Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.235/2004
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7B.235/2004 /viz

Sentenza del 27 gennaio 2005
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

aggiudicazione,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
19 novembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Al pubblico incanto del 5 agosto 2004 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno ha realizzato, ad istanza dell'Ufficio di esecuzione Dorneck, la
particella n. xxx RFD di Brissago di proprietà dell'escusso B.A.________. Il
fondo è stato aggiudicato a X.________ per fr. 301'000.--. L'oblatore ha
immediatamente corrisposto fr. 50'000.-- quale acconto. La rimanenza del
prezzo di vendita doveva, giusta le condizioni d'incanto, essere versata
entro 30 giorni, e cioè entro il 5 settembre 2004.
Il 13 ottobre 2004, ad istanza della creditrice ipotecaria A.A.________,
l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno ha annullato
l'aggiudicazione, perché l'acquirente ha pagato il saldo unicamente con
bonifico bancario del 10 settembre 2004, accreditato sul conto dell'Ufficio
il 16 settembre 2004.

2.
Con sentenza 19 novembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
accolto un ricorso presentato da X.________ e ha annullato la decisione
dell'Ufficio che annullava l'aggiudicazione del summenzionato fondo.
L'autorità di vigilanza, citando la DTF 128 III 468, ha ritenuto che indire
un nuovo incanto e restituire al ricorrente il prezzo di aggiudicazione
avrebbe contraddetto il senso e lo scopo degli art. 143 LEF e 63 RFF.

3.
Con ricorso del 2 dicembre 2004 A.A.________ postula l'annullamento della
sentenza dell'autorità di vigilanza e la conferma della decisione con cui
l'Ufficio aveva annullato l'aggiudicazione. Narrati i fatti, cita gli art.
143 cpv. 1 LEF e 63 cpv. 1 RFF e afferma che una proroga del termine di
pagamento sarebbe unicamente possibile se sono dati i restrittivi presupposti
previsti da quest'ultima norma. Censura la prassi secondo cui verrebbe di
fatto concessa una proroga fintanto che la decisione di revoca non sia stata
presa o fintanto che perdura l'effetto sospensivo accordato in virtù
dell'art. 36 LEF. Nemmeno i - secondo lei criticabili - principi richiamati
nella DTF 128 III 468 sarebbero applicabili al caso in esame, il quale
avrebbe una fattispecie completamente diversa da quella posta a fondamento
della sentenza pubblicata. In quest'ultima decisione vi sarebbe infatti stata
mora del creditore, mentre in concreto l'aggiudicatario non avrebbe avuto
alcun interesse legittimo per non pagare tempestivamente e avrebbe provveduto
ad effettuare il versamento solo dopo che la creditrice aveva già invitato
l'Ufficiale a revocare l'aggiudicazione.
Con risposte del 21, rispettivamente del 22 dicembre 2004 sia l'Ufficio di
esecuzione Dorneck che X.________ propongono la reiezione del ricorso.

4.
Giusta l'art. 143 cpv. 1 LEF, se il pagamento non è fatto nel termine
prescritto, l'aggiudicazione è revocata e l'ufficio di esecuzione ordina
immediatamente un nuovo incanto. L'art. 63 cpv. 1 RFF precisa che ove
l'aggiudicatario si trovi in mora col pagamento e le garanzie da esso
presentate non possano essere liquidate subito senza promuovere esecuzione o
causa, l'ufficio annullerà l'aggiudicazione e ordinerà senza indugio un nuovo
incanto alla stregua dell'art. 143 cpv. 1 LEF, a meno che tutti gli
interessati consentano ad una proroga del termine di pagamento.
L'annullamento dell'aggiudicazione sarà iscritto a verbale (art. 61) e
comunicato all'aggiudicatario.
Dal chiaro testo legale risulta innanzi tutto che l'aggiudicazione non decade
eo ipso con il mancato - tempestivo - pagamento del prezzo di aggiudicazione,
ma che l'ufficiale deve prendere una decisione di annullamento che iscrive a
verbale. La giurisprudenza attenua inoltre il rigore delle summenzionate
norme nei confronti dell'aggiudicatario, permettendo a quest'ultimo di pagare
fintanto che l'aggiudicazione non sia stata revocata (DTF 109 III 37 consid.
2b pag. 40; 75 III 11 consid. 3 pag. 14). In altre parole, una volta
effettuato il pagamento l'Ufficiale non può più annullare l'aggiudicazione.
Questo perché con tale pagamento si è realizzato lo scopo perseguito dalle
norme in discussione consistente, in sostanza e per quanto qui interessa, nel
soddisfare rapidamente i creditori con il provento della realizzazione (DTF
128 III 468 consid. 2.3). In concreto, a giusta ragione la ricorrente non
afferma che il versamento sia pervenuto all'Ufficio dopo l'annullamento
dell'aggiudicazione, ma pare lamentarsi del fatto che l'Ufficiale non abbia
immediatamente provveduto, dopo aver ricevuto una richiesta in tal senso, a
revocare l'aggiudicazione. Ora, nemmeno tale argomentazione soccorre la
ricorrente, atteso che la procedura ricorsuale prevista dalla LEF non
permette di semplicemente far accertare una - pretesa - violazione del dovere
di diligenza dell'Ufficiale (DTF 128 III 468 consid. 2.3; 120 III 107 consid.
2). Giova a tal proposito ricordare che contro l'asserita inattività di un
Ufficiale è in ogni tempo possibile inoltrare un ricorso per denegata o
ritardata giustizia all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 3 LEF).

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF),

né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (X.________, patrocinato
dall'avv. Carlo Maccanetti), a B.A.________, alla Banca Y.________,
all'Ufficio registri di Locarno, agli Uffici di esecuzione di Locarno e
Dornach, e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 27 gennaio 2005

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: