Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.243/2004
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7B.243/2004 /biz

Sentenza del 16 febbraio 2005
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. dott. X.________,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

stato di ripartizione,

ricorso LEF contro la sentenza emanata il 4 novembre 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità
di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
1.1 L'impresa G.________ aveva istallato in diverse case di abitazione un
sistema di riscaldamento rivelatosi gravemente difettoso. La compagnia presso
la quale tale impresa era assicurata per la responsabilità civile fino
all'importo di fr. 2'000'000.-- ha risarcito per l'importo complessivo di fr.
1'956'000.-- tutti i committenti dell'impianto difettoso, tranne A.________,
B.________, C.________, D.________ e E.________.

1.2 La G.________ è fallita il 4 agosto 1999 e il 22 febbraio 2001 il
predetto assicuratore ha versato sul conto dell'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Blenio, che amministra il fallimento, l'importo residuo di fr.
44'000.--.

La seconda assemblea dei creditori ha chiesto all'amministrazione del
fallimento di incaricare l'avv. X.________ di contattare "per eventuali
transazioni" il menzionato assicuratore, il quale ha poi versato un ulteriore
importo di fr. 138'000.-- sul conto del predetto legale. Quest'ultimo,
A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ sono invano
insorti all'autorità di vigilanza contro l'ordine impartito
dall'amministrazione del fallimento di riversare tale importo sul conto
dell'Ufficio.

1.3 Il 17 settembre 2004 l'Ufficio ha depositato lo stato di ripartizione, in
cui gli unici creditori collocati in terza classe che non risultavano
integralmente perdenti erano A.________, B.________, C.________, D.________ e
E.________.

2.
Con sentenza 4 novembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
accolto un ricorso presentato dal creditore F.________, ha annullato il
predetto stato di ripartizione e ha ordinato all'Ufficio di allestirne uno
nuovo sulla base degli art. 261 LEF e 85 RUF. Ha reputato che l'art. 60 cpv.
1 LCA conferisce al terzo danneggiato unicamente un diritto di pegno e non un
diritto di distrazione. Poiché A.________, B.________, C.________, D.________
e E.________ non avevano notificato le loro pretese quali crediti garantiti
da pegno manuale ed erano semplicemente collocati in terza classe, l'importo
incassato dall'assicuratore non avrebbe potuto essere unicamente distribuito
fra questi cinque creditori, ma avrebbe dovuto essere ripartito fra tutti i
creditori chirografari conformemente alla graduatoria ed in applicazione
dell'art. 85 RUF.

3.
3.1 A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ sono insorti
alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con
ricorso del 14 novembre 2004, postulando la riforma della decisione 4
novembre 2004 dell'autorità di vigilanza nel senso che il ricorso di
F.________ sia respinto. Affermano innanzi tutto che non è possibile
rimproverar loro di non aver menzionato un pegno nella notifica dei loro
crediti né di non aver contestato la graduatoria, perché a quel momento non
sarebbe esistita alcuna pretesa nei confronti dell'assicuratore, il quale
aveva comunicato di aver già esaurito il limite di copertura risarcendo altri
danneggiati, e perché hanno scoperto l'importo di fr. 44'000.-- unicamente in
occasione della seconda assemblea dei creditori. L'autorità di vigilanza non
avrebbe inoltre tenuto conto del fatto che l'assicuratore avrebbe pagato
l'importo di fr. 138'000.-- senza avere alcun obbligo legale e parecchio
tempo dopo lo scadere del termine per contestare la graduatoria. Tale
versamento sarebbe altresì stato effettuato al patrocinatore dei ricorrenti
in loro esclusivo favore. Sostengono poi che la massa non è né proprietaria
né possessore, ma unicamente depositaria della somma di fr. 138'000.--.
Sempre a mente dei ricorrenti, la massa dovrebbe restituire loro l'importo di
fr. 138'000.-- anche perché l'assicuratore avrebbe potuto pagar loro
direttamente tale indennità senza il consenso della massa. Essi avrebbero
pure diritto all'importo di fr. 44'000.--, poiché avrebbero scoperto tale
somma solo dopo che il termine per contestare la graduatoria era scaduto e
perché la prima occasione per rivendicare tale importo sarebbe nata con lo
stato di riparto, in cui è però stato riconosciuto il loro diritto su tale
somma. Concludono il rimedio invocando una violazione dell'art. 197 LEF,
affermando che gli importi in discussione non spettavano al debitore al
momento del fallimento e non potevano quindi essere inclusi nella massa.

3.2 Trasmettendo al Tribunale federale il ricorso con l'incarto unicamente il
13 dicembre 2004, l'autorità di vigilanza non ha manifestamente rispettato il
termine di cinque giorni previsto per tale operazione dall'art. 80 cpv. 1 OG.

3.3 Con osservazioni del 20 dicembre 2004 l'Ufficio propone l'accoglimento
del ricorso, mentre con risposta 30 dicembre 2004 F.________ postula la
reiezione del gravame. Gli altri creditori hanno rinunciato a presentare,
rispettivamente non hanno presentato una risposta.

4.
4.1
4.1.1Pur contestando formalmente la procedura adottata dagli organi del
fallimento, rispettivamente la decisione con cui l'autorità di vigilanza la
corregge parzialmente, i ricorrenti intendono in realtà ottenere l'importo di
fr. 182'000.-- perché ritengono che l'assicuratore per la responsabilità
civile della fallita lo abbia versato - in gran parte volontariamente - a
loro esclusivo favore per indennizzarli dei danni subiti. Tale importo è
tuttavia pure rivendicato dalla massa fallimentare, la quale - durante la
seconda assemblea dei creditori - aveva segnatamente incaricato il
patrocinatore dei qui ricorrenti di intavolare trattative per eventuali
transazioni con il predetto assicuratore. Trattasi pertanto, alla luce
dell'argomento sollevato dall'impugnativa, di un litigio concernente la
titolarità di un credito, reclamato sia dalla massa fallimentare che dai
ricorrenti, nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile
della fallita, e cioè di una questione di merito, che esula dalla competenza
delle autorità dell'esecuzione forzata e la cui decisione definitiva spetta
al giudice civile (DTF 90 III 90 consid. 1 con rinvii).

4.1.2 I ricorrenti sembrano altresì eccepire il modo in cui l'importo di fr.
138'000.-- è giunto sul conto dell'Ufficio. Una siffatta lamentela è tardiva,
ricordato che i ricorrenti non hanno impugnato nel termine di 10 giorni la
decisione con cui l'autorità di vigilanza aveva confermato l'ordine dato al
patrocinatore dei ricorrenti di riversare tale importo all'Ufficio. A questo
stadio della procedura, i motivi per cui tale importo è stato corrisposto
all'Ufficio si rivelano del tutto irrilevanti; decisivo è unicamente il fatto
che i soldi contesi si trovano presso l'amministrazione del fallimento. Tale
circostanza fa sì che spetta ai ricorrenti convenire in giudizio la massa
(cfr. in tal senso la sentenza 7B.146/2002 del 5 settembre 2002 consid. 2.2,
in cui un terzo debitore aveva pagato alla massa, ignorando che il fallito
aveva ceduto il credito prima del fallimento). Quanto appena esposto pare del
resto pure essere noto ai ricorrenti, dal momento che dagli atti risulta
(art. 81 combinato con l'art. 64 cpv. 2 OG) che essi hanno presentato il 4
ottobre 2004 al Pretore di Blenio un'azione con cui chiedono il
riconoscimento del loro diritto sulla citata somma e il suo versamento.

4.1.3 Poiché il tema del ricorso in esame concerne la determinazione
dell'attivo del fallimento, si rivelano senza pertinenza le argomentazioni
riguardanti l'esistenza di un diritto di pegno, rispettivamente la
possibilità di farlo valere in sede di notifica dei crediti: l'insinuazione
dei crediti e la loro graduazione attengono infatti alla determinazione dei
passivi del fallimento (DTF 105 III 11 consid. 2 pag. 14).

4.2 Atteso che la questione inerente alla titolarità della pretesa fatta
valere con successo nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità
civile riguarda il merito e dev'essere decisa dal giudice civile (supra
consid. 4.1.1), l'Ufficio non poteva dirimere la controversia in sede di
stato di riparto. L'allestimento dello stato di riparto soggiace a ben
precise norme legali (art. 261 segg. LEF e art. 82 segg. RUF), peraltro
nemmeno contestate in concreto, che prescrivono di distribuire il ricavo
della realizzazione degli attivi, dedotte le spese, conformemente alla
graduatoria. Esse non prevedono per contro la possibilità di prendere in
considerazione gli asseriti desideri di attribuzione di coloro che hanno
versato, direttamente o indirettamente, soldi alla massa fallimentare.
L'autorità di vigilanza ha quindi correttamente annullato il contestato stato
di riparto e ordinato all'Ufficio di prepararne un altro sulla base della
normativa applicabile. Tuttavia, poiché lo stato di riparto definitivo
presuppone che la massa attiva sia stata stabilita in modo definitivo
(Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna
2003, § 48 margin. 1), l'Ufficio potrà, come espressamente previsto dall'art.
83 cpv. 1 RUF, unicamente compilarlo quando sarà liquidata la summenzionata
causa incoata presso la Pretura di Blenio.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF), né si
assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alle controparti, all'Ufficio
di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio e alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Losanna, 16 febbraio 2005

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: