Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 79/2004
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B 79/04

Sentenza del 2 maggio 2006
IIa Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble,
cancelliere

M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. dott. Willy Pedrioli, Via
Baraggie 56, 6612 Ascona,

contro

Vaudoise Assicurazioni Vita, Place de Milan, 1007 Losanna, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 luglio 2004)

Fatti:

A.
M.________ ha lavorato alle dipendenze delle FFS quale dirigente d'esercizio
dal 17 agosto 1987 ed era affilato per la previdenza professionale presso la
Cassa pensioni FFS.

L'interessato, l'8 giugno 1999, è stato coinvolto in un incidente della
circolazione che gli ha procurato un trauma cranico a seguito del quale ha
lamentato cefalee con perdita di coscienza e, più tardi, turbe psichiche.
Dichiarato incapace di lavoro dal medico curante dott. B.________ fino al 26
giugno 1999, egli ha ripreso l'attività lavorativa fino al 17 ottobre
seguente. Dopo essere stato posto in stato di incarcerazione dal 28 ottobre
al 17 novembre 1999, non ha in seguito più ripreso l'attività lavorativa alle
dipendenze delle FFS, rassegnando le dimissioni il 6 dicembre 1999 con
effetto dal 31 dicembre di quell'anno.

In data 22 novembre 1999 M.________ è entrato, in qualità di "responsabile",
alle dipendenze della C.________ SA, ditta affiliata ai fini della previdenza
professionale alla Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni. Egli è
nuovamente stato dichiarato inabile al lavoro dal dott. B.________ a far
tempo dal 10 dicembre 1999 e non ha più ripreso l'attività.

Chiamata a statuire su una domanda di rendita dell'assicurazione per
l'invalidità, nella quale l'istante dichiarava di essere affetto da dolori al
capo con depressione a seguito dell'incidente del giugno 1999, asserendo di
essere incapace al lavoro dal dicembre 1999, l'amministrazione, con decisione
11 ottobre 2002, ha riconosciuto al richiedente il diritto a una rendita
intera d'invalidità oltre a prestazioni completive per la moglie e la figlia
dal 1° dicembre 2000.

L'INSAI, dal canto suo, ha con decisione su opposizione 16 ottobre 2000,
confermante un provvedimento amministrativo del 14 giugno precedente,
rifiutato all'interessato il riconoscimento di prestazioni denegando la
sussistenza di una relazione di causalità tra incidente e turbe lamentate.

Rappresentato dall'avv. Pedrioli di Ascona, M.________ ha indirizzato alla
Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni una domanda intesa
all'assegnazione di una rendita della previdenza professionale, domanda
respinta con scritto 26 giugno 2003 per il motivo che, richiamato l'obbligo
di prestare della Cassa pensioni FFS, al momento dell'insorgere
dell'incapacità lavorativa che aveva condotto all'invalidità egli non era
ancora affiliato presso la fondazione medesima, questo dopo che la fondazione
aveva con lettera 2 dicembre 2002 indicato all'assicurato volergli assegnare
una rendita annua di franchi 46'475.00, nonché una rendita completiva a
favore della figlia.

La Cassa pensioni FFS, con comunicazione 30 giugno 2003, ha riconosciuto
all'istante il diritto a una rendita d'invalidità intera di franchi 1'463.60
mensili nonché a una rendita completiva per la figlia con effetto dal 1°
dicembre 2000.

B.
Patrocinato dall'avv. Pedrioli, M.________ ha presentato una petizione al
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nei confronti della
Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni per cui postulava il
riconoscimento di una rendita, addebitando alla fondazione di aver disatteso
la pronunzia dell'INSAI e prevalendosi tra l'altro della lettera 2 dicembre
2002 con cui l'istituto previdenziale avrebbe assicurato l'assegnazione di
una prestazione annua di franchi 46'475.00 oltre alla completiva per la
figlia, elemento questo giustificante a suo avviso la tutela della sua buona
fede.

Mediante giudizio 6 luglio 2004 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
respinto la petizione per il motivo che nel momento in cui si era manifestata
l'incapacità di lavoro che aveva condotto all'invalidità l'istante non era
ancora alla dipendenze della C.________ SA e non era quindi assicurato presso
la Fondazione LPP Vaudoise Assicurazioni, da un lato, e perché la buona fede
dell'interessato non poteva essere tutelata, dall'altro lato.

C.
Sempre tramite l'avv. Pedrioli, M.________ interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni con cui chiede, in
via principale, il riconoscimento della rendita a carico della Fondazione LPP
Vaudoise Assicurazioni e, in via subordinata, il rinvio della causa ai
giudici di prime cure per nuova valutazione, facendo in sostanza valere
quanto già addotto in sede cantonale.

La Fondazione LPP Vaudoise Assicurazioni e l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Oggetto della lite è il punto di sapere se il ricorrente possa essere messo
al beneficio di una rendita d'invalidità della previdenza professionale della
Fondazione collettiva LPP Vaudoise Assicurazioni.

1.1 Nei considerandi del querelato giudizio i primi giudici hanno
correttamente ricordato il disciplinamento applicabile alla fattispecie.
L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare rammentato che, affinché
il precedente istituto previdenziale sia tenuto a versare la prestazione
d'invalidità, l'incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un'epoca in
cui l'assicurato era affiliato presso quell'istituto e che deve inoltre
sussistere tra detta incapacità e l'invalidità uno stretto nesso materiale e
temporale. A questo riguardo ha precisato che vi è connessione materiale se
il danno alla salute all'origine dell'invalidità è essenzialmente lo stesso
che si è già manifestato durante l'affiliazione al precedente istituto di
previdenza e che ha causato l'incapacità di lavoro e vi è connessione
temporale se l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non è
ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo, tale connessione essendo
interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al
lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per
interrompere il rapporto di connessione temporale. A questa esposizione può
essere fatto riferimento.

1.2 Alla pronunzia di primo grado può essere prestata adesione pure nella
misura in cui i giudici cantonali, in applicazione del ricordato
disciplinamento, hanno considerato essere l'incapacità di lavoro che ha
determinato la susseguente invalidità insorta prima dell'inizio dell'attività
lavorativa presso la C.________ SA affiliata alla Fondazione LPP Vaudoise
Assicurazioni e non esservi stata in seguito interruzione di rilievo
dell'inabilità.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha innanzitutto rilevato come la
copertura assicurativa presso la suddetta Fondazione avesse preso inizio il
22 novembre 1999 per quel che concerne la previdenza obbligatoria,
rispettivamente il 1° dicembre seguente per quel che attiene alla previdenza
più estesa. Orbene, osservano a ragione i primi giudici, dalla documentazione
medica all'incarto poteva essere dedotto con sufficiente certezza essere le
cefalee di cui è portatore M.________ dopo l'incidente persistite in misura
più o meno costante; per quel che riguarda le turbe psichiche essi hanno
rettamente ritenuto essersi esse sviluppate progressivamente ma in ogni caso
prima del novembre 1999. Indubbio era poi il nesso materiale, esse turbe
essendo le stesse che hanno determinato la totale incapacità lavorativa
all'inizio del dicembre 1999 e la susseguente invalidità. Incontestabile era
pure l'esistenza di una relazione temporale, dal momento che l'incapacità di
lavoro insorta, come detto, prima dell'inizio dell'attività presso la
C.________ SA non poteva essere stata interrotta dal brevissimo periodo di
attività alle dipendenze di questa ditta, dal 22 novembre al 9 dicembre 1999.

In sostanza è lecito ritenere che con l'aggravarsi delle turbe dopo
l'infortunio si sia manifestata un'incapacità lavorativa di rilievo al più
tardi dopo la cessazione dell'occupazione presso le FFS il 17 ottobre 1999 o
comunque durante il periodo di incarcerazione, dal 28 ottobre al 17 novembre
1999, periodo in cui l'interessato ha lamentato diverse crisi di cefalea per
le quali i medicamenti somministratigli non apportavano alcun sollievo.

Vero è che gli organi dell'AI hanno assegnato all'interessato una rendita
d'invalidità dal 1° dicembre 2000, il che significa che essi hanno
considerato essersi un'incapacità lavorativa di rilievo manifestatasi solo
nel dicembre 1999, inizio del periodo di attesa di un anno secondo la
regolamentazione vigente in ambito LAI. Orbene, si può ammettere essersi
l'amministrazione dell'AI semplicemente fondata, senza più ampio esame, sulle
dichiarazioni dell'istante che ha nel formulario di richiesta di prestazioni
dichiarato un'incapacità lavorativa dal dicembre 1999; a prescindere dal
sapere de la decisione debba essere considerata manifestamente errata al
punto da non vincolare gli organi della previdenza professionale, deve essere
osservato che essa decisione non risulta essere stata notificata a quegli
organi, per cui la medesima non è vincolante già per questo motivo (cfr.
consid. 2, inedito nella Raccolta ufficiale, di DTF 130 V 501 e sentenza non
ancora pubblicata 9 dicembre 2005 in re N., I 66/05).

Il ricorrente censura il giudizio cantonale, addebitando essenzialmente ai
primi giudici di aver disatteso la pronunzia dell'INSAI denegante la
sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio e i disturbi lamentati
susseguentemente all'incidente: ora l'esistenza di una relazione di
causalità, di rilievo ai fini del riconoscimento di prestazioni
dell'assicurazione contro gli infortuni, è irrilevante trattandosi di
esaminare il diritto a prestazioni previdenziali.

Decisivo in quest'ambito è l'esistenza di turbe, indipendentemente dalla loro
causa, determinanti un'incapacità lavorativa tale da generare un'invalidità e
che, come è stato detto, via sia fra incapacità lavorativa e invalidità una
connessione materiale e temporale. Aperta in questa sede può pertanto restare
la questione di sapere se, come sostiene il ricorrente, la decisione
dell'INSAI fosse manifestamente erronea e, se del caso, meritevole di
riconsiderazione.

2.
Il ricorrente fa inoltre valere, come in prima istanza, che, avuto riguardo
allo scritto 2 dicembre 2002 in cui la Fondazione collettiva LPP Vaudoise
Assicurazioni gli assicurava il diritto a una rendita d'invalidità annua di
franchi 46'475.00, la sua buona fede dovrebbe essere tutelata.

2.1 Nella pronunzia querelata il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
già esattamente esposto le regole di applicabili in materia di tutela della
buona fede. L'autorità giudiziaria in questione ha in particolare ricordato
come, perché il destinatario possa prevalersi della propria buona fede,
un'informazione errata debba aver indotto l'interessato ad adottare un
comportamento a lui pregiudizievole. Anche a questi considerandi può essere
fatto riferimento.

Le considerazioni dell'autorità giudiziaria cantonale sono incensurabili
nella misura in cui in applicazione della normativa di cui si tratta ha
considerato non essere adempiuti nell'evenienza concreta i requisiti per il
riconoscimento della tutela della buona fede. Come rilevano i primi giudici,
la comunicazione dell'istituto previdenziale non ha indotto M.________ a
prendere delle disposizioni irreversibili.

Con il ricorso di diritto amministrativo l'interessato non fa valere elementi
di giudizio suscettibili di sovvertire le considerazioni che precedono. Il
fatto per l'assicurato di aver dovuto far fronte a spese, segnatamente legate
alla presente procedura, il che lo avrebbe posto in una situazione economica
disagiata, non è di rilievo, dal momento che essa situazione si sarebbe
comunque verificata anche a prescindere dalla comunicazione dell'istituto
previdenziale.

In quanto il ricorrente afferma determinare l'informazione dell'istituto una
responsabilità dal profilo del diritto privato, deve essere osservato che
questa Corte, chiamata a decidere su ricorsi in materia di diritto delle
assicurazioni sociali, non è legittimata a statuire sull'addebito.

2.2 Dato quanto precede, il giudizio cantonale merita tutela, mentre il
ricorso dev'essere respinto per quanto ricevibile.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 2 maggio 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: