Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 53/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


B 53/04

Sentenza del 30 settembre 2004
IIa Camera

Giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e Frésard; Grisanti, cancelliere

Fonds de prévoyance des EMS, route du Lac 2, 1094 Paudex, ricorrente,
rappresentato dall'avvocato
Jacques-André Schneider, 100, rue du Rhône, 1204 Genève,

contro

V.________, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 22 aprile 2004)

Fatti:

A.
V.  ________, nata il 20 settembre 1941, ha svolto attività lucrativa alle
dipendenze della Fondazione X.________, la quale è affiliata al Fonds de
prévoyance des EMS ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei
suoi dipendenti.

Dopo avere maturato, con effetto dal 1° febbraio 2002, il diritto a una
rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità (cfr. decisioni del 9 e 11
aprile 2003 dell'Ufficio AI del Canton Vaud), l'interessata è stata posta al
beneficio di una rendita d'invalidità della previdenza professionale di fr.
1'195.- mensili a decorrere dal 1° marzo 2003.

In vista del pensionamento, il Fondo ha comunicato all'assicurata che, a
partire dal 1° ottobre 2003, a seguito del raggiungimento del limite di età,
la rendita d'invalidità fino ad allora corrisposta sarebbe stata sostituita
da una rendita di vecchiaia di fr. 496.- mensili. Per parte sua, V.________
ha postulato la concessione, anche dopo il sessantaduesimo anno di età, di
una prestazione perlomeno equivalente a quella precedentemente percepita.
L'istituto di previdenza ha respinto tale richiesta con scritto del 26
settembre 2003.

B.
Mediante petizione del 27 novembre 2003, V.________ ha formulato la propria
domanda al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per
pronuncia del 22 aprile 2004, ha accolto la richiesta e ha condannato il
Fondo al versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 1'195.- mensili a
decorrere dal 1° ottobre 2003.

C.
Patrocinato dall'avv. Jacques-André Schneider, l'istituto di previdenza
interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle
assicurazioni, al quale chiede sostanzialmente l'annullamento del giudizio
cantonale e la conferma della legittimità a versare fr. 496.- mensili a
partire dal 1° ottobre 2003.

V.  ________ propone la conferma della pronuncia impugnata, mentre l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a esprimere osservazioni.

Diritto:

1.
L'esame della presente controversia ricade nella giurisdizione delle autorità
giudiziarie di cui all'art. 73 LPP, che sono così competenti a statuire sul
ricorso sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 128 II 389 consid.

2.1.1 , 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 1a con riferimenti).

2.
Oggetto del contendere è l'erogazione a V.________, a partire dal 1° ottobre
2003, di una rendita di vecchiaia di valore equivalente alla rendita
d'invalidità corrispostale fino a quel momento.

3.
3.1 Per la previdenza professionale obbligatoria, l'art. 26 cpv. 3 prima
frase
LPP dispone che il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue con la
morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità. A differenza
delle rendite dell'AI, la rendita d'invalidità secondo la LPP ha pertanto
carattere vitalizio; essa non viene rimpiazzata da una rendita di vecchiaia
LPP con il raggiungimento, da parte del beneficiario, dell'età legale di
pensionamento (art. 13 cpv. 1 LPP; DTF 118 V 100; cfr. pure DTF 123 V 123
consid. 3a; sentenze del 23 marzo 2001 in re B., B 2/00, e del 14 marzo 2001
in re M., B 69/99; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, pag. 38
cifra marg. 91; Erich Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo
1997, pag. 147). Per contro, per via di regolamento può stabilirsi che, al
raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità venga
trasformata in una rendita di vecchiaia. In tale evenienza, la rendita di
vecchiaia sostitutiva deve perlomeno corrispondere alla precedente rendita
d'invalidità, ossia deve esserle perlomeno equivalente (sentenza citata del
23 marzo 2001 in re B., B 2/00, consid. 2b).

3.2  Il principio per cui la rendita d'invalidità dev'essere versata vita
natural durante o per cui la rendita di vecchiaia debba essere almeno dello
stesso importo di quella d'invalidità assegnata fino al pensionamento è stato
esteso alla previdenza professionale sovraobbligatoria - per considerazioni
legate, tra l'altro, al mantenimento, anche in seguito al pensionamento, del
tenore di vita abituale nonché al fatto che la perdita previdenziale
cagionata da una rendita di vecchiaia di importo inferiore sarebbe imputabile
all'invalidità stessa - con la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259.

3.3  Tuttavia, in una sentenza del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, non
ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), questa Corte, tenendo conto
delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in
DTF 127 V 259 (cfr. ad es. Moser/Stauffer/Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B
48/98 vom 24. Juli 2001 - Desaster oder einmalige "Entgleisung”?, in: AJP
2001 pag. 1377 seg.; Schneider, ATF 127 V 259: La fin du système de la
biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle?, in: RSAS 2002
pag. 208 segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente,
Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische
Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in:
Schaffhauser/Schlauri [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag.
54; Walser, Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen
Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24. Juli 2001, veröffentlicht in
BGE 127 V 259 ff., in: RSAS 2002 pag. 164), si è recentemente distanziata da
questa nuova prassi. Rilevando in particolare come il disposto di cui
all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza
professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di
vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta
carattere programmatico, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente
inferita da tale norma. Per il resto, dopo avere parimenti dato atto che la
perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita
d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è
invero dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito
l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali - ritenuto che in
questi casi la gran parte dei piani previdenziali, così come si avvera anche
in concreto (cfr. art. 19 cifra 3 del Regolamento del Fonds de prévoyance des
EMS), conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi per cui,
fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua
ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati sulla base del
salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo
che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti di
vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo presentante
il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten
der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der
intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori],
Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag.
1379; Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria,
l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2) -, la Corte
giudicante ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una
relativa base statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per
le quali in passato non sono stati versati contributi, una violazione del
principio di equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra
le entrate e le uscite (sentenza citata del 24 giugno 2004 in re K., consid.

6.2  e 6.3; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling,
Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60). In
tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della
precedente prassi, la questione di sapere se il diritto a una rendita
d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento,
rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di
vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata
demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei
limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (sentenza
citata del 24 giugno 2004 in re K., consid. 6.4 e i riferimenti ivi citati;
in questo senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase
LPP, introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il
quale, con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli
istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni
superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento”
[cfr. RU 2004 1677, 1685, 1699]).

4.
4.1 Nel caso di specie, il Regolamento di previdenza applicabile, da un lato
stabilisce che la rendita d'invalidità è versata all'assicurato che non ha
raggiunto l'età del pensionamento (art. 19 cifra 1) e, dall'altro, aggiunge
che tale prestazione cessa di essere dovuta dal mese in cui il beneficiario
percepisce la rendita di vecchiaia (art. 19 cifra 4). L'art. 13 dello stesso
Regolamento precisa quindi che il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il
primo giorno del mese successivo a quello in cui la beneficiaria ha compiuto
i 62 anni (cifra 1; limite di età, questo, sancito anche dall'art. 13 cpv. 1
lett. b LPP) e dispone per il resto che il tasso di conversione per la
determinazione dell'importo annuo della prestazione è fissato dal Consiglio
di fondazione pur dovendo essere almeno uguale a quello stabilito nell'ambito
della LPP (cifra 2).

4.2  Orbene, in ambito obbligatorio non si pone alcun problema di equivalenza
della rendita di vecchiaia sostitutiva (consid. 3.1), la stessa rivelandosi
comunque superiore alla prestazione d'invalidità cui l'assicurata avrebbe
avuto diritto secondo i parametri minimi LPP (a tal proposito cfr. l'art. 24
cpv. 2 e 3 LPP). Così, dalle tavole processuali si evince che la rendita di
vecchiaia mensile di fr. 496.-, che intende erogare il Fondo ricorrente e che
peraltro non è contestata nei suoi elementi costitutivi - come d'altronde
nemmeno lo sono gli altri dati posti a fondamento delle prestazioni oggetto
di disamina -, è fondata su un avere di vecchiaia (fr. 74'290.-) eccedente il
minimo LPP, nonché su un tasso di conversione dell'8%, anch'esso superiore al
minimo legale del 7.2% (art. 17 OPP2). L'esame ricorsuale ruota pertanto
intorno al diritto a prestazioni afferenti alla previdenza sovraobbligatoria.

4.3  Da quanto precede e alla luce della più recente giurisprudenza del
Tribunale federale delle assicurazioni in materia che ha affermato,
nell'ambito sovraobbligatorio, la possibilità, per l'istituto di previdenza,
di sostituire il versamento della rendita d'invalidità con prestazioni di
vecchiaia inferiori a quelle precedentemente erogate, discende che l'operato
dell'istituto ricorrente di corrispondere, dal 1° ottobre 2003, una rendita
di vecchiaia mensile di fr. 496.- (fr. 74'290.- x 8% : 12), non si rivela
censurabile. Di conseguenza, la pronuncia cantonale che, conformemente alla
precedente prassi di questa Corte, ha disatteso tale valutazione, dev'essere
annullata, il ricorso essendo accolto.

5.
5.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la
procedura è gratuita (art. 134 OG).

5.2  Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG, in relazione con l'art. 135 OG, nelle
procedure di ricorso di diritto amministrativo davanti a questa Corte,
nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità
vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per
gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 126 V 149 consid. 4,
118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale
del 22 aprile 2004 è annullato e la petizione del 27 novembre 2003 respinta.

2.
Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano indennità di parte.

3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 30 settembre 2004
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IIa Camera:   Il Cancelliere: