Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 119/2004
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H 119/04

Sentenza dell'8 agosto 2005
IIIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Lustenberger e Gianella, supplente;
Grisanti, cancelliere

Impresa G.________ Sagl, ricorrente, rappresentato dall'avv. Piero Mazzoleni,
Piazza Grande 26, 6600 Locarno,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente,

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 maggio 2004)

Fatti:

A.
A seguito di un controllo dei conteggi salariali eseguito in data 11 novembre
2003, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha rilevato che nel
periodo sottoposto a verifica (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2002) l'Impresa
G.________ Sagl (in seguito: G.________ Sagl) aveva corrisposto retribuzioni
- per complessivi fr. 236'747.-, di cui fr. 208'132.- in favore di O.________
e C.________ - sulle quali non erano stati prelevati i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF.

Ritenendo queste retribuzioni provento da attività lucrativa dipendente, la
Cassa, con tassazione d'ufficio del 13 gennaio 2004, sostanzialmente
confermata il 2 febbraio seguente anche in seguito all'opposizione interposta
dalla società interessata, ha preteso il pagamento dei contributi paritetici
non versati dalla G.________ Sagl.

B.
Contro la decisione su opposizione, la G.________ Sagl, patrocinata dall'avv.
Piero Mazzoleni, è insorta con ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, sostenendo che quanto versato a O.________ e C.________ doveva
essere considerato come provento da attività lucrativa indipendente, atteso
che gli interessati svolgevano da anni la loro attività quali muratori
indipendenti, spesso prestavano i loro servizi in favore di altre imprese
assumendosi di conseguenza anche il rischio del proprio operato, e proprio in
virtù di queste circostanze ricevevano una mercede superiore al salario
percepito da un dipendente.

Con risposta 22 marzo 2004 la Cassa - dopo aver prodotto una nuova decisione
di stessa data, che teneva conto dell'annullamento delle riprese relative
all'attività svolta da O.________, ammettendone in tal modo lo statuto di
indipendente - ha postulato la reiezione del gravame per quanto riferito a
C.________ (ripresa salariale di fr. 160'650.-) evidenziando come
quest'ultimo da febbraio 2001 a ottobre 2002 avesse avuto quale unico
committente la G.________ Sagl e fosse pertanto da considerare quale
dipendente.

Per giudizio 25 maggio 2004, nella misura in cui non lo ha dichiarato
(relativamente alla posizione di O.________) privo di oggetto, la Corte
cantonale ha respinto il gravame negando la qualità di lavoratore
indipendente di C.________ per gli anni 2001-2002.

C.
Sempre assistita dall'avv. Mazzoleni, la G.________ Sagl interpone ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale
chiede l'annullamento della querelata pronunzia e della decisione 13 aprile
2004 (recte: 22 marzo 2004) della Cassa. Dei motivi invocati si dirà, per
quanto necessario, nei considerandi.

Chiamata a determinarsi, la Cassa ha postulato la reiezione del gravame,
mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e C.________,
interpellato in qualità di cointeressato, hanno rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.
1.1 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di
contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative. Il Tribunale federale delle assicurazioni deve pertanto
limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione agli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse
contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dalle conclusioni delle
parti (art. 114 cpv. 1 OG).

1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimento). Nella misura in cui sia suscettibile di riguardare simili
contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile.

1.3 L'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha
apportato diverse modifiche anche nell'ordinamento in materia di AVS.
Tuttavia nel caso concreto si applicano le disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2002 poiché da un punto di vista temporale sono di principio
determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto (in concreto lo svolgimento dell'attività lavorativa e
la sua rimunerazione negli anni 1999-2002) che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2;
per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003,
cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).

2.
2.1 Nell'evenienza concreta è controversa la questione della qualifica
(dipendente o indipendente) dell'attività svolta da C.________ per la
ricorrente nel periodo da febbraio 2001 a ottobre 2002.

2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte
cantonale ha già correttamente esposto come in materia di AVS l'obbligo
contributivo di persone esercitanti un'attività lucrativa dipenda, tra
l'altro, dal reddito da esse realizzato durante un determinato periodo di
tempo con attività dipendente o indipendente (art. 5 e 9 LAVS, art. 6 segg.
OAVS). Secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo
determinato o indeterminato. Per l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente
da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

Per quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato,
il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le
dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del diritto civile del
contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono,
in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti
un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente.
Di principio si deve ammettere sussistere un'attività dipendente secondo
l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per
quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non
sopporta il rischio economico a carico del datore di lavoro.

Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità
amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni
caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente o
dipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di
certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato
rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (DTF 123 V 162
consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2).

3.
3.1 Nel caso in esame, dopo non avere ritenuto necessario procedere a una
ripresa salariale per l'anno 2000, avendo l'interessato lavorato per più
committenti e potendo di conseguenza essere considerato indipendente,
l'amministrazione ha per contro qualificato come attività dipendente quella
svolta da C.________ durante gli anni 2001-2002 per la G.________ Sagl in
ragione del fatto che quest'ultima risultava di fatto l'unica committente in
quel periodo. Il primo giudice ha sostanzialmente condiviso questa
valutazione.

Quanto al fatto che lo stesso C.________ fosse affiliato, dal 1° marzo 2000,
all'AVS in qualità di indipendente, il giudice cantonale ha rilevato che
l'affiliazione ha quale scopo quello di assicurare una persona che esercita
un'attività lucrativa e non di qualificare definitivamente lo stato
professionale, un assicurato qualificato dalla Cassa come indipendente
potendo anche esercitare un'attività di natura dipendente.

3.2 La ricorrente contesta questa tesi. Fa valere che l'interessato ha sempre
esercitato un'attività indipendente proprio per le caratteristiche specifiche
del contratto che lo legava alla ditta, della quale non faceva assolutamente
parte. Rileva che C.________ era affiliato alla Cassa quale indipendente, che
lavorava per altre società sempre come indipendente, presentando le relative
fatture, senza che la sua posizione fosse mai stata messa in discussione nel
passato dall'amministrazione. Precisa di non avere mai considerato C.________
- che peraltro non beneficiava delle garanzie concesse dal Codice delle
obbligazioni ai salariati - quale suo dipendente, tant'è che le indennità
orarie (fr. 43.-) a lui riconosciute erano decisamente più elevate di quelle
versate ai dipendenti della ditta (circa fr. 24.-). La società insorgente
censura inoltre il fatto di trovarsi ora confrontata, se il giudizio
cantonale dovesse essere confermato, con il pagamento di oneri sociali su un
salario definito, concordato e pagato in misura superiore a quello dei suoi
dipendenti. Sottolinea che gli esterni alla ditta si erano assunti a proprio
rischio la responsabilità del loro operato. Ciò che peraltro spiegherebbe la
maggior retribuzione riconosciuta allo stesso C.________. La ricorrente
contesta infine la disparità di trattamento operata per la valutazione dello
statuto di C.________. Non comprende in particolare per quale motivo la Cassa
avrebbe ammesso, negandolo per contro a C.________, lo status di indipendente
di O.________ e di B.________ - dei quali censura la mancata audizione
testimoniale da parte del primo giudice -, posto che anch'essi avevano
lavorato per tempi di lunga durata per la G.________ Sagl senza per questo
avere dato luogo a (effettive) riprese salariali.

4.
4.1 Per il periodo entrante in linea di conto, dalla documentazione agli atti
emerge che, mentre nel 2000, per prestazioni svolte in favore di altri
committenti, C.________ aveva emesso numerose fatture per un importo
aggirantesi sui fr. 50'000.-, tale importo era diminuito a fr. 1'300.- nel
2001 (un'unica fattura rilasciata all'Impresa P.________ SA) e a fr. 3'592.-
nel 2002 (due fatture per prestazioni riferite, l'una, alla Caserma di
Y.________ per fr. 2'050.-, e, l'altra, alla Caserma X.________ per fr.
1'542.-).
4.2 Rispondendo alle domande postegli dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni, C.________ ha avuto modo di precisare che egli eseguiva
"lavori specialistici" (quali ad es. rifiniture di qualità nelle ville) che
non potevano essere realizzati da un "muratore semplice". Che gli accordi
venivano presi verbalmente e l'Impresa Giglio lo informava sul genere e i
termini del lavoro da eseguire. Che egli quindi fatturava le sue prestazioni
alla ricorrente in base alle ore eseguite, veniva pagato in contanti dai
titolari e notificava i redditi all'IVA. Quanto agli strumenti di lavoro
utilizzati durante l'attività svolta per la G.________ Sagl, l'interpellato
ha specificato che utilizzava piccola attrezzatura di sua proprietà (es.
fresatrice, trapano, ecc.) se non necessitava di macchinari più
"specialistici" (es. martello pneumatico). In quest'ultimo caso egli
utilizzava quelli della ditta ricorrente. Oltre ad avere acquistato
attrezzatura varia per svolgere l'attività di muratore indipendente, nel 2002
egli avrebbe pure comperato un furgone "doppiato" per trasportare il
materiale ed eventuali macchinari. Infine ha spiegato che, avendo da poco
iniziato la propria attività indipendente e non avendo trovato altro lavoro,
per potere mantenere la propria famiglia aveva accettato (già nel 2000, anno
nel quale peraltro egli aveva comunque lavorato anche per altre ditte) i
mandati della Giglio. Dall'ottobre 2002, appena si sarebbero presentate altre
opportunità, ha per contro diversificato la sua attività lavorativa.

4.3 Orbene, in base a quanto sopra esposto emerge che il giudizio di primo
grado è fondato su un accertamento corretto dei fatti. I diversi elementi del
caso di specie indicano che si è in presenza, dal profilo
assicurativo-sociale, di un rapporto di dipendenza, anche se limitato dal
profilo temporale e da quello dell'organizzazione del lavoro. Va infatti
evidenziato che, malgrado potesse gestire in apparenza la sua attività con
una certa libertà quanto all'organizzazione del lavoro - seppur nelle
modalità sopra descritte che rendevano almeno parzialmente necessario il
ricorso agli strumenti di lavoro messi in dotazione dalla G.________ Sagl - e
all'impiego del suo tempo - seppur nei termini di esecuzione fissatigli dalla
ricorrente -, C.________, durante il periodo febbraio 2001 - ottobre 2002,
non ha comunque assunto un rischio aziendale ed economico tipico di un
imprenditore. Basti a tal proposito confrontare l'entità - praticamente
identica per i due anni - della retribuzione percepita dalla G.________ Sagl
nel 2001 (fr. 80'331.-) e nel 2002 (fr. 80'319.-) con il volume delle fatture
da lui emesse a conto di terzi (fr. 1'300.- per il 2001, fr. 3'592.- per il
2002). Da tale raffronto emerge con tutta evidenza la sua subordinazione
economica - tipica e parificabile a quella di un lavoratore dipendente -
dalla società ricorrente come pure il fatto che tale attività, come da lui
stesso (implicitamente) riconosciuto, rappresentava la sua primaria fonte di
sostentamento (per un caso analogo cfr. la sentenza del 16 dicembre 2002 in
re D., H 279/00, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha
ugualmente qualificato come dipendente l'attività lavorativa esercitata da
un'appaltatrice che, perlomeno per un determinato periodo, aveva lavorato per
un'unica committente).

4.4 Quanto all'asserita differenza di retribuzione rispetto agli altri
dipendenti della G.________ Sagl, essa, oltre a non risultare dagli atti con
la necessaria esattezza, rispettivamente ad essere stata suffragata in
maniera processualmente irrita - ritenuto che gli estratti relativi ai salari
dei dipendenti e alle indennità fornite a operai esterni sono stati prodotti,
malgrado il potere cognitivo limitato di cui dispone il Tribunale federale
delle assicurazioni nella presente procedura (art. 105 cpv. 2 OG), per la
prima volta in sede federale -, sembrerebbe comunque giustificarsi alla luce
delle dichiarazioni rese dallo stesso C.________ e dal fatto che egli
svolgeva "lavori specialistici che non potevano essere realizzati da un
muratore semplice". Anche in questa misura, le conclusioni del primo giudice
non sono censurabili.

4.5 Il fatto poi che C.________ fosse affiliato alla Cassa quale
indipendente, nulla muta ai fini del presente giudizio. Infatti se anche
l'assicurato esercita simultaneamente più attività lavorative, come fu il
caso per l'anno 2000, si deve esaminare per ogni singola attività se la
rimunerazione percepita deriva da un'attività indipendente o dipendente,
essendo senz'altro possibile che la stessa persona svolga simultaneamente
un'attività salariata e una indipendente (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire
des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS], no. 118-120 all'art. 5 LAVS).

Lo scopo dell'affiliazione ad una cassa è quello di assicurare una persona
che esercita un'attività lucrativa e non quello di qualificarne in modo
definitivo lo statuto professionale. Come il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già avuto modo di stabilire, la qualifica di un assicurato
quale dipendente o indipendente non dipende solo dalla formalità
dell'affiliazione del soggetto interessato in una o nell'altra categoria.
Infatti, solo la natura di un'attività lavorativa, considerata nell'ambito
dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualifica
(cfr. DTF 122 V 283 consid. 2). Nel caso di specie, dopo essere stato
giustamente ritenuto indipendente per l'anno 2000 - sivvero che la Cassa non
ha proceduto ad alcuna ripresa salariale -, l'interessato deve essere
considerato quale lavoratore dipendente per il periodo da febbraio 2001 ad
ottobre 2002 avendo egli lavorato in sostanza quasi esclusivamente per la
ricorrente ed avendo da essa percepito importi non indifferenti. Gli elementi
in favore di un'attività lucrativa dipendente si dimostrano nel complesso
predominanti.

4.6  In tali condizioni, la pronunzia cantonale merita tutela, mentre il
ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto senza necessità di
procedere ad ulteriori atti istruttori. Considerate le particolarità -
ampiamente rilevabili all'inserto - della situazione professionale di
C.________ per gli anni in esame, a ragione la Corte cantonale poteva infatti
prescindere dall'audizione dei testi O.________ e B.________ che nulla
avrebbe potuto modificare ai fini della presente valutazione (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V
344 consid. 3c e riferimenti).

5.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG e contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere messe a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'400.- sono poste a carico della ricorrente e
saranno compensate con l'anticipo da essa versato.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, a C.________, Robasacco, al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali.

Lucerna, 8 agosto 2005

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIIa Camera:  Il Cancelliere: