Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.245/2004
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7B.245/2004 /viz

Sentenza del 22 dicembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rinaldo Maderni,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

sospensione dell'esecuzione,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
25 novembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
La banca X.________ ha escusso B.A.________ sia con un'esecuzione in via di
realizzazione del pegno immobiliare (n. xxx), sia con due esecuzioni in via
di pignoramento (n. yyy e zzz), fondate su vaglia cambiari avallati dal
debitore.

2.
Il 25 novembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato
irricevibile un ricorso con cui A.A.________ chiedeva la sospensione delle
predette due esecuzioni in via di pignoramento fino a che l'opposizione
interposta all'esecuzione n. xxx non sia stata definitivamente rigettata.
L'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'insorgente, moglie dell'escusso,
non era legittimata a ricorrere perché non è parte nel procedimento e non
dispone di alcun interesse degno di protezione. A titolo abbondanziale ha
ricordato che l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare e
quelle in via di pignoramento sono indipendenti, motivo per cui l'eventuale
impossibilità di poter continuare la prima non influenza la sorte delle altre
due esecuzioni. L'autorità di vigilanza ha altresì rilevato che la tesi
ricorsuale non veniva suffragata dalla citazione di una qualsiasi norma di
legge.

3.
Con ricorso 10 dicembre 2004 A.A.________ chiede al Tribunale federale,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza
dell'autorità di vigilanza e di riformarla nel senso che le esecuzioni n. yyy
e n. zzz siano sospese fino al rigetto definitivo dell'opposizione interposta
all'esecuzione n. xxx e che le domande di realizzazione emesse nelle prime
due esecuzioni siano annullate. Afferma che sebbene le tre esecuzioni siano
indipendenti, esse sono collegate perché promosse dal medesimo creditore,
perché "i due crediti si coprono in buona parte", perché debitore è sempre il
marito della ricorrente e perché l'oggetto pignorato è sempre il medesimo
fondo su cui sorge l'abitazione coniugale. Sempre secondo la ricorrente, se
la sentenza con cui il Pretore aveva respinto l'istanza di rigetto
dell'opposizione nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno verrà
confermata anche dalle "istanze superiori" vi sarà un ribaltamento della
situazione. Ella sarebbe inoltre legittimata a mettere in atto ogni mezzo per
salvare l'abitazione coniugale e quindi anche a presentare un ricorso. A suo
dire vi sarebbero pure ragioni pratiche che deporrebbero per una sospensione:
qualora l'esecuzione in via di realizzazione del pegno dovesse venire
annullata, la banca dovrebbe restituire le cartelle ipotecarie al marito e si
creerebbe, nell'eventualità di una realizzazione del fondo, una situazione
paradossale.

4.
La realizzazione di un fondo può unicamente essere differita se sono
adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge (vedi ad esempio i
combinati art. 143a e 123 LEF o l'art. 141 LEF), atteso che la LEF contiene
precisi termini entro i quali l'ufficio di esecuzione deve procedere ai
pubblici incanti (art. 133 LEF). In concreto, la ricorrente non si prevale di
alcuna possibilità di differimento prevista dalla legge, ma sostiene che le
tre esecuzioni sarebbero collegate e fa dipendere la continuazione delle
esecuzioni in via di pignoramento dall'ottenimento del rigetto
dell'opposizione interposta nell'ambito dell'esecuzione in via di
realizzazione del pegno. Così facendo ella misconosce che ogni esecuzione
segue il suo corso ed è indipendente da eventuali altre esecuzioni, siano
esse promosse dal medesimo o da un altro creditore. In queste circostanze,
atteso che la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata appare di
primo acchito ineccepibile, non occorre esaminare le critiche dirette contro
l'argomentazione principale della decisione cantonale, che nega la
legittimazione ricorsuale della qui ricorrente.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, che rasenta la temerarietà,
risulta manifestamente infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del
gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva
tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al debitore (B.A.________),
alla controparte (banca X.________), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 22 dicembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: