Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.74/2004
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7B.74/2004 /bom

Sentenza del 30 aprile 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

X. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

stato di riparto,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 1° aprile 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito del fallimento di X.________, la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza, ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un ricorso del 18
dicembre 2003 presentato dal fallito contro il calcolo degli interessi negli
stati di ripartizione. L'autorità di vigilanza ha reputato tardiva la censura
del fallito, secondo cui non sono stati calcolati degli interessi semplici,
ma composti: la critica andava formulata entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione degli elenchi oneri su cui sono fondati gli stati di
ripartizione contestati, poiché fatti salvi casi che non si verificano in
concreto, la graduatoria (di cui fanno pure parte gli elenchi oneri) non può
essere modificata in sede di riparto. Sempre secondo i giudici cantonali, il
predetto termine di 10 giorni è scaduto al più tardi il 27 gennaio 2003. A
titolo abbondanziale, essi hanno tuttavia esaminato alcuni elenchi oneri,
giungendo alla conclusione che non pare che gli interessi siano stati
calcolati in modo composto.

2.
Con ricorso 14 aprile 2004 X.________ chiede al Tribunale federale di
annullare la decisione dell'autorità di vigilanza e di ordinarle di
controllare l'operato dell'amministratrice del fallimento nonché di
rettificare il calcolo degli interessi. Lamenta che l'autorità di vigilanza
non ha mai esaminato i fatti esposti nei suoi precedenti ricorsi, che gli
elenchi oneri erano fin dall'inizio sbagliati e che l'amministratrice del
fallimento non ha rispettato le sentenze dell'autorità di vigilanza. Contesta
poi che gli elenchi oneri esaminati nella sentenza 1° aprile 2004 siano
esatti ed afferma di non aver mai ricevuto una serie di elenchi oneri con i
risultati degli incanti.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

3.
La decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al
Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione per violazione del
diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione,
come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento (art. 19 cpv. 1 LEF). Giusta
l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della
decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di
diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione. Non sono
ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che
avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.
Nella fattispecie il ricorrente non contesta che l'unica censura formulata
nella sede cantonale e concernente il calcolo degli interessi negli stati di
riparto fondati sugli elenchi oneri sia tardiva. In queste circostanze il
calcolo degli interessi proposto nella sede federale non può essere esaminato
e si rivela inutile. Per il resto, il ricorrente solleva argomenti che non
sono stati sottoposti all'autorità cantonale o che si rivelano tardivi. Fra i
primi rientrano i rimproveri mossi all'amministratrice del fallimento di non
attenersi alle decisioni dell'autorità di vigilanza o di non avergli
trasmesso dei documenti. Tardiva risulta invece la censura secondo cui
l'autorità di vigilanza avrebbe sorvolato le critiche da lui formulate contro
la graduatoria nei suoi precedenti ricorsi.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si
preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione al ricorrente, all'amministratrice speciale del suo fallimento
e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 30 aprile 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: