Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.197/2004
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7B.197/2004 /viz

Sentenza del 28 ottobre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Adriano A. Sala,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

graduatoria,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
27 settembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'8 aprile 2004 l'Ufficio fallimenti di Lugano ha depositato la graduatoria
del fallimento di A.________, pronunciato il 2 giugno 2003. Al numero
d'ordine 26 la graduatoria indica che il credito insinuato da B.________ e da
C.________ di fr. 2'965'091,75 è integralmente riconosciuto.

2.
Con sentenza 27 settembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
parzialmente accolto un ricorso presentato dalla fallita e ha ordinato
all'Ufficio di modificare la graduatoria nel senso che una serie di cre diti
di diritto pubblico insinuati devono esservi iscritti pro memoria ai sensi
dell'art. 63 RUF, con conseguente rettifica degli importi globali. Per quanto
concerne invece i contestati crediti di diritto privato, l'autorità di
vigilanza ha rilevato che le censure concernono questioni di merito, che
esulano dalla sua cognizione.

3.
Con ricorso 11 ottobre 2004 A.________ chiede al Tribunale federale, previa
concessione dell'effetto sospensivo, di modificare la graduatoria nel senso
che il credito insinuato da B.________ e C.________ di fr. 2'965'091,75 sia
unicamente iscritto nella graduatoria pro memoria ex art. 63 RUF. Indica di
aver sottoscritto il 30 ottobre 2001 una convenzione con cui si dichiarava
debitrice solidale con tre società alberghiere di 2,6 milioni di dollari
statunitensi (US$) nei confronti di B.________ e C.________ e che presso la
Pretura di Mendrisio-Nord è pendente una causa con cui ha chiesto, insieme
alle condebitrici, l'annullamento della licitazione privata dei titoli dati
in garanzia per l'adempimento della predetta convenzione e prevista dalla
stessa. Afferma pure di aver trovato, dopo la pronuncia del fallimento,
documenti che le permettevano di impugnare la citata convenzione per
ragionevole timore e dolo e di averli prodotti nella predetta causa. Ritiene,
qualora tale causa dovesse essere decisa in suo favore, che la licitazione
verrebbe ripetuta e sarebbe immaginabile che, in una nuova vendita, tali
titoli (di cui indica un valore di stima di US$ 3,5 milioni) vengano
realizzati ad un prezzo che permetterebbe di ridurre o estinguere il credito
dei predetti due creditori. Secondo la ricorrente tale processo potrebbe
quindi influenzare l'ammontare del credito e sia l'Ufficio che l'autorità di
vigilanza avrebbero violato il diritto federale per non averlo soltanto
iscritto pro memoria, in applicazione analogica dell'art. 63 cpv. 1 RUF.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

4.
Giusta l'art. 63 cpv. 1 RUF, i crediti, che formano oggetto di liti già
pendenti davanti l'autorità giudiziaria al momento dell'apertura del
fallimento, vengono dapprima registrati nella graduatoria soltanto pro
memoria, senza farne oggetto di speciale decisione da parte
dell'amministrazione.
Ora, dalle stesse allegazioni ricorsuali, non emerge che al momento
dell'apertura del fallimento fosse pendente una lite sul credito insinuato da
B.________ e C.________, ma risulta unicamente un processo tendente
all'annullamento della vendita privata dei titoli dati in garanzia di tale
pretesa. In assenza di un processo sul credito insinuato dai predetti
creditori, l'amministrazione del fallimento doveva quindi prendere una
decisione ai sensi dell'art. 245 LEF e non poteva limitarsi a iscrivere il
credito unicamente pro memoria. Se, prevalendosi di un vizio di volontà,
fatto valere dopo l'apertura del fallimento, la ricorrente intenda sostenere
che ora è pure pendente un processo concernente il credito medesimo, tale
circostanza nulla muterebbe ai fini del presente giudizio, atteso che i
crediti iscritti pro memoria devono essere oggetto di un processo già al
momento della pronuncia del fallimento.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato
e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame, la domanda di effetto
sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a
cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alle controparti (B.________
e C.________, entrambi patrocinati dall'avv. Matteo Rossi), all'Ufficio
fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza.

Losanna, 28 ottobre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: