Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 1/2004
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Causa {T 7}
B 1/04

Sentenza del 1° settembre 2006
Ia Camera

Giudici federali Leuzinger, Presidente, Ursprung, Borella, Frésard e Buerki
Moreni, supplente; Grisanti, cancelliere

Cassa malati Supra, chemin de Primerose 35, 1000 Losanna 3, ricorrente,
rappresentata dall'avv. Eugenia Bianchi, via Nassa 60, 6901 Lugano,

contro

M.________, opponente

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 19 novembre 2003)

Fatti:

A.
M.________, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Cassa Malati
Supra in qualità di agente a tempo parziale presso l'agenzia di A.________
dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1998. Durante l'intero rapporto di lavoro
l'assicuratore malattia ha dedotto dal salario del dipendente i contributi
AVS/AI/IPG, AD e versato gli assegni familiari.

Con scritto del 2 luglio 2002 M.________ ha preteso dall'ex datore di lavoro
anche il versamento dei contributi della previdenza professionale e ha fatto
valere che egli durante il rapporto contrattuale era assicurato
obbligatoriamente, avendo svolto attività a titolo principale. Dal canto suo,
la Supra ha respinto la richiesta in quanto il dipendente avrebbe lavorato
presso di lei a tempo parziale e solo a titolo accessorio, essendo egli già
stato impiegato presso l'istituto assicurativo X.________.

Mediante petizione 22 agosto 2002 M.________ ha chiesto al Tribunale delle
assicurazioni del Cantone Ticino il versamento dei contributi LPP per il
periodo contrattuale.

B.
Con giudizio del 19 novembre 2003 il Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha parzialmente accolto la domanda, condannando la Supra al pagamento di
complessivi fr. 72'436.- per i contributi dovuti dal 1° gennaio 1995 al 31
dicembre 1998. A motivazione della pronunzia, la Corte cantonale ha
evidenziato che l'assicurato andava considerato obbligatoriamente assicurato
per avere svolto presso la Cassa malati un'attività principale; accessoria è
per contro stata qualificata l'attività svolta per X.________. Per il resto,
il Tribunale adito ha omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione
sollevata dalla Supra per il fatto che essa era stata presentata tardivamente
e meglio solo in occasione della duplica, e non già con la risposta di causa
come invece imponeva la procedura cantonale applicabile.

C.
Avverso la pronunzia cantonale la Supra, patrocinata dall'avv. Eugenia
Bianchi, presenta ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
delle assicurazioni, al quale domanda, in via principale e in riforma del
giudizio impugnato, di dichiarare prescritti i contributi LPP richiesti
dall'interessato dal 1994 al 31 luglio 1997 e di ridurre di fr. 45'981.70
l'importo dovuto; in via subordinata chiede l'annullamento del giudizio ed il
rinvio degli atti alla precedente istanza per nuova pronuncia in
considerazione della prescrizione dei contributi dovuti dal 1994 al 31 luglio
1997. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.

Chiamati a pronunciarsi sul gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) e M.________ hanno proposto di respingerlo, quest'ultimo
evidenziando che a titolo transattivo la Supra, durante la procedura
cantonale, aveva proposto il versamento di fr. 25'000.-.

D.
Invitate in tal senso dal Tribunale federale delle assicurazioni, le parti si
sono determinate sulla questione dell'inizio del termine di prescrizione
nell'ipotesi in cui la relativa eccezione risultasse essere stata sollevata
tempestivamente.

E.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha indetto una deliberazione alla
presenza delle parti che si è svolta il 1° settembre 2006.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere in sede federale è la questione di sapere se il
Tribunale cantonale poteva omettere di esaminare l'eccezione di prescrizione
per il fatto che, dal profilo procedurale cantonale, essa era stata sollevata
tardivamente e meglio solo in occasione della duplica e non già della
risposta di causa. Non più contestato è per contro il principio per cui
l'interessato aveva svolto per la ricorrente un'attività principale (e non
solo accessoria), né, di conseguenza, il fatto che per quest'attività fossero
di per sé dovuti i contributi LPP.

2.
2.1 La vertenza in lite è di competenza delle autorità giudiziarie menzionate
all'art. 73 LPP sia ratione temporis che ratione materiae (DTF 130 V 104
consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid.
2a, 120 V 18 consid. 1a con riferimenti).

2.2 A ragione l'istanza precedente ha riconosciuto la legittimazione a stare
in giudizio della Cassa ricorrente (DTF 129 V 320; sentenza del 21 aprile
2006 in re K., B 105/05, consid. 2.2, riassunta in HAVE 2006 pag. 159).

2.3 La presente vertenza ha per oggetto contributi LPP e non già
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Il Tribunale
federale delle assicurazioni deve pertanto limitarsi ad esaminare se il
giudizio impugnato viola il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso
del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia
manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione norme essenziali
di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 a e b e 105 cpv. 2
OG).

3.
3.1 L'applicazione del diritto di procedura cantonale autonomo può essere
censurata con il ricorso di diritto amministrativo solo in misura limitata,
segnatamente se essa ha determinato una violazione di disposizioni del
diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 120 V consid. 4a; 114 V 205
consid. 1a). La procedura stessa non può inoltre essere strutturata in modo
da ostacolare eccessivamente o addirittura impedire l'attuazione del diritto
federale (DTF 130 V 218 consid. 1.3.1, 123 V 300 consid. 5; cfr. anche art.
98a cpv. 1 e 3 OG).

3.2 Nel Canton Ticino, l'art. 5 della legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (RL/TI 3.4.1.1),
applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 8 cpv. 2 della legge
cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999 (LALPP [RL/TI
6.4.8.1]), prevede che l'autorità amministrativa deve formulare nell'atto di
risposta tutte le sue eccezioni di ordine e di merito.

3.3 Nel caso di specie, la Cassa ricorrente ha sollevato l'eccezione di
intervenuta prescrizione dei crediti unicamente in occasione della duplica
del 20 febbraio 2003, e quindi in maniera non conforme alle disposizioni
procedurali cantonali.

3.4 La prescrizione non deve essere esaminata d'ufficio dal giudice (art. 41
LPP in relazione con l'art. 142 CO), ma solo su espressa eccezione (Robert K.
Däppen, Commentario basilese, 3a ed., no. 3 all'art. 142 CO con riferimento a
DTF 101 Ib 350).

3.5 In una sentenza del 1° marzo 1994, riassunta in RSAS 1994 pag. 388,
concernente, come nel caso di specie, il tema della prescrizione di
contributi della previdenza professionale e nella quale la relativa eccezione
non era stata sollevata durante la procedura giudiziaria cantonale, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare che
l'eccezione di prescrizione può essere presentata per la prima volta anche in
sede federale. Questa Corte ha infatti osservato che, non trattandosi di una
questione di fatto, bensì di diritto, il divieto di presentare nova di cui
all'art. 105 cpv. 2 OG non osta all'esame dell'eccezione di prescrizione,
anche se essa viene sollevata per la prima volta in tale ambito (cfr. anche
Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und
Fatalfristen, vol. I, Berna 1975, pag. 558; sulla tematica in ambito civile
v. DTF 123 III 213, 219 consid. 5c, in cui il Tribunale federale ha sì
riconosciuto la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione durante
la procedura federale di ricorso per riforma, ma a condizione che la
prescrizione fosse intervenuta in questa fase e non potesse essere fatta
valere precedentemente). Questa possibilità dev'essere, a maggior ragione,
riconosciuta laddove, in vertenze aventi per oggetto l'assegnazione o il
rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle
assicurazioni dispone di pieno potere cognitivo (sentenza del 10 febbraio
2004 in re A, B 87/00, consid. 1.3, riassunta in RSAS 2004 pag. 461).

3.6 Stante quanto precede, l'eccezione di prescrizione può di principio
essere sollevata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni sia
nell'ambito di una procedura in cui esso gode di potere cognitivo esteso sia
laddove esso disponga solo di potere cognitivo limitato, e ciò a prescindere
dal fatto che detta eccezione fosse già invocabile in sede cantonale.

3.7 La vertenza si distingue da quelle indicate al considerando precedente
nella misura in cui l'eccezione è già stata fatta valere in sede cantonale,
ma tardivamente secondo tale diritto.

3.7.1 A ben vedere, la questione se la Cassa ricorrente poteva di principio
sollevare l'eccezione di prescrizione con la duplica cantonale nonostante
questa fosse - eventualmente - già invocabile in sede di risposta di causa, è
di per sé intrinsecamente legata all'altro quesito, di merito, che verrà
trattato di seguito, di sapere se e quando la prescrizione è effettivamente
intervenuta. Indipendentemente da tale constatazione, la questione merita
comunque alcune considerazioni.

3.7.2 Per il principio della forza derogatoria del diritto federale, un
Cantone, nel caso in cui non sia prevista una regolamentazione esaustiva da
parte della Confederazione, può emanare disposizioni di diritto pubblico, se
i fini e mezzi prospettati convergono con quelli previsti dal diritto
federale (DTF 131 I 228 consid. 3.2, 335 consid. 2.1, 396 consid. 3.2, 130 I
86 consid. 2.2, 170 consid. 2.1, 230 consid. 2.4, 129 I 341 consid. 3.1, e
sentenze ivi citate). Orbene, ciò non si avvera nella fattispecie concreta,
in quanto il divieto di sollevare eccezioni dopo la risposta di causa
impedisce la realizzazione di un principio di diritto federale materiale; non
vi può quindi essere convergenza con gli scopi da esso perseguiti.

3.7.3 Ma vi è di più. Se la Cassa convenuta in causa avesse, per ipotesi,
omesso del tutto di sollevare l'eccezione in esame, alla luce della succitata
giurisprudenza essa avrebbe comunque potuto ancora presentarla (per la prima
volta) in sede federale. Anche per questo motivo, l'eccezione non può essere
considerata come presentata tardivamente in sede cantonale. Diversamente
risulterebbe una crassa disuguaglianza di trattamento tra chi eccepisce
tardivamente l'eccezione in sede cantonale e chi la presenta unicamente in
sede federale, senza che una simile disparità di trattamento possa seriamente
e oggettivamente giustificarsi (art. 8 Cost.; DTF 131 I 6 consid. 4.2, 131 V
114 consid. 3.4.2, 130 I 70 consid. 3.6, 129 I 3 consid. 3 frase
introduttiva, 268 consid. 3.2, 357 consid. 6, 127 V 454 consid. 3b; cfr.
anche DTF 130 V 31 consid. 5.2).
3.7.4  Poiché quindi la disposizione di procedura cantonale in esame risulta
contrastare con il diritto federale e con i principi giurisprudenziali da
esso dedotti, la Corte cantonale non poteva rifiutarsi di esaminare
l'eccezione di prescrizione per il solo fatto che essa era stata sollevata in
sede di duplica, difformemente da quanto stabilito dal diritto procedurale
cantonale.

3.7.5  Nulla muta a tale conclusione il fatto che la Cassa ricorrente
avrebbe, pendente causa, formulato una proposta transattiva tendente al
versamento di fr. 25'000.-. L'assicurato resistente non può dedurre da tale
circostanza una rinuncia dell'ex datore di lavoro ad avvalersi della
prescrizione, non fosse altro perché con l'offerta in questione è stata
riconosciuta solo una parte del debito, corrispondente ai contributi che essa
riteneva dovuti, in quanto non prescritti.

4.
Resta da esaminare la questione di fondo, ovvero quella relativa alla
fondatezza dell'eccezione di prescrizione dal profilo materiale.

4.1 Secondo l'art. 41 cpv. 1 LPP, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2004 (corrispondente al nuovo art. 41 cpv. 2 LPP [RU 2004 1677]), i crediti
che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque
anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129-142 del Codice delle
obbligazioni sono applicabili.

Contrariamente a quanto avviene in caso di perenzione, in cui il diritto in
quanto tale si perime, in seguito a prescrizione la pretesa non decade, bensì
vien meno la possibilità di farla valere contro la volontà del debitore
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 8a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 3462, 3552, 3574).

Per l'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è
esigibile. Secondo l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta: mediante
riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il
pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni
(cifra 1) o mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un
giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o
citazione avanti l'ufficio di conciliazione (cifra 2).

4.2 Dagli atti emerge che in sede cantonale M.________ ha chiesto il
versamento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria per il
periodo dal 1° novembre 1994 al 31 dicembre 1998 e che il primo atto
interruttivo della prescrizione è stato intrapreso mediante l'inoltro della
petizione in data 22 agosto 2002. Non vi sono infatti documenti agli atti che
attestano un'idonea interruzione precedente.

4.3 In tali circostanze, la Cassa malati ricorrente ritiene che i contributi
previdenziali dovuti fino al 31 luglio 1997, rispettivamente fino al
22 agosto 1997, fossero già prescritti al momento della presentazione
dell'azione, essendo trascorsi cinque anni dal primo atto interruttivo.

Per parte sua, l'UFAS rileva che il termine di prescrizione di cinque anni ha
cominciato a decorrere dal momento in cui il Tribunale cantonale ha
stabilito, con decisione cresciuta in giudicato su tale punto, che l'attività
dell'assicurato non poteva essere considerata accessoria e che il datore di
lavoro aveva di conseguenza l'obbligo di affiliazione alla previdenza
professionale.

4.4 La legge differenzia tra datori di lavoro affiliati (art. 11 LPP) e non
affiliati (art. 12 LPP). Nel caso di specie la Supra dispone di un istituto
di previdenza registrato. Non si è pertanto in presenza di un caso di
applicazione dell'art. 12 LPP.

4.4.1 Nell'ambito regolato dall'art. 12 LPP - giusta il quale i salariati o i
loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche se il datore di
lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza, queste
prestazioni essendo effettuate dall'istituto collettore -, in presenza di
pretese sorte prima dell'affiliazione forzata, l'istituto collettore versa,
sulla base del guadagno assicurato e degli accrediti di vecchiaia, le dovute
prestazioni a partire dall'assoggettamento obbligatorio, quindi anche a
distanza di oltre cinque anni. In tale contesto il Tribunale federale ha
dichiarato imprescrittibile il principio dell'affiliazione forzata (RSAS 1998
pag. 381). In DTF 127 V 318 il Tribunale federale delle assicurazioni si è
allineato alla valutazione del Tribunale federale. Per il resto ha stabilito
che i contributi diventano esigibili con la crescita in giudicato
dell'affiliazione forzata e che solo a partire da questo momento comincia a
decorrere il termine di prescrizione (RSAS 1994 pag. 388).

4.4.2  La garanzia delle prestazioni sancita dall'art. 12 LPP vale anche
nell'ambito dell'art. 11 LPP, come si evince chiaramente dai lavori
preparatori della legge. L'affiliazione a un istituto di previdenza
riconosciuto costituisce uno dei capisaldi essenziali della previdenza
professionale. Il Messaggio del Consiglio federale concernente la LPP del 19
dicembre 1975 stabilisce così fra l'altro che "non appena questo atto
giuridico (l'affiliazione di un datore di lavoro a un istituto di previdenza)
sarà stato eseguito dal datore di lavoro, tutti i lavoratori alle sue
dipendenze, in quanto essi adempiono le condizioni legali dell'età e del
salario annuo computabile, sono automaticamente assicurati. Questo risulta,
espressamente, dall'art. 10 capoverso 1. Non ha importanza che un datore di
lavoro abbia annunciato con ritardo l'uno o l'altro dei suoi lavoratori
dipendenti all'istituto di previdenza, o abbia omesso di pagare i contributi
dovuti. Malgrado questi difetti, al verificarsi di un evento assicurato i
beneficiari riceveranno ugualmente le prestazioni" (FF 1976 I 166).

Questa concezione non trova per contro espressione nella LAVS, in cui il
mancato versamento di contributi determina lacune contributive e di
conseguenza pure riduzioni delle prestazioni.

4.5 Per l'art. 10 OPP 2 il datore di lavoro deve annunciare all'istituto di
previdenza tutti i salariati sottoposti all'assicurazione obbligatoria.
Questo obbligo di annuncio è paragonabile all'obbligo di affiliazione.

4.6 Nella fattispecie concreta, dinanzi al Tribunale federale delle
assicurazioni non è più contestato il fatto che M.________ dovesse essere
assicurato, sin dal 1994, presso l'istituto di previdenza LPP della Supra.
L'obbligo assicurativo era per contro ancora contestato in sede giudiziaria
cantonale.

La presente vertenza si accomuna pertanto a quella giudicata dallo stesso
Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza riassunta in RSAS 2002
pag. 510 (sentenza del 9 agosto 2001 in re H., B 26/99), in cui litigioso era
lo statuto di contribuente all'AVS e in cui questa Corte ha stabilito che se
esso viene accertato soltanto a posteriori mediante decisione o pronuncia
giudiziaria e se, su tale base, la persona interessata viene assoggettata
all'obbligo assicurativo secondo la LPP, i contributi dovuti in forza
dell'art. 66 LPP diventano esigibili al più presto con la crescita in
giudicato della decisione concernente lo statuto contributivo. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha infatti ritenuto la situazione assimilabile a
quella riscontrabile in caso di affiliazione forzata di un datore di lavoro a
un istituto di previdenza, atteso che in tale evenienza il termine di
prescrizione per i contributi degli anni precedenti comincia a decorrere solo
a partire dalla crescita in giudicato dell'affiliazione forzata (RSAS 1994
pag. 388).

4.7  Come detto, la presente fattispecie non si distanzia sensibilmente da
quella sottoposta a giudizio in RSAS 2002 pag. 510, né vi sono impellenti
motivi per rivedere quest'ultima giurisprudenza.

Nel rinviare agli art. 129 a 142 CO, l'art. 41 LPP fa dipendere l'inizio
della prescrizione dall'esigibilità del credito contributivo. Orbene, il
credito contributivo può diventare esigibile solo se il lavoratore è stato
correttamente annunciato all'istituto di previdenza. Solo a partire da tale
momento l'istituto di previdenza può, sulla base del guadagno annunciato,
conteggiare e addebitare i contributi. Per il resto non è ravvisabile un
comportamento manifestamente abusivo da parte dell'assicurato resistente
(art. 2 cpv. 2 CC). La giurisprudenza pubblicata in RSAS 2002 pag. 510 deve
pertanto potersi applicare anche se, come si avvera in concreto, la
controversia a proposito dell'obbligo assicurativo riguarda il (ex) datore di
lavoro e il lavoratore. Per determinare l'inizio del termine di prescrizione
non può per contro semplicemente bastare la circostanza che il lavoratore
avrebbe dovuto essere assicurato.

4.8  In conclusione, si deve ritenere che il termine di prescrizione per i
crediti contributivi LPP maturati durante il periodo lavorativo dal
1° novembre 1994 al 31 dicembre 1998 non poteva cominciare a decorrere prima
della crescita in giudicato, su tale punto, della pronuncia cantonale
impugnata che ha stabilito il principio dell'assoggettamento all'obbligo
assicurativo LPP di M.________ in virtù dell'attività da lui svolta a titolo
principale, durante detto periodo, in favore della Cassa ricorrente. In tali
circostanze, le pretese dell'assicurato non sono prescritte e il ricorso
della Supra dev'essere respinto in quanto infondato.

5.
5.1 Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative
(art. 134 OG a contrario), la procedura è onerosa. Le spese giudiziarie, che
seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico della
Cassa ricorrente.

5.2 L'assicurato resistente chiede l'assegnazione di ripetibili. Sennonché
egli non è patrocinato e non ha pertanto, sebbene vincente in causa, diritto
a indennità di parte, non essendo adempiuti in concreto i particolari
requisiti cui il riconoscimento delle medesime è subordinato in tal caso
(cfr. DTF 110 V 82).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:

1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

2.
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'700.-, sono poste a carico
della Cassa malati Supra e saranno compensate con l'anticipo da essa
prestato.

3.
Non si assegnano indennità di parte.

4.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 1° settembre 2006

In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della Ia Camera:  Il Cancelliere: