Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.230/2004
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7B.230/2004 /biz

Sentenza del 24 dicembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

sospensione delle esecuzioni,

ricorso LEF contro la decisione emanata l'11 novembre 2004 della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità
di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza, aveva invitato l'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Bellinzona a sospendere giusta l'art. 61 LEF le esecuzioni
promosse dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________ e a
fissare al debitore un breve termine per designarsi un rappresentante. Il 29
settembre 2004 l'Ufficio ha dato seguito a tale ingiunzione e ha sospeso, con
una decisione firmata da un cursore, fino al 30 ottobre 2004 le esecuzioni
avviate nei confronti del debitore, termine entro il quale l'escusso è pure
stato invitato a munirsi di un rappresentante.

2.
Con sentenza 11 novembre 2004 l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso
con cui il debitore lamentava che il funzionario che ha firmato il
summenzionato provvedimento non era abilitato a decidere la sospensione. Essa
ha reputato che il fatto che l'art. 61 LEF menzioni espressamente l'Ufficiale
non significa che questi debba adempiere personalmente l'incombenza prevista
da tale norma. Sempre a mente dell'autorità di vigilanza, il diritto
cantonale, a cui spetta disciplinare il diritto di firma, contiene una lacuna
che va colmata con l'uso prolungato ed interrotto, divenuto diritto
consuetudinario, che vuole che il singolo funzionario sia abilitato a firmare
gli atti che concernono la propria funzione. In concreto il supplente
Ufficiale avrebbe inoltre ratificato l'operato del cursore con le
osservazioni al ricorso. Ha infine osservato che né la LEF né le leggi
cantonali di applicazione prevedono la possibilità di citare il debitore ad
un preliminare colloquio informale o di far capo all'istituto della
mediazione.

3.
Con ricorso 25 novembre 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di
trasmettere per evasione "la causa in questione" ad un altro Ufficio di
esecuzione. Dopo aver rilevato che il suo ricorso in sede cantonale non era
del 21 ma del 2 ottobre 2004, ritiene che il Governo ticinese debba designare
una direzione ad interim all'Ufficio di Bellinzona, perché la carica di
Ufficiale è da tempo vacante. Afferma inoltre che il cursore non poteva
firmare autonomamente la decisione di sospensione, ma che questa avrebbe
dovuto essere firmata dal supplente Ufficiale e contesta che le osservazioni
di quest'ultimo al ricorso costituissero una ratifica dell'operato del
funzionario. Ritiene che il supplente Ufficiale avrebbe invece dovuto emanare
una nuova decisione da lui firmata. Termina indicando di aver inoltrato una
richiesta di mediazione visti gli sviluppi che tale disciplina ha avuto in
Ticino e di aver ritenuto opportuno un colloquio preliminare dopo la
pubblicazione di un articolo su un'associazione di magistrati svizzeri che si
occupano di mediazione.

4.
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF, la decisione dell'autorità cantonale superiore
di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro 10 giorni dalla
notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati
internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso
nell'apprezzamento. L'atto ricorsuale deve esporre in modo conciso le norme
di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la
violazione (art. 79 cpv. 1 OG). Un ricorso fondato sull'art. 19 LEF
presuppone inoltre un interesse attuale e concreto e non può essere inoltrato
per semplicemente far accertare l'irregolarità di un atto emanato da un
organo dell'esecuzione forzata (DTF 120 III 107 consid. 2). Giova infine
ricordare che la violazione di norme del diritto cantonale dev'essere fatta
valere con un ricorso di diritto pubblico (DTF 125 III 247 consid. 2).

In concreto il ricorrente non critica in alcun modo il contenuto della
decisione di sospensione, pretendendo ad esempio che la sospensione accordata
sia troppo breve, ma si limita, in sostanza, ad affermare che la decisione
doveva essere firmata dal supplente Ufficiale. Il ricorso pare quindi
esclusivamente volto a far accertare un' - asserita - irregolarità commessa
dall'Ufficio. Inoltre, il ricorrente non si prevale di una violazione del
diritto federale, atteso che egli pare condividere l'opinione dell'autorità
di vigilanza secondo cui compete al diritto cantonale disciplinare il diritto
di firma: nella direzione ad interim da lui proposta dovrebbe infatti pure
esservi un terzo funzionario, abilitato a firmare gli atti nei casi di
urgenza, preventivamente designato dal governo ticinese "nel rapporto delle
deleghe". Anche per quanto attiene al rifiuto di procedere ad una mediazione,
il ricorrente non sostiene - a giusta ragione, atteso che la LEF non
contempla la possibilità di far capo a tale istituto - che l'autorità di
vigilanza abbia violato il diritto federale su questo punto.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si
preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione al ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino, all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 24 dicembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: