Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Anklagekammer 8G.5/2004
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8G.5/2004 /bom

Sentenza del 23 marzo 2004
Camera d'accusa

Giudici federali Karlen, presidente,
Fonjallaz, vicepresidente, Marazzi,
cancelliere Garré.

X. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Olivier Corda,

contro

Ufficio dei giudici istruttori federali,
rue du Mont-Blanc 4, casella postale 1795,
1211 Ginevra,
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16,
6901 Lugano.

Istanza di designazione del foro.

Fatti:

A.
Con sentenza del 18 febbraio 2003 il Tribunale di Roma condannava X.________
ad una pena di 12 anni di reclusione e EUR 150'000.-- di multa, ritenendolo
colpevole di associazione con altre persone, anche residenti all'estero,
finalizzata al traffico illecito di stupefacenti sul territorio italiano e
estero, nonché di acquisto e importazione in Italia di 246 kg di cocaina
cloridrato pura; fatti relativi al periodo compreso tra il marzo 2001 ed il
21 gennaio 2002.

B.
Già in precedenza, il 27 febbraio 2002, il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC) aveva ordinato l'apertura di un'inchiesta di polizia
giudiziaria federale nei confronti dello stesso X.________ per sospetto di
riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). In seguito alle indagini preliminari
condotte in Svizzera è emerso che questi è titolare di una relazione bancaria
accesa il 9 agosto 2000 presso la Banca A.________ di Lugano, il cui saldo,
attualmente sotto sequestro conservatorio, è di fr. 1'377'873.--. Secondo
l'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI), che il 19 agosto 2003 su
richiesta del MPC ordinava l'apertura dell'istruzione preparatoria, tale
importo sarebbe stato trasferito dall'Italia in Svizzera e versato sulla
relazione citata in tre fasi: dapprima il 18 agosto 2000 tramite una ditta di
trasporto di valuta per un ammontare di EUR 870'307.-- ed in seguito, il 24
agosto e il 14 settembre 2000, direttamente dall'imputato in banconote da
500'000 lire italiane, contenute in una scatola vuota di un telefonino, per
un controvalore di EUR 438'988.-- e di EUR 325'367.--. Sempre secondo l'UGI
gli averi in questione potrebbero costituire il provento di traffici illeciti
di stupefacenti. Per quanto riguarda gli atti istruttori finora svolti
dall'UGI si segnalano l'interrogatorio dell'imputato mediante commissione
rogatoria internazionale, avvenuto il 2 dicembre 2003, nonché
l'interrogatorio di due testi il 22 ed il 23 gennaio 2004.

C.
Il 27 novembre 2003 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza 18
febbraio 2003 del Tribunale di Roma ed assolveva X.________ dal reato
associativo perché il reato non sussiste, eliminando quindi la relativa pena.
La pena per il reato restante, relativo all'acquisto ed all'importazione di
stupefacente, veniva fissata a 10 anni di reclusione e EUR 100'000.-- di
multa.

D.
Il patrocinatore in Svizzera di X.________, dopo essere stato ammesso il 19
dicembre 2003 a consultare per la prima volta gli atti del procedimento, ha
subito espresso all'UGI i suoi dubbi sull'esistenza di una competenza
federale in merito, mediante corrispondenza epistolare del 23 dicembre 2003 e
15 gennaio 2004. Il 19 gennaio 2004 ha quindi presentato istanza di
designazione del foro presso la Camera d'accusa del Tribunale federale. In
essa viene contestata la competenza federale nel procedimento penale pendente
e domandata la designazione del Ministero pubblico del Cantone Ticino quale
autorità competente, in quanto non sarebbero dati i presupposti
giurisdizionali dell'art. 340bis cpv. 1 lett. a CP. Nell'istanza vengono
prima di tutto formulate delle riflessioni di tipo costituzionale:
"Preliminarmente è d'uopo sottolineare che nella misura in cui deroga
significativamente al nostro ordinamento costituzionale istituendo una nuova
competenza federale in un ambito che da sempre è stato l'appannaggio dei
Cantoni in ossequio alla tradizionale distribuzione delle competenze nel
nostro Paese federalista, l'art. 340bis CP deve essere interpretato in modo
conforme alla Costituzione, quindi restrittivamente” (istanza pag. 5 e seg.).
Poste queste premesse, l'instante enuclea due quesiti fondamentali da
prendere in esame, segnatamente se sussistano elementi indiziari tali da
permettere di ipotizzare la punibilità in Svizzera di X.________ per il reato
di organizzazione criminale ex art. 260ter CP (istanza pag. 6 e segg.) oppure
per il reato di riciclaggio di denaro ex art. 305bis CP (istanza pag. 8 e
seg.). Per quanto riguarda il reato di organizzazione criminale, l'esistenza
di indizi in merito viene negata con richiamo alla sentenza della Corte
d'appello di Roma, che lo ha prosciolto dal reato associativo, ed in
considerazione del fatto che neppure l'UGI sostiene esplicitamente tale
ipotesi nella sua ordinanza di apertura. Per quanto concerne il reato di
riciclaggio, l'instante rileva come in simili casi la competenza federale
presuppone che tale reato sia stato commesso prevalentemente all'estero (art.
340bis cpv. 1 lett. a CP), circostanza non adempiuta nella fattispecie visto
che "nell'ipotesi (denegata e proprio per questo oggetto di istruttoria) in
cui vi sia stato riciclaggio di denaro, il reato si sarebbe interamente
consumato nel territorio del Cantone Ticino ove l'accusato ha importato e
depositato su dei conti bancari gli importi di cui l'accusa ipotizza che
provengano da attività penalmente reprensibili” (istanza pag. 8). Egli
conclude quindi, dopo avere ricordato anche tutta una serie di inconvenienti
pratici derivanti dal fatto che l'istruzione avvenga a livello federale e non
cantonale, che non sono dati in alcun modo i presupposti dell'art. 340bis
cpv. 1 lett. a CP per cui non vi è competenza giurisdizionale federale bensì
cantonale.

E.
Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2004 l'UGI premette che l'istruzione
preparatoria concerne esclusivamente e allo stadio attuale il reato di
riciclaggio di denaro. Dopo una sintetica esposizione delle coordinate
fondamentali dell'inchiesta ed alcune considerazioni di natura interpretativa
sulle norme di pertinenza, sottolinea quanto segue:
"Al momento dell'apertura dell'istruzione preparatoria l'ipotesi di
riciclaggio a carico dell'imputato si inscriveva nell'ambito di elementi
indiziari, descritti tra l'altro nella sentenza di condanna italiana di prima
istanza del 18 febbraio 2003, secondo i quali l'interessato avrebbe avuto
contatti con persone, in particolare cittadini colombiani, presumibilmente
implicati in un traffico internazionale di stupefacenti. Tali contatti,
sempre secondo la sentenza citata, avrebbero potuto risalire già al 1999. Vi
era quindi ancora spazio, rispettando il principio ne bis in idem, per
istruire a livello federale su questi elementi di aspetto prevalentemente
estero ed indagare sull'ipotesi di riciclaggio antecedente al periodo penale
oggetto della condanna, ipotesi congiunta con la possibile estensione
dell'istruzione a un contesto di organizzazione criminale” (osservazioni pag.
3).
Alle qui descritte circostanze iniziali dell'inchiesta l'UGI contrappone
quindi la situazione attuale, a fronte della superveniente sentenza in
appello che ha prosciolto l'imputato dal reato associativo, e conclude che
attualmente l'ipotesi di estensione dell'istruzione a un contesto di
organizzazione criminale appare alquanto compromessa, per cui il margine di
manovra dell'istruzione nell'ambito di una competenza federale è decisamente
più ristretto. Per quanto riguarda il possibile esito del procedimento
aggiunge infine che esso potrebbe sfociare, nel migliore dei casi, in una
decisione di confisca degli averi sotto sequestro in Svizzera. Per questi
motivi l'UGI si rimette eccezionalmente al giudizio della Camera d'accusa sul
merito dell'istanza.

F.
Nella sua risposta del 2 febbraio 2004 il Ministero pubblico del Cantone
Ticino postula la reiezione dell'istanza affermando che non si può escludere
la natura internazionale del riciclaggio in esame e ricordando che il MPC
aprirà presto a Lugano degli uffici per cui dovrebbero così risolversi i
problemi di ordine pratico che preoccupano il patrocinatore dell'instante.

G.
Mediante risposta del 4 febbraio 2004 il MPC domanda di respingere l'istanza
nella misura della sua ammissibilità. Contestata viene anzitutto la
tempestività del gravame. Il MPC sottolinea come l'indagato abbia avuto una
prima conoscenza della procedura e delle imputazioni mosse nei suoi confronti
in occasione di un suo interrogatorio svoltosi a Roma per via rogatoriale il
16 aprile 2003, per cui non avendo egli presentato entro un termine
ragionevole la propria istanza di designazione di foro, tale facoltà deve
essere ritenuta decaduta (risposta pag. 2). L'istanza avrebbe inoltre fini
dilatori e perlustrativi, non meritori di tutela (risposta pag. 2 e seg.).
Nel merito viene rilevato come la competenza federale si fondi sull'art.
340bis cpv. 1 lett. a CP ipotizzando per il momento la realizzazione da parte
dell'imputato del reato di riciclaggio di denaro in relazione al traffico di
stupefacenti nel quadro di un'organizzazione criminale, con la generazione
all'estero di ingenti valori patrimoniali di origine criminale. Il
riciclaggio sarebbe inoltre stato realizzato in maniera preponderante
all'estero (risposta pag. 4).

H.
Nella sua replica del 20 febbraio 2004 l'instante riafferma, in risposta alle
osservazioni del MPC, la tempestività del proprio gravame facendo notare come
non poteva seriamente contestare il foro prima che il suo patrocinatore
potesse acquisire la conoscenza degli atti di procedura e pertanto verificare
la natura dei fatti a lui rimproverati (replica pag. 3). Viene quindi
respinta l'accusa di perseguire scopi dilatori e perlustrativi sottolineando
la legittimità costituzionale e procedurale di portare il foro in Ticino
(replica pag. 4). Nel merito l'instante ricorda come già nel febbraio 2002 il
MPC avesse espressamente riservato a un ulteriore approfondimento la
questione della competenza. Per quanto riguarda la presunta appartenenza a
un'organizzazione criminale essa non sarebbe desumibile da nessun elemento
istruttorio e contrasterebbe contro le stesse evidenze processuali emerse in
Italia. Viene altresì ribadito come l'istruttoria verta su un presunto
riciclaggio consumatosi in Svizzera e non all'estero (replica pag. 5 e seg.).
Delle osservazioni dell'UGI vengono invece elogiate la coerenza e
l'equidistanza, prendendo atto che esse aderiscono nelle grandi linee alle
tesi dell'istanza (replica pag. 7). Infine al Ministero pubblico ticinese
l'instante replica che non vi sono agli atti elementi che permettano di
concludere che il denaro, nell'ipotesi accusatoria, provenga da un Paese
diverso dall'Italia o sia riconducibile a una organizzazione criminale,
mentre il solo fatto che il reato antecedente sia stato commesso all'estero
non è sufficiente per determinare la competenza federale. Infine viene
contestata la rilevanza pratica del fatto che il MPC intenda aprire uffici a
Lugano, ritenuto come il procedimento è attualmente in mano all'UGI e non al
MPC.

Diritto:

1.
1.1 La Camera d'accusa del Tribunale federale decide in merito a
contestazioni tra procuratore generale della Confederazione e autorità
cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di
indagine nei casi di criminalità economica e criminalità organizzata ai sensi
dell'art. 340bis CP (art. 260 PP). In applicazione analogica di quanto
previsto all'art. 264 PP per i conflitti intercantonali, l'accusato
rispettivamente l'imputato sono legittimati ad introdurre istanze di
designazione di foro in materia di conflitti giurisdizionali fra
Confederazione e Cantoni (DTF 128 IV 225 consid. 2.3 pag. 229).

1.2 Questo tipo di istanza, pur non soggiacendo a precisi termini di reclamo,
deve venire proposta entro un ragionevole lasso di tempo a partire dal
momento in cui l'interessato ha preso conoscenza degli elementi necessari per
formulare l'istanza stessa (DTF 120 IV 146 consid. 1 pag. 150). Nella
fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dal MPC, tale momento si è
concretizzato soltanto il 19 dicembre 2003, ovvero quando il patrocinatore
dell'instante ha potuto per la prima volta esaminare gli atti, venendo così a
disporre dei necessari elementi per valutare con cognizione di causa la
questione giurisdizionale. In questo senso l'istanza, datata 19 gennaio 2004
e preceduta da un puntuale scambio epistolare con l'UGI, è stata inoltrata
entro un ragionevole lasso di tempo per cui risulta senz'altro tempestiva.
Nella sua veste di imputato, l'instante è inoltre legittimato a proporre tale
istanza senza ulteriori condizioni - con l'eccezione del divieto dell'abuso
di diritto di cui qui tuttavia non sono assolutamente dati gli estremi - per
cui le affermazioni del MPC in merito a presunte intenzioni esplorative o
dilatorie, rispettivamente quelle del Ministero pubblico ticinese sugli
interessi più pratici che giuridici a spostare l'istruttoria in Ticino, non
hanno nessuna pertinenza nel caso concreto. Per questi motivi l'istanza è
ammissibile.

2.
2.1 Secondo giurisprudenza costante, il foro non dipende dai reati che
saranno posti finalmente a carico dell'imputato bensì da quelli che possono
entrare in linea di conto in base allo stato degli atti nel momento in cui la
Camera di accusa del Tribunale federale statuisce (DTF 113 IV 108 consid. 1;
112 IV 63 consid. 2 e rinvii).

2.2 Nella fattispecie risulta che il procedimento penale nei confronti
dell'instante è stato aperto esclusivamente per il reato di riciclaggio di
denaro (art. 305bis CP). In base alla nuova normativa recentemente introdotta
per migliorare l'efficienza e la legalità nel procedimento penale, in vigore
dal primo gennaio 2002, tale reato è sottoposto alla giurisdizione federale a
condizione di essere stato commesso prevalentemente all'estero (art. 340bis
cpv. 1 lett. a CP), oppure in più Cantoni senza un riferimento prevalente in
uno di essi (art. 340bis cpv. 1 lett. b CP). Quest'ultima variante può qui
venire esclusa, visto che l'istruttoria in esame non ha portata
intercantonale ma transfrontaliera. Si pone dunque la questione di sapere se,
allo stato attuale delle indagini, l'ipotesi di riciclaggio di denaro mossa a
carico dell'imputato si riferisca ad un reato commesso prevalentemente
all'estero. Prima di rispondere a tale quesito va tuttavia risolto un
problema interpretativo di base, posto dallo scarto esistente tra le
differenti versioni linguistiche del testo di legge. Se nel testo francese,
non molto diversamente da quello italiano, si parla di reato commesso "pour
une part prépondérante à l'étranger”, nella versione tedesca si legge invece
che il reato deve essere commesso "zu einem wesentlichen Teil im Ausland”. Si
tratta di divergenze che vanno affrontate secondo i normali canoni di
metodologia giuridica, onde appurare, al di là del significato puramente
letterale del testo, quale sia l'interpretazione più vicina alla volontà del
legislatore (DTF 129 I 402 consid. 3; Pio Caroni, Einleitungstitel des
Zivilgesetzbuches, Berna/Francoforte s.M. 1996, pag. 104 e segg.). A questo
proposito è necessario richiamarsi a quella che è l'idea guida della recente
riforma legislativa, ovvero l'intento di migliorare l'efficienza e le
caratteristiche dello Stato di diritto in sede di perseguimento penale, di
fronte alle nuove forme di criminalità, segnatamente quella organizzata, il
riciclaggio di denaro, nonché determinati generi di criminalità economica (v.
FF 1998 pag. 1096). Nel dubbio occorre dunque scegliere l'interpretazione che
permette di operare in maniera più efficace contro questo tipo di
criminalità, tenendo conto delle risorse disponibili (Felix Bänziger/Luc
Leimgruber, Das neue Engagement des Bundes in der Strafverfolgung.
Kurzkommentar zur "Effizienzvorlage”, Berna 2001, n. 59 ad art. 340bis CP).
In quest'ottica il concetto di parte preponderante rispettivamente di parte
importante del reato va interpretato non in termini quantitativi o peggio
ancora contabili ma in termini qualitativi. Il reato è dunque da considerarsi
commesso prevalentemente all'estero se la componente estera raggiunge una
massa critica tale per cui i nuovi strumenti d'indagine messi a disposizione
della Confederazione si rivelano più adatti, rispetto a quelli cantonali,
nella prospettiva di un'efficiente repressione del crimine. Questo a
prescindere dalle riserve di natura federalista mosse dall'instante, le quali
non hanno qui alcun peso, considerato come le norme penali e procedurali in
esame hanno una solida base costituzionale già ben evidenziata dal Consiglio
federale nel proprio Messaggio al Parlamento (FF 1998 pag. 1131 e seg.).
2.3 Alla luce di queste premesse interpretative va quindi esaminato se nel
caso in esame siano date le condizioni poste dall'art. 340bis cpv. 1 lett. a
CP richiamato l'art. 305bis CP.

2.4 Considerato lo stato attuale degli atti, tenuto conto del tenore della
sentenza 27 novembre 2003 della Corte di Appello di Roma e delle lineari
considerazioni dello stesso GI titolare dell'istruttoria, gli elementi
indiziari, che lasciavano presagire l'esistenza di un'ampia rete di contatti
internazionali di tipo criminale attorno all'imputato, si sono decisamente
rarefatti. D'altro canto le affermazioni del MPC in merito all'eventualità
che il denaro contante giunto in Svizzera "abbia subito altre "lavature”
all'estero siccome riferito ad organizzazioni criminali attive all'estero”
(replica pag. 4) rappresentano delle ipotesi investigative, di cui si fatica
a intravedere il benché minimo riscontro indiziario, visto che nemmeno l'UGI
ventila più ipotesi simili. In questo senso se gli elementi oggi disponibili
permettono certo di ipotizzare l'esistenza di una operazione di riciclaggio,
essa sarebbe comunque limitata ai tre episodi sopra descritti (v. punto B sub
Fatti), e sarebbe dunque di portata esclusivamente svizzera. Non vi sono
invece indizi sufficienti per supporre che il reato ipotizzato sia stato
commesso anche in minima parte all'estero. Determinante è infatti il reato di
riciclaggio in quanto tale e non l'antefatto da cui proviene il denaro
incriminato (Bänziger/ Leimgruber, op.cit., n. 55 ad art. 340bis CP). Nel
caso concreto dunque le premesse interpretative enunciate sopra al consid.
2.2, risultano di facile applicazione, visto che il reato ipotizzato non
sarebbe commesso nemmeno in parte all'estero, per cui non si pone la
questione di sapere se il reato sia o meno perfezionato prevalentemente
all'estero. In tal senso i requisiti di legge per fondare una giurisdizione
federale non sono più adempiuti. Tale competenza era certamente data
all'inizio dell'inchiesta, per cui hanno agito correttamente il MPC e l'UGI
ritenendosi competenti in quel primo frangente. Oggi le circostanze sono però
radicalmente cambiate ed urge tenerne conto, pur salvaguardando le esigenze
di celerità ed efficacia del procedimento penale (DTF 120 IV 282 consid. 3a
pag. 286). A questo proposito va comunque rilevato come le autorità federali
hanno finora condotto un numero piuttosto limitato di atti istruttori, per
cui il trasferimento potrebbe essere effettuato senza grossi inconvenienti.
Altro discorso varrebbe se il procedimento si trovasse in una fase più
avanzata, per cui, sempre nello spirito che guida l'intera riforma
legislativa, andrebbe verificato se non sia più opportuno, per ragioni di
efficienza e celerità procedurale, mantenere il foro presso l'autorità che ha
avviato l'inchiesta (DTF 128 IV 225 consid. 3.5). Come già in ambito
intercantonale il trasferimento di foro deve rimanere in effetti l'eccezione
e può venire effettuato solo in presenza di motivi importanti (DTF 120 IV 282
consid. 3a; 107 IV 158 consid. 1 e rinvii), come per esempio di fronte a
fatti nuovi (DTF 72 IV 39 consid. 1). Fatti nuovi qui indubbiamente dati in
considerazione del contenuto della più volte citata sentenza della Corte
d'appello di Roma. Tale sentenza è di grande rilevanza per il prosieguo
dell'istruttoria, visto che, per ammissione dello stesso UGI, ridimensiona in
maniera decisiva la portata internazionale dell'inchiesta. Con riferimento
all'ipotesi di riciclaggio viene difatti a cadere il necessario appiglio
giurisdizionale con l'estero per cui, cessante ratione, non si giustifica che
il procedimento rimanga di competenza federale.

2.5 Da tutto ciò discende che l'istanza è da accogliere, per cui il
procedimento è attribuito al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

3.
Visto questo esito processuale non si prelevano spese (art. 156 cpv. 2 OG
richiamato l'art. 245 PP). L'instante, quale parte vincente, ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG) che viene fissata a fr.
1'500.-- e viene sopportata dalla cassa del Tribunale federale.

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
L'istanza è accolta. Di conseguenza il procedimento è attribuito al Ministero
pubblico del Cantone Ticino.

2.
Si prescinde dalla riscossione di spese.

3.
La cassa del Tribunale federale verserà l‘ammontare totale di fr. 1‘500.--
all'instante a titolo di ripetibili.

4.
Comunicazione all'instante, all'Ufficio dei giudici istruttori federali, al
Ministero pubblico della Confederazione e al Ministero pubblico del Cantone
Ticino.

Losanna, 23 marzo 2004

In nome della Camera d'accusa
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: