Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.228/2004
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7B.228/2004 /viz

Sentenza del 1° dicembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
B.A.________,
ricorrenti,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

calcolo del minimo di esistenza,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
27 ottobre 2004 dalla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito delle esecuzioni promosse dal Comune di Locarno nei confronti di
B.A.________, l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha calcolato l'eccedenza
mensile pignorabile del debitore in fr. 855.--. Ha  determinato gli introiti
complessivi dei coniugi A.________ in fr. 6'897.--(reddito del marito di fr.
1'897.-- e reddito di A.A.________ di fr. 5'000.--). Il minimo esistenziale
del debitore e di sua moglie è invece stato stabilito in fr. 3'788.-- (minimo
di base di fr. 1'550.--, fr. 1'200.-- di "locazione", premi di cassa malati
di fr. 638.-- e spese di trasferta di fr. 400.--).

2.
Con sentenza 27 ottobre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso inoltrato da A.A.________ e da B.A.________ contro il
predetto provvedimento. L'autorità di vigilanza ha segnatamente rilevato che
in base alla Tabella cantonale dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo le spese supplementari per l'istruzione dei figli sono
unicamente da considerare fino alla maggiore età, mentre il figlio che i
ricorrenti chiedono di includere nel loro minimo esecutivo ha venticinque
anni. Per quanto attiene alle spese di abitazione, la decisione cantonale
indica che l'importo di fr. 1'200.-- è già comprensivo delle spese
accessorie, ma che comunque eventuali spese supplementari di riscaldamento
potranno, se documentate, essere oggetto di un riesame del pignoramento nel
senso dell'art. 93 cpv. 3 LEF.

3.
Con ricorso 12 novembre 2004 A.A.________ e B.A.________ lamentano la mancata
considerazione nel loro minimo vitale delle spese sostenute per il figlio
C.A.________, atteso che gli studi universitari non devono essere riservati
alla prole di genitori ricchi. Affermano poi che nella zona in cui abitano
una pigione di fr. 1200.--, escluse le spese di riscaldamento, non concerne
un appartamento di lusso ed indicano di non essere in grado di trovare un
alloggio a minor prezzo. Sostengono inoltre che il riscaldamento della loro
abitazione è costituito da radiatori elettrici e che, contrariamente a quanto
indicato nella sentenza impugnata, il contratto di locazione menziona che le
spese di riscaldamento sono a carico degli inquilini. Terminano il ricorso
indicando di allegare una copia delle fatture pagate all'azienda elettrica.

4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni
della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le
norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste
la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di
prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.
Giusta la costante giurisprudenza le conclusioni vertenti su una somma di
denaro devono essere cifrate e il ricorrente non può limitarsi a domandare al
Tribunale federale di fissare l'importo richiesto (DTF 121 III 390 consid. 1;
da ultimo sentenza dell'8 novembre 2004 nella causa 7B.205/2004 consid. 2.1).
In concreto l'atto di ricorso non cifra gli importi che i ricorrenti
vorrebbero vedere inclusi nel loro minimo esistenziale. Da un lato essi
chiedono che venga considerato anche il figlio a loro carico "in base alla
tabella del minimo d'esistenza". Sennonché la tabella cantonale non contiene
alcuna posta per figli venticinquenni agli studi. Nemmeno l'importo delle
spese di riscaldamento che desiderano vedere riconosciuto dal Tribunale
federale è indicato nel ricorso, i ricorrenti limitandosi a menzionare di
allegare - inammissibilmente, poiché avrebbero già potuto essere prodotte
nella procedura cantonale - copie delle fatture d'elettricità pagate, "quali
giustificativi" della loro richiesta. Ne segue che, in assenza di conclusioni
cifrate, il rimedio dev'essere dichiarato inammissibile.

5.
A titolo del tutto abbondanziale si può tuttavia rilevare quanto segue.

5.1 In base alla giurisprudenza del Tribunale federale è vero che uno studio
universitario non può essere considerato un lusso riservato alle classi
sociali più abbienti; tale circostanza non significa tuttavia che una
siffatta formazione superiore del figlio di un debitore escusso possa
avvenire a spese dei creditori procedenti e quindi essere inclusa nel minimo
vitale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LEF (DTF 98 III 34 consid. 2). L'obbligo
di mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione è inoltre
limitato dalle risorse economiche dei genitori e se queste si rivelano
insufficienti, il mantenimento del figlio maggiorenne agli studi non fa parte
del minimo vitale esecutivo dei genitori (sentenza del 26 novembre 1999 nella
causa 7B.200/1999 consid. 2a, riprodotto pure in FamPra.ch 2000 pag. 550).

5.2 Con riferimento alle spese di riscaldamento giova rilevare che la stessa
sentenza impugnata indica che qualora i ricorrenti dovessero sopportare spese
accessorie non incluse nei fr. 300.-- menzionati dal contratto di locazione,
il debitore potrà chiedere all'Ufficiale, presentando i necessari documenti
giustificativi, una modifica del pignoramento ai sensi dell'art. 93 cpv. 3
LEF. È del resto opportuno ricordare che, sebbene la determinazione del
minimo vitale avvenga d'ufficio, il debitore è nondimeno tenuto a collaborare
con l'Ufficio di esecuzione: egli deve fornire eventuali mezzi di prova già
al momento del pignoramento (DTF 119 III 71 consid. 1), atteso segnatamente
che, come già osservato al consid. 4, innanzi al Tribunale federale non sono
ammessi mezzi di prova che avrebbero già potuto essere proposti nella
procedura cantonale.

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione ai ricorrenti, al Comune di Locarno, 6600 Locarno, all'Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 1° dicembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: