Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen H 107/2004
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H 107/04

Sentenza del 15 marzo 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

W.________, ricorrente,

contro

Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500
Bellinzona, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 27 aprile 2004)

Fatti:

A.
Mediante decisione 6 novembre 2003 la Cassa di compensazione del Cantone
Ticino ha proceduto a una tassazione d'ufficio dei contributi paritetici
ancora dovuti dall'ingegnere W.________ per il 2002, stabilendone l'importo a
fr. 3'102.85. Nel contempo ha respinto l'opposizione formulata
dall'interessato avverso il precetto esecutivo no. -- emesso il 18 giugno
precedente dall'Ufficio esecuzione di L.________. L'amministrazione ha
sostanzialmente confermato la propria posizione il 17 dicembre 2003 anche in
seguito all'opposizione interposta dall'interessato.

B.
W.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
postulando di "respingere il rigetto dell'opposizione" e di condannare
l'amministrazione alla restituzione degli importi incassati in eccedenza a
titolo di contributi personali e aziendali per gli anni dal 1994 al 2002.

Rilevando di non poter, per mancata impugnazione, riesaminare tutte le
decisioni emesse negli anni precedenti dall'amministrazione, la Corte
cantonale, per giudizio 27 aprile 2004, ha respinto il ricorso, in quanto
ricevibile, e ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto
esecutivo 18 giugno 2003 per fr. 2'992.85, oltre interessi al 5% dal 4 marzo
2003 e tasse di diffida di fr. 60.-.

C.
W.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale chiede la conferma dell'opposizione al precetto
no. --. Fa valere di nuovo di aver pagato contributi, quale indipendente e
datore di lavoro, per un importo complessivamente superiore a quello dovuto,
per cui l'amministrazione dovrebbe restituire quanto incassato di troppo per
vie esecutive e rifondere un congruo indennizzo per interessi, spese e torto
morale.

L'amministrazione come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
hanno rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.
1.1 Poiché la lite non verte sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni
assicurative, ma concerne la determinazione e la pretesa di contributi
paritetici, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad
esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale,
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto
violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

1.2 La lite ha per oggetto anche la richiesta di contributi per assegni
familiari (AF). Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla
legislazione cantonale, per cui sfuggono al controllo giudiziale del
Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire
unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e
riferimento). Nella misura in cui riguarda simili contributi, il ricorso di
diritto amministrativo è quindi irricevibile.

1.3 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre
2000, sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di
assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni materiali in vigore
fino al 31 dicembre 2002. Da un punto di vista temporale sono infatti di
principio determinanti le norme sostanziali (per quanto attiene per contro
alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro
entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2) in vigore
al momento della realizzazione dello stato di fatto (in concreto: le
rimunerazioni pagate dal ricorrente nel 2002) che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid.
1.2).

2.
Nei considerandi del querelato giudizio, la Corte cantonale ha già
correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della
lite. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione
non senza tuttavia ribadire che, secondo l'art. 38 cpv. 1 OAVS, se entro il
termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regolamento
dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli
dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti
mediante tassazione d'ufficio. Giustamente è inoltre stato rilevato in sede
cantonale che l'operato di una amministrazione, che rende una decisione di
merito e rigetta simultaneamente l'opposizione avverso un precetto esecutivo,
non è in contrasto con la Costituzione svizzera né con la Convenzione europea
dei diritti dell'uomo (CEDU; cfr. DTF 121 V 109).

3.
3.1 Dagli atti, in particolare dai conteggi e dagli estratti conto prodotti
dall'amministrazione in sede giudiziaria cantonale, emerge che il ricorrente
fino al novembre 2003 ha pagato la somma complessiva di fr. 59'996.65 a
titolo di contributi personali e aziendali dovuti per il periodo decorso dal
1° maggio 1994 al 31 dicembre 2002. La differenza di fr. 410.25 risultante
dalla predetta somma e dall'importo effettivamente pagato dall'interessato di
fr. 60'406.90 riguarda, secondo l'incontestato accertamento della Corte
cantonale, spese prelevate direttamente dall'Ufficio esecuzione. Il totale
versato è peraltro espressamente riconosciuto nel ricorso di diritto
amministrativo.

3.2 Dai citati conteggi ed estratti conto dell'amministrazione si evince
d'altra parte che per ciò che riguarda i contributi paritetici per il 2002,
l'insorgente è ancora debitore dell'amministrazione di un importo di fr.
3'102.85 (comprese diffide e tasse). Per l'anno in questione risulta in
effetti essere stato pagato dall'interessato un solo acconto di fr. 801.20,
somma quest'ultima compresa nell'incasso totale sopra menzionato di fr.
59'996.65. Sulla base degli atti all'incarto, il primo giudice ben poteva
quindi concludere in tal senso e confermare l'operato dell'amministrazione.
Per di più, il ricorrente non dimostra in questa sede che i fatti sarebbero
manifestamente inesatti o incompleti o che sarebbero stati accertati dalla
Corte cantonale violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG;
cfr. consid. 1.1), per cui il loro accertamento è vincolante per il Tribunale
federale delle assicurazioni.

3.3 È utile ricordare infine al ricorrente, come fatto dalla Corte cantonale,
che per quel che concerne i contributi derivanti dall'attività lucrativa
indipendente svolta negli anni 2001 e 2002, in mancanza di una tassazione
definitiva, l'amministrazione ha richiesto il pagamento di contributi
d'acconto, stabiliti sulla base dei redditi presumibili degli anni in
oggetto, conformemente a quanto previsto dall'art. 24 OAVS. Contro i
provvedimenti di fissazione definitiva dei contributi l'interessato potrà poi
interporre opposizione ed eventualmente ricorso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni.

4.
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o
il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134
OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono
pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con
l'art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 700.-, sono poste a carico del
ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 15 marzo 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera:  Il Cancelliere: