Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.199/2004
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7B.199/2004 /biz

Sentenza del 19 novembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
B.A.________,
C.A.________,
D.A.________,
ricorrenti,
tutti e quattro patrocinati dall'avv. Rossano Guggiari,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

avviso d'incanto,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 27 settembre 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A.
La X.________ S.A. ha escusso A.A.________, quale debitore, e B.A.________,
C.A.________ e D.A.________, quali terzi proprietari del pegno, con precetti
esecutivi notificati il 22 dicembre 2001. Il debitore ha ritirato
l'opposizione interposta al precetto esecutivo nel corso di un'udienza
tenutasi il 5 settembre 2002, mentre le opposizioni dei terzi proprietari del
pegno sono state rigettate con decisioni 14 novembre 2002. Il 27 gennaio 2003
l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato agli escussi la domanda di
realizzazione della particella n. XXX RFD di Magliaso. Il 26 marzo 2004
l'Ufficio ha spedito agli interessati l'avviso per l'incanto fissato il 24
giugno 2004, indicando che la sua pubblicazione avverrà sul Foglio Ufficiale
cantonale del 2 aprile 2004. Il 31 marzo 2004 la creditrice ha comunicato
all'Ufficio tramite telefax di non opporsi "se la pubblicazione dell'incanto
venisse differita a fine aprile 2004". Il medesimo giorno l'Ufficio ha
annullato sia la pubblicazione che l'annunciato incanto. Con richiesta 16
giugno 2004 la creditrice ha sollecitato una nuova asta e il 23 giugno 2004
l'Ufficio ha emanato un nuovo avviso per un incanto previsto il 29 ottobre
2004.

B.
Con sentenza 27 settembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto i ricorsi presentati da A.A.________, B.A.________, C.A.________ e
D.A.________. L'autorità di vigilanza, dopo aver congiunto i quattro rimedi,
ha rilevato che giusta l'art. 154 cpv. 2 LEF l'esecuzione è perenta se la
domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata,
non fu più rinnovata. Essa ha ritenuto che la domanda di realizzazione
comunicata il 27 gennaio 2003 era sicuramente tempestiva e che,
contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, la creditrice non ha, con
il fax del 31 marzo 2004, esternato la volontà di ritirare la domanda di
realizzazione né di concedere all'escusso una proroga: la creditrice avrebbe
unicamente manifestato la volontà di rinviare la pubblicazione dell'incanto,
ma non di acconsentire ad un differimento dell'asta.

C.
Con ricorso 10 ottobre 2004 A.A.________, C.A.________, D.A.________ e
B.A.________ chiedono al Tribunale federale, previa concessione dell'effetto
sospensivo, di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza, e di
dichiarare nulli tutti gli atti esecutivi, e in particolare l'avviso
d'incanto del 23 giugno 2004, dell'esecuzione avviata contro i ricorrenti.
Sostengono che dottrina e giurisprudenza equiparano la richiesta del
creditore di differire la realizzazione del fondo a una dichiarazione di
ritiro della domanda di realizzazione. Affermano che nella fattispecie,
contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, il fax del 31
marzo 2004 costituisce una siffatta domanda, ritenuto pure che l'Ufficiale ha
annullato l'incanto e il creditore non è insorto contro tale decisione.
Concludono asserendo che un'eventuale nuova domanda presentata dopo il 31
marzo 2004 sarebbe irrilevante, poiché a tale data il termine di due anni
previsto dall'art. 154 LEF era ampiamente scaduto.

Né la creditrice né l'Ufficio hanno dato seguito all'invito di presentare una
risposta.

D.
Il 14 ottobre 2004 la presidente della Camera adita ha conferito effetto
sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
I ricorrenti sono il debitore, rispettivamente i terzi proprietari del pegno
di cui è chiesta la realizzazione. Essi sono pertanto legittimati ad invocare
la perenzione dell'esecuzione e chiedere l'annullamento degli atti esecutivi
intervenuti dopo l'asserita perenzione. Il ricorso, tempestivo e diretto
contro una decisione dell'autorità di vigilanza, è pertanto ammissibile.

2.
L'art. 154 cpv. 2 LEF recita che l'esecuzione è perenta se la domanda di
realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più
rinnovata. Per costante giurisprudenza, una sospensione della vendita
accordata al debitore con il consenso del creditore equivale al ritiro della
domanda di realizzazione (DTF 38 I 292 consid. 1, 41 III 429, 42 III 42
consid. 2, 95 III 16 consid. 3, 114 III 102 consid. 3). Infatti, una siffatta
proroga concessa al debitore dal creditore è inconciliabile con i doveri
dell'Ufficio di procedere alla realizzazione entro i termini legali (DTF 38 I
292 consid. 1), i quali sono sottratti alle disposizioni delle parti (DTF 42
III 42 consid. 2 in fine; art. 33 cpv. 1 LEF). Anche il modulo 27, allestito
dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale e
intitolato domanda di realizzazione specifica alla spiegazione 5 che "ogni
proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di
realizzazione interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale quale
dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata." Le parole utilizzate
nella richiesta di sospensione non sono determinanti, decisivo è lo scopo
perseguito: nella DTF 42 III 42 consid. 2 il Tribunale federale ha già avuto
modo di indicare che se lo scritto era inteso ad ottenere dall'Ufficio il
rinvio di un incanto imminente, poco importa che i creditori non abbiano
espressamente domandato all'Ufficio di sospendere la vendita, ma lo abbiano
unicamente autorizzato a procedere in tal senso. La giurisprudenza ha pure
parificato ad una proroga, e quindi al ritiro della domanda di realizzazione,
l'accordo dato dal creditore - che ha chiesto la realizzazione - di non
togliere al debitore prima di una determinata data i beni colpiti da un
diritto di ritenzione (sentenza 8.8.1967 della Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale consid. 2, riprodotta in BJM 1968, pag. 82
segg.).

In concreto, dopo aver ricevuto l'avviso d'incanto (che menzionava il 2
aprile 2004 quale data per la pubblicazione), la creditrice ha inviato il 31
marzo 2004 all'Ufficio un fax in cui indicava l'esistenza di ulteriori
trattative con il debitore "per trovare una soluzione definitiva" e "di non
opporsi se la pubblicazione dell'incanto venisse differita a fine aprile
2004". Ora, la prima pubblicazione dell'incanto è un atto esecutivo (DTF 121
III 88 consid. 6c/aa pag. 91). Per costante giurisprudenza un atto esecutivo
avvicina il creditore procedente al suo fine, che consiste nel venir
soddisfatto mediante la procedura di esecuzione forzata (DTF 121 III 284
consid. 2a, 120 III 9 consid. 1, 115 III 11 consid. 1b, 96 III 46 consid. 3).
Affermando di non opporsi al differimento di un atto esecutivo già previsto,
il creditore rinuncia a che tale atto avvenga nel momento fissato
dall'Ufficiale e si allontana dallo scopo della procedura esecutiva,
procrastinandola e concedendo in tal modo una proroga al debitore. Ne segue
che l'autorità di vigilanza non può essere seguita laddove afferma che, con
lo scritto del 31 marzo 2004, la creditrice procedente non avrebbe concesso
una proroga al debitore da parificare a un ritiro della domanda di
realizzazione. L'esecuzione si rivela però unicamente perenta, qualora la
domanda di realizzazione ritirata non sia più stata rinnovata nel termine
legale.

3.
Giusta l'art. 154 cpv. 1 LEF, il creditore può chiedere la realizzazione di
un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla
notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini
rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della
sua definitiva definizione giudiziale. Tale norma è stata adattata, nella
revisione della LEF, al modificato tenore dell'art. 88 cpv. 2 LEF, del quale
contiene la medesima regolamentazione inerente alla sospensione dei termini
(DTF 124 III 79 consid. 2). Se vengono notificati precetti esecutivi a più
persone (in concreto debitore e terzi proprietari del pegno), il termine
rimane sospeso per la durata di tutte le procedure di rigetto
dell'opposizione (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 88 LEF e n. 7 segg. ad
art. 154 LEF). Con la perenzione dell'esecuzione viene infatti sanzionata
l'inattività del creditore, motivo per cui fintanto che questi non può agire
i termini rimangono sospesi (DTF 106 III 51 consid. 3). Qualora non sussista
un ricorso cantonale provvisto di effetto sospensivo, la procedura di rigetto
dell'opposizione sospende il termine per chiedere la realizzazione unicamente
fino alla notifica della decisione che rigetta l'opposizione (DTF 126 III 479
consid. 2a con rinvio). Nel Cantone Ticino la legge cantonale di applicazione
della LEF prevede che le impugnazioni in materia di procedura sommaria in
tema di esecuzione e fallimenti non sospendono l'esecuzione del giudizio,
salvo che il presidente della Camera adita non disponga diversamente (art. 22
cpv. 3).

Nella fattispecie, dalla decisione impugnata risulta che la creditrice ha
chiesto il 16 giugno 2004 la fissazione di un nuovo incanto. Atteso che per
la domanda di realizzazione, come del resto per le altre domande formulate
dal creditore, non è obbligatorio servirsi dei formulari allestiti dalla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (art. 3 cpv.
1 Rform), tale richiesta potrebbe valere quale rinnovo della domanda di
realizzazione. La sentenza cantonale indica altresì che i precetti esecutivi
sono stati notificati ai ricorrenti il 22 dicembre 2001 e che le istanze di
rigetto dell'opposizione contro i terzi proprietari del pegno sono state
inoltrate il 18 settembre 2002 e decise il 14 novembre 2002. Essa è invece
silente sia sulle date di notifica di tali decisioni, sia sul momento in cui
è stata avviata la procedura di rigetto dell'opposizione nei confronti del
debitore, che ha ritirato la sua opposizione il 5 settembre 2002. Così stando
le cose, il Tribunale federale non può, in assenza delle necessarie
constatazioni di fatto, verificare se, tenendo conto della durata delle
procedure di rigetto dell'opposizione, lo scritto del 16 giugno 2004 possa
essere considerato una domanda di realizzazione inoltrata nei termini fissati
dall'art. 154 cpv. 1 LEF. In queste circostanze la causa dev'essere ritornata
all'autorità di vigilanza affinché completi gli accertamenti di fatto
(combinati art. 81 e 64 cpv. 1 OG).

4.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e va parzialmente
accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità di
vigilanza, affinché proceda, in conformità all'art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF, ai
necessari accertamenti di fatto ed emani una nuova decisione. Se dovesse
giungere alla conclusione che, con la richiesta del 16 giugno 2004, il
creditore non abbia rinnovato la domanda di realizzazione nel termine di cui
all'art. 154 LEF l'autorità cantonale dichiarerà l'esecuzione perenta.
Nell'ipotesi contraria, invece, respingerà nuovamente i ricorsi e inviterà
l'Ufficio a dar seguito a tale domanda di realizzazione.

5.
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF) né si assegnano
ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La
causa è rinviata all'autorità di vigilanza per nuova decisione nel senso dei
considerandi.

2.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla controparte (X.________
S.A.), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 19 novembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: