, nonostante la reiterata richiesta
formulata in sede cantonale, omesso di assumere prove giuridicamente
rilevanti - segnatamente: l'audizione delle persone interessate dalla ripresa
salariale operata dall'amministrazione - che le avrebbero permesso di
dimostrare l'assenza di qualsivoglia rapporto di dipendenza tra gli
interessati e la ditta S.________.

2.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere
sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in
particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di
poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129
II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131
consid. 2b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, 126 I 16 consid. 2a/aa, 124
V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una
decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi
sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti.
Siffatto obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tale fine,
ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni
che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità
non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto
o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle
argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121 III 331 consid.
3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi Berna 2000, pag. 368 con
numerosi rinvii).

2.2 Nell'evenienza concreta, malgrado l'intrinseca difficoltà nel definire lo
statuto di dipendente o indipendente dell'attività svolta dalle persone alle
quali la società ha versato le rimunerazioni oggetto di ripresa salariale, la
Corte cantonale ha emanato la propria pronunzia senza ritenere necessario
procedere alle audizioni testimoniali ritualmente notificate dalla
ricorrente, respingendo tali richieste con una motivazione stereotipa.

Senza istruire ulteriormente la causa e senza comunicare alle parti la
chiusura dello scambio degli allegati, così come espressamente previsto
dall'art. 7 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (RL 3.4.1.1), i primi giudici hanno ritenuto di
poter fondare il loro giudizio solo sugli atti dell'incarto e di poter
concludere per la qualifica di dipendente di C.________, C.________,
F.________, M.________ e V.________ sostanzialmente in ragione del fatto che
essi si sarebbero impegnati a fornire le loro prestazioni a un unico
committente identificato nella ricorrente, non avrebbero corso alcun rischio
economico particolare legato al loro lavoro e, infine, dovendo per contratto
concedere alla ditta S.________ il diritto di visitare la loro clientela,
sarebbero di fatto stati soggetti a un controllo gerarchico.

2.3 La ricorrente censura l'accertamento dei fatti - effettuato con
documentazione "forzatamente lacunosa" - su cui si basa il giudizio
impugnato, definendolo in sostanza arbitrario in quanto non avrebbe permesso
alla ricorrente di dimostrare le particolarità dei singoli rapporti con gli
interessati. Questa opinione merita di essere condivisa.

In effetti, la pochezza della documentazione versata agli atti non consente,
a questo stadio di procedura, di esprimersi con la dovuta tranquillità - in
ossequio anche al principio della verosimiglianza preponderante vigente
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6
consid. 3) - sulla vera qualifica dell'attività svolta dagli agenti
summenzionati. L'asserzione della Cassa, secondo cui questi ultimi sarebbero
per certo da considerare quali rappresentanti di vendita della ricorrente in
virtù delle Direttive dell'UFAS sul salario determinante (DSD, cifre marg.
1013-1015), è ben lungi dall'essere provata.

È di immediata comprensione che per l'accertamento della natura dipendente o
indipendente di un'attività non ci si possa limitare alle apparenze di
qualche sporadico elemento ma sia indispensabile procedere ad accertamenti
idonei a fondare un giudizio di merito. Nel caso di specie, solo gli
interessati sarebbero stati in grado di descrivere la loro attività
lavorativa, illustrando in particolare lo spazio riservato alla vendita dei
prodotti S.________ e l'articolazione dell'impegno aziendale in tal senso. A
maggior ragione, l'esigenza di approfondimento diviene imperativa quando una
parte lo richiede espressamente, tempestivamente e in termini che non possono
essere qualificati a priori come defatigatori siccome inutili.

2.4 Per modificare la qualifica dello status da indipendente - finora
ritenuto dalla Cassa, che nulla aveva eccepito a tale proposito in occasione
di una precedente revisione - a dipendente non bastano le poche fatture agli
atti (peraltro limitate ai soli F.________ e M.________), né è sufficiente
estrapolare da singole clausole contrattuali senza che prima si sia accertata
la vera entità dell'attività svolta dagli interessati, i quali peraltro
nemmeno risiedono in Ticino, potrebbero effettivamente avere del personale
alle loro dipendenze, altri clienti oltre la ditta S.________ ed essere
soggetti ai rischi economici tipici di un imprenditore.

Ne consegue che ai primi giudici sono mancati, per fatti non imputabili
all'insorgente, importanti elementi di valutazione per poter stabilire in
termini affidabili i presupposti per la qualifica dell'attività lavorativa in
esame. Inoltre, dagli atti non risulta che la Corte cantonale abbia
dichiarato chiusa l'istruttoria: in tale evenienza, se la ricorrente non si
fosse opposta a tale atto formale, censurando già a quel momento l'omessa
assunzione dei mezzi di prova richiesti, la violazione del diritto di essere
sentito sarebbe stata sanata per rinuncia dell'interessata a prevalersene già
in sede cantonale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
Berna 2000, vol. II. n. 1314). Ciò però non è stato.

2.5 Da ultimo, ma non certamente di minor rilievo, vi è il fatto che avendo
negato l'audizione testimoniale delle predette persone, dopo che le stesse
non sembrerebbero essere state interpellate nemmeno in sede amministrativa,
la Corte cantonale ha pure violato il loro diritto di essere sentite,
rendendo così la pronuncia impugnata viziata anche sotto questo profilo.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il diritto di essere sentito dei
"salariati" colpiti da una decisione concernente i contributi paritetici e,
di conseguenza, quello di ottenere la notifica di tale decisione deve, salvo
eccezioni - non realizzate in concreto - ammesse per ragioni di praticità (ad
es. quando il numero dei salariati è elevato, quando il loro domicilio si
trova all'estero o non è noto, o ancora quando l'ammontare dei contributi è
ridotto), essere rispettato sia quando vi è disputa sulla qualifica
dell'attività dei lavoratori, sia quando è litigiosa la natura di determinati
versamenti. Questa procedura deve in generale essere attuata ogniqualvolta si
è in presenza di una ripresa di salari determinanti. Quando si ritiene che il
"salariato" debba avere la possibilità di ricorrere contro una decisione
concernente i contributi paritetici, spetta alla cassa notificargli la
decisione. L'autorità di ricorso che si avvede dell'omissione può - ma non
deve - personalmente porvi rimedio invitando i salariati interessati ad
intervenire nella procedura di ricorso. Se non lo fa personalmente, rinvia la
causa all'amministrazione per fare rispettare il loro diritto di essere
sentiti (DTF 113 V 1; RCC 1979 pag. 116 consid. 1b, 1978 pag. 62 consid. 3a).

2.6 In esito a quanto precede, è ravvisabile un accertamento lacunoso dei
fatti riconducibile alla violazione del diritto di essere sentito, il
giudizio cantonale non soddisfacendo i requisiti minimi di esame delle
allegazioni di parte, dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Tenuto conto della
natura formale del diritto di essere sentito e considerati il potere d'esame
limitato di cui fruisce nella fattispecie questa Corte (cfr. consid. 1.1)
nonché la rilevanza del vizio in esame, lo stesso non può essere sanato in
procedura federale (cfr. DTF 124 V 392 consid. 5a e riferimenti). A
prescindere dalle possibilità di successo nel merito dell'impugnativa, la
pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata
all'istanza cantonale perché ponga rimedio alla carenza sul piano
dell'istruzione e disponga l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalla
ricorrente.

3.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere messe a carico della Cassa opponente, la quale verserà
altresì alla ditta S.________, assistita da un legale, fr. 2'000.- a titolo
di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con l'art. 156
cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullato il querelato giudizio 15 dicembre 2003 nella misura in
cui è riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino perché proceda conformemente
ai considerandi e renda una nuova pronunzia.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico della Cassa di
compensazione opponente.

3.
L'anticipo spese di fr. 4'000.- prestato dalla ricorrente viene retrocesso.

4.
La Cassa rifonderà al ricorrente la somma di fr. 2'000.- (comprensiva
dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la
procedura federale.

5.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 maggio 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: