Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 57/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


B 57/04

Sentenza del 30 settembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Grisanti, cancelliere

ASPIDA Fondazione collettiva LPP, 1001 Losanna, ricorrente, rappresentata
dall'avv. Mattia A. Ferrari,
via A. di Sacco 8, 6501 Bellinzona,

contro

L.________, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 aprile 2004)

Fatti:

A.
Dal 1° settembre 1988 al 15 marzo 1996 L.________, nata il 21 settembre 1940,
ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della X.________ SA, la quale,
ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti,
era affiliata alla ASPIDA, Fondazione collettiva per l'attuazione delle
misure di previdenza conformi alla LPP. Dopo avere percepito prestazioni
dall'assicurazione per l'invalidità (più precisamente: una mezza rendita dal
1° marzo 1997 e una rendita intera dal 1° maggio 1997), L.________ è stata
posta al beneficio di una rendita d'invalidità della previdenza professionale
di fr. 887.- trimestrali a decorrere dall'11 marzo 1998.

In vista del pensionamento, la Suisse Assicurazioni, agendo per conto
dell'ASPIDA, ha comunicato all'interessata che, a partire dal 1° ottobre
2002, a seguito del raggiungimento del limite di età, la Fondazione avrebbe
sostituito la rendita d'invalidità fino ad allora erogata con una rendita di
vecchiaia di fr. 1'678.- annui (o fr. 420.- trimestrali). Per parte sua,
richiamandosi ai principi giurisprudenziali in materia, l'assicurata ha
risposto che l'istituto di previdenza avrebbe dovuto continuare a garantirle
una prestazione perlomeno equivalente a quella precedentemente corrispostale
anche in seguito al sessantaduesimo anno di età. La Fondazione ha respinto
tale richiesta con comunicazione del 12 maggio 2003, ribadita il 24 giugno
seguente.

B.
Mediante petizione del 14 agosto 2003, L.________ ha formulato la propria
domanda al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per
pronuncia del 22 aprile 2004, ha accolto la richiesta e ha condannato
l'ASPIDA al versamento di una rendita di vecchiaia annua di fr. 3'548.- a
decorrere dal 1° ottobre 2002.

C.
Patrocinata dall'avv. Mattia Alessandro Ferrari, l'ASPIDA interpone ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al
quale, con protesta di ogni spesa, chiede l'annullamento del giudizio
cantonale e la reiezione della petizione.

L.  ________ propone la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali ha rinunciato a esprimere osservazioni.

Diritto:

1.
L'esame della presente controversia ricade nella giurisdizione delle autorità
giudiziarie di cui all'art. 73 LPP, che sono così competenti a statuire sul
ricorso sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 128 II 389 consid.

2.1.1 , 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 1a con riferimenti).

2.
Oggetto del contendere è l'erogazione a L.________, a partire dal 1° ottobre
2002, di una rendita di vecchiaia di valore equivalente alla rendita
d'invalidità corrispostale fino a quel momento.

3.
3.1 Per la previdenza professionale obbligatoria, l'art. 26 cpv. 3 prima
frase
LPP dispone che il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la
morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. A differenza
delle rendite dell'AI, la rendita d'invalidità secondo la LPP ha pertanto
carattere vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia
LPP con il raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'età legale di
pensionamento (art. 13 cpv. 1 LPP; DTF 118 V 100; cfr. pure DTF 123 V 123
consid. 3a; sentenze del 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, e del 14 marzo 2001
in re M., B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 38
cifra marg. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo
1997, pag. 147). Per contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al
raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità venga
trasformata in una rendita di vecchiaia. In tale evenienza, la rendita di
vecchiaia sostitutiva deve perlomeno corrispondere alla precedente rendita
d'invalidità, ossia deve esserle perlomeno equivalente (sentenza citata del
23 marzo 2001 in re B., B 2/00, consid. 2b).

3.2  Il principio per cui la rendita d'invalidità dev'essere versata vita
natural durante o per cui la rendita di vecchiaia debba essere almeno dello
stesso importo di quella d'invalidità assegnata fino al pensionamento è stato
esteso alla previdenza professionale sovraobbligatoria - per considerazioni
legate, tra l'altro, al mantenimento, anche in seguito al pensionamento, del
tenore di vita abituale nonché al fatto che la perdita previdenziale
cagionata da una rendita di vecchiaia di importo inferiore sarebbe imputabile
all'invalidità stessa - con la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259.

3.3  Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), questa Corte, tenendo conto
delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in
DTF 127 V 259 (cfr. ad es. Moser/Stauffer/Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B
48/98 vom 24. Juli 2001 - Desaster oder einmalige "Entgleisung”?, in: AJP
2001 pag. 1377 seg.; Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la
biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002
pag. 208 segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente,
Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische
Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in:
Schaffhauser/Schlauri [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag.
54; Walser, Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen
Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24. Juli 2001, veröffentlicht in
BGE 127 V 259 ff., in: RSAS 2002 pag. 164), si è recentemente distanziata da
questa nuova prassi. Rilevando in particolare come il disposto di cui
all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza
professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di
vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta
carattere programmatico, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente
inferita da tale norma. Per il resto, dopo avere parimenti dato atto che la
perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita
d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è
invero dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito
l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali - ritenuto che in
questi casi la gran parte dei piani previdenziali, così come si avvera anche
in concreto (cfr. art. 6.1.1 lett. D del Regolamento della Cassa di
previdenza a favore del personale), conosce l'istituto della liberazione dal
pagamento dei premi per cui, fino al raggiungimento dell'età della pensione,
l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici
accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento
dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre per il
caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli
spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato
(Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im
Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen
Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche
Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser,
op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34
cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2) -, la Corte giudicante
ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base
statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in
passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di
equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e
le uscite (sentenza citata del 24 giugno 2004 in re K., consid. 6.2 e 6.3;
cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und
BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60). In tali condizioni,
accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente prassi,
la questione di sapere se il diritto a una rendita d'invalidità sussista solo
fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente se sia possibile la
sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle
(d'invalidità) precedentemente erogate, è stata demandata, nell'ambito della
previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere
discrezionale degli istituti di previdenza (sentenza citata del 24 giugno
2004 in re K., consid. 6.4 e i riferimenti ivi citati; in questo senso cfr.
anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP, introdotto dalla
novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il quale, con effetto
dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di previdenza
"possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi
legali siano versate solo fino all'età del pensionamento” [cfr. RU 2004 1677,
1685, 1699]).

4.
4.1 Nel caso di specie, il Regolamento di previdenza applicabile stabilisce
all'art. 6.1.1 lett. B che la rendita per incapacità di guadagno è versata
finché sussiste l'invalidità, non oltre comunque il momento in cui
l'affiliato raggiunge l'età termine (62 anni; in questo senso cfr. anche
l'art. 4.2.1 Regolamento). All'art. 6.2.1 il predetto Regolamento dispone che
il capitale di vecchiaia viene trasformato in rendita tenendo conto del
fattore di conversione fissato dal Consiglio federale.

4.2  Orbene, in ambito obbligatorio non si pone alcun problema di equivalenza
della rendita di vecchiaia sostitutiva (cfr. consid. 3.1), la stessa essendo
comunque superiore alla prestazione d'invalidità minima secondo la LPP. Così,
dalle tavole processuali risulta che la rendita di vecchiaia annua di fr.
1'678.- (o fr. 420.- trimestrali), che intende erogare la Fondazione
ricorrente e che peraltro non è contestata nei suoi elementi costitutivi -
come d'altronde nemmeno lo sono gli altri dati posti a fondamento delle
prestazioni oggetto di disamina -, è fondata su un avere di vecchiaia di fr.
23'305.- (di cui fr. 22'019.- attinenti alla previdenza obbligatoria) nonché
su un fattore di conversione del 7.2% (conforme all'art. 17 OPP2) ed eccede
di fr. 295.- l'importo (fr. 1'383.-) della prestazione d'invalidità cui
l'assicurata avrebbe avuto diritto secondo i parametri minimi LPP. L'esame
ricorsuale ruota pertanto intorno al diritto a prestazioni afferenti alla
previdenza sovraobbligatoria.

4.3  Da quanto precede e alla luce della più recente giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni in materia che ha affermato,
nell'ambito sovraobbligatorio, la possibilità, per l'istituto di previdenza,
di sostituire il versamento della rendita d'invalidità con prestazioni di
vecchiaia inferiori a quelle precedentemente erogate, discende che l'operato
della Fondazione ricorrente di corrispondere, dal 1° ottobre 2002, una
rendita di vecchiaia annua di fr. 1'678.- (fr. 23'305.- x 7.2%) o trimestrale
di fr. 420.-, non si rivela censurabile. Di conseguenza, la pronuncia
cantonale che, conformemente alla precedente prassi di questa Corte, ha
disatteso tale valutazione, dev'essere annullata, il ricorso essendo accolto.

5.
5.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

5.2  Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle
procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte,
nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 126 V 149 consid. 4,
118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale
del 22 aprile 2004 è annullato e la petizione del 14 agosto 2003 respinta.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano indennità di parte.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 settembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: