Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 134/2004
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H 134/04

Sentenza del 22 febbraio 2005
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere

B.________, Repubblica Dominicana, ricorrente, rappresentata dall'avv.
Daniele Timbal, via Nassa 17, 6901 Lugano,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio dell'8 giugno 2004)

Fatti:

A.
Mediante decisione del 18 marzo 2003, la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha respinto, per carenza dei presupposti legali, la domanda di
B.________, presentata in data 30 dicembre 2002 a seguito del decesso del
marito (R.________), volta all'ottenimento di una rendita vedovile.
L'amministrazione ha sostanzialmente confermato la propria posizione il 30
luglio 2003 anche in seguito all'opposizione 14 aprile 2003 interposta
dall'istante.

B.
Con ricorso del 17 novembre 2003 l'interessata, patrocinata dalla lic. iur.
Aurelia Schröder (Studio legale Brioschi-Gianella-Timbal), si è aggravata al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Dopo avere in particolare fatto notare che, in seguito al suo trasferimento
all'estero (St. Domingo) dal 2 luglio 2003, essa avrebbe potuto prendere
conoscenza dell'atto querelato solo l'8 novembre 2003 allorquando, in
occasione di una sua vacanza in Svizzera, un figlio del defunto marito,
L.________, al quale la Posta di M.________, precedente luogo di domicilio
dell'interessata, avrebbe trasmesso il plico raccomandato, ebbe modo di
consegnarlelo, B.________, affermata in ordine la tempestività del suo
gravame e domandata, in via subordinata, la restituzione del termine di
ricorso per l'evenienza in cui l'impugnativa fosse ritenuta tardiva, nel
merito ha ribadito la richiesta di assegnazione di una rendita vedovile
dall'ottobre 2002.

Esperiti i propri accertamenti, al termine dei quali i primi giudici hanno in
particolare rilevato l'esistenza di un'autorizzazione verbale dell'insorgente
in favore di L.________ a ritirare la posta inviatale all'indirizzo di
M.________ posteriormente alla sua partenza per l'estero nonché l'assenza di
una comunicazione, da parte della stessa, alla Posta o alla Cassa di
compensazione del nuovo indirizzo, la Corte cantonale, per giudizio dell'8
giugno 2004, negata una restituzione del termine omesso, ha dichiarato
irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso dell'interessata.

C.
B.________, patrocinata dall'avv. Daniele Timbal, interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Protestate
spese e ripetibili, la ricorrente, che sostanzialmente contesta la validità
della notifica della decisione amministrativa querelata, ribadisce la
tempestività nonché ricevibilità del suo gravame e chiede l'annullamento
della pronuncia cantonale con conseguente retrocessione della causa alla
precedente istanza perché renda un giudizio sul merito.

La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a
determinarsi.

Diritto:

1.
Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto
di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve
limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

2.
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione
amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne
conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). La prova della notifica di
un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali
(DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3), può tuttavia risultare
dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 46 consid. 3,
DLA 2000 no. 25 pag. 121).

Secondo giurisprudenza, un atto, per principio, è considerato notificato alla
data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. Quando il
tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di
conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del
destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla
Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette
giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine,
nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione
(cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492
consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). Ne discende
che se l'assicurato, pendente una procedura o dovendo comunque attendersi con
una certa verosimiglianza una comunicazione ufficiale (DTF 117 V 133 consid.
4b; 116 Ia 92 consid. 2a), si allontana (per un certo lasso di tempo) dal
luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle autorità, omettendo di prendere i
provvedimenti necessari affinché gli invii postali provenienti a tale
recapito gli siano rimessi, o comunque d'informare le stesse autorità sul
luogo dove può essere raggiunto, o ancora di designare un rappresentante
abilitato ad agire in suo nome, egli non può prevalersi della sua assenza
presso l'indirizzo noto all'autorità al momento del tentativo di notifica di
un siffatto atto. In tal caso, la comunicazione è da considerare ugualmente
come validamente notificata (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa e riferimento).

Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata
mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera
d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la
prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti
conoscenza (DTF 122 I 143 consid. 1). Ciò vale anche nel caso in cui il
destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a
prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la
notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario
medesimo (cfr. sentenza del 3 luglio 2001 della 2a Corte di diritto pubblico,
2A.271/2001).

Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica
di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo
titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF
110 V 38 consid. 3b; cfr. pure RDAT 1997 II no. 26t pag. 380).

3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità
giudiziaria cantonale, al termine della sua istruttoria, fondandosi in
particolare sulla deposizione testimoniale resa da L.________, ha tra l'altro
accertato che quest'ultimo, oltre ad avere aiutato l'insorgente nella
redazione dell'opposizione datata 14 aprile 2003 e ad avere dalla stessa
ricevuto l'incarico verbale di occuparsi del ritiro della posta, avrebbe dato
ordine al funzionario della Posta di M.________ - che il teste ha dichiarato
conoscere avendo egli per molti anni abitato in quel Comune - di girare la
corrispondenza al suo indirizzo di L.________ seppur senza avvalersi di una
"procura formale a questo fine". Gli accertamenti dei primi giudici hanno
quindi messo in evidenza che la decisione su opposizione del 30 luglio 2003 -
intimata il giorno seguente - sarebbe stata ritirata - come dimostra una
verifica esperita in tal senso presso la Posta - dallo stesso teste l'11
agosto successivo a L.________, il quale ne avrebbe dato lettura
all'interessata nel mese di novembre in occasione del suo viaggio in
Svizzera. In tale situazione, la ricorrente non si sarebbe mostrata sorpresa
del fatto che il primo fosse in possesso della sua corrispondenza. Sempre
L.________, sulla cui credibilità la Corte cantonale ha precisato non avere
motivo per dubitare, ha quantificato in una decina le lettere considerate
importanti pervenute al proprio recapito (di L.________) e consegnate
all'insorgente. Per il resto, dalla menzionata audizione è pure emerso che,
oltre ad averla già aiutata in varie faccende amministrative ancora prima del
suo trasferimento all'estero, egli avrebbe da lei ricevuto anche una procura
per la gestione di un suo conto bancario. Sulla base di questi elementi,
avvalorati anche dalle ulteriori risultanze istruttorie, quali ad esempio
l'assenza, se non nel senso indicato dal teste (cfr. a tal proposito fax del
28 gennaio 2004 del funzionario postale di M._________ all'indirizzo della
Cassa di compensazione con la quale si conferma l'esistenza di un ordine
verbale di rispedizione "A.________ c/o L.________"), di una comunicazione
alla Posta, da parte dell'interessata, del suo nuovo indirizzo, i giudici di
prime cure, ritenendo inverosimile una sua partenza senza (previo)
conferimento di una procura per il disbrigo delle questioni amministrative
pendenti, hanno concluso per l'esistenza di una regolare autorizzazione di
L.________ a chiedere la rispedizione, al suo indirizzo di L.________, della
posta destinata ad B.________ e a ottenerne, di conseguenza, il ritiro. Essi
giudici hanno infine osservato, in via abbondanziale, che, anche a
prescindere da tale circostanza, la nominata, indipendentemente dall'avvenuta
notifica della sua partenza al Comune di M.________, avendo dovuto attendersi
l'intimazione della decisione su opposizione e avendo ciononostante omesso di
avvisare la Cassa del suo trasferimento all'estero, non avrebbe preso i
provvedimenti necessari per permettere la regolare notifica dell'atto
amministrativo e avrebbe ad ogni modo determinato l'intempestività del
ricorso dal momento che, anche senza l'intervento (autorizzato) di
L.________, la notifica del provvedimento in parola, per i principi
giurisprudenziali in materia, sarebbe comunque intervenuta allo scadere del
periodo di giacenza postale di 7 giorni, mentre il termine per l'impugnativa,
in considerazione della sospensione dalle ferie giudiziarie, sarebbe giunto a
scadenza il 15 settembre 2003. In tali condizioni, la Corte cantonale ha
anche negato il diritto a una restituzione del termine omesso.

4.
4.1 A ben vedere, gli accertamenti messi in atto dalla precedente istanza non
possono essere ritenuti manifestamente inesatti, incompleti od avvenuti in
violazione di norme essenziali di procedura, né il giudizio di primo grado è
stato reso in violazione del diritto federale (art. 132 OG in relazione con
gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). Contrariamente a quanto fatto
valere in sede ricorsuale, non vi è in particolare motivo per non ritenere
attendibile la testimonianza resa da L.________, non fosse altro per tutta
una serie di elementi convergenti che lasciano intendere, come lo ha fatto la
Corte cantonale, che lo stesso teste fosse effettivamente, con ogni
verosimiglianza, autorizzato a chiedere la rispedizione della posta della
ricorrente al proprio indirizzo di L.________. A dimostrazione di questa tesi
è sufficiente il richiamo alle summenzionate circostanze (mancato avviso alla
Posta del nuovo indirizzo, registrazione nel libro postale di un ordine
verbale [anche se rilasciato dal rappresentante stesso] di rispedizione
all'indirizzo di L.________ a L.________, espletamento di varie faccende
amministrative, prima e dopo la partenza dalla Svizzera da parte di
quest'ultimo in favore della prima), che non permettono di certo di
qualificare come manifestamente insostenibili e quindi arbitrari gli
accertamenti compiuti dai primi giudici (cfr. a tal proposito anche RDAT 1999
II no. 18t pag. 355).

4.2  Nella misura in cui sostiene che, per una questione di sicurezza del
diritto, la validità della notifica sarebbe dovuta dipendere dall'esistenza
di una procura scritta - salvo l'ammissibilità eccezionale di un mandato
tacito, riconoscibile dai funzionari postali -, la ricorrente, oltre a
misconoscere che una simile forma non è nemmeno prescritta dalle Condizioni
generali "servizi postali" della Posta, le quali alla cifra 2.3.6, alla voce
"Rappresentanza", prevedono unicamente che il cliente può farsi rappresentare
da terzi, alla Posta essendo riservato il diritto - ma non l'obbligo - di
esigere una procura scritta, cerca vanamente di minimizzare la portata dei
rapporti interni con lo stesso L.________. L'insorgente sembra infatti
dimenticare che il conferimento diretto, anche solo verbale, di una facoltà
di rappresentanza, come deve ritenersi alla luce degli accertamenti sopra
esposti l'autorizzazione rilasciata al figlio del defunto marito, esime il
giudice dall'ulteriore verifica relativa all'esistenza di un'eventuale
procura esterna o apparente, quest'ultima entrando tutt'al più in
considerazione in assenza di una procura interna (DTF 120 II 197 segg.;
Watter, Commentario basilese, 3a ed., 2003, no. 29 segg. all'art. 33 CO).
Alla stessa conclusione si giungerebbe peraltro infine anche nell'ipotesi in
cui il terzo incaricato (in casu: L.________) non venisse considerato quale
rappresentante (passivo; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 8a ed., 2003, cifre marg. 1313,
1316 e 1358), bensì quale semplice messo ai sensi dell'art. 27 CO, anche in
questa evenienza essendo applicabili per analogia le disposizioni relative al
diritto sulla rappresentanza (Zäch, Berner Kommentar, no. 18 segg.
Vorbemerkungen zu Art. 32-40, per il quale autore, in questo caso, la
notifica avverrebbe [al più tardi] nel momento in cui, secondo l'andamento
ordinario delle cose, ci si poteva attendere la trasmissione della
dichiarazione al "vero" destinatario, ovvero, se non immediatamente, comunque
in tempi brevi).

4.3  Già solo alla luce di queste considerazioni, la valutazione della Corte
cantonale, secondo cui la decisione su opposizione sarebbe stata validamente
notificata a L.________, autorizzato in tal senso dalla ricorrente, l'11
agosto 2003 e il termine di ricorso, in ragione della sospensione delle ferie
giudiziarie, scaduto il 15 settembre successivo rendendo di conseguenza
tardivo e irricevibile il gravame presentato il 17 novembre, non risulta
censurabile dal profilo dell'art. 105 cpv. 2 OG e merita di essere tutelata.
In tali condizioni, deve pure essere esclusa una restituzione del termine
omesso, la richiedente o il suo rappresentante non essendo stati impediti,
senza loro colpa, di agire entro il termine stabilito (art. 41 cpv. 1 LPGA).
Per il resto, gli ulteriori argomenti sollevati in sede ricorsuale
dall'insorgente non sono atti a modificare l'esito del giudizio.

5.
Vertendo su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a
contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto
essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156
cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 500.-, sono poste a carico della
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 22 febbraio 2005
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: