Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.189/2004
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7B.189/2004 /bom

Sentenza del 30 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Arnold,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

pignoramento complementare,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 24 agosto 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 26 settembre 2003, nell'ambito dell'esecuzione promossa da B.________ e
C.________ nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha
pignorato il salario corrisposto dalla X.________ S.A. al debitore. Il 31
ottobre 2003 l'Ufficio ha respinto la richiesta dei creditori di pure
pignorare i diritti azionari dell'escusso nella predetta società. La Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza, ha respinto l'11 febbraio 2004 un ricorso inoltrato
dai creditori contro tale rifiuto.

2.
Il 3 febbraio 2004 i creditori procedenti hanno chiesto all'Ufficio il
pignoramento complementare della pretesa, che l'escusso vanterebbe nei
confronti della moglie, in restituzione delle azioni di due società
(X.________ S.A. e Y.________ S.A.). L'Ufficio ha respinto la richiesta.

3.
Con sentenza 24 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
accolto un ricorso presentato dai creditori e ha ordinato all'Ufficio di
procedere al pignoramento della pretesa dell'escusso in restituzione delle 50
azioni al portatore di fr. 1'000.-- cadauna della X.________ S.A. e delle 98
azioni al portatore del medesimo valore nominale della Y.________ S.A.
detenute dalla moglie. L'autorità di vigilanza ha rilevato che le azioni al
portatore sono di proprietà della moglie, perché sono in suo possesso. Essa
indica che tale circostanza è stata confermata in sede di interrogatorio
formale da entrambi i coniugi e che il debitore ha segnatamente dichiarato di
aver donato le azioni alla moglie per motivi di sicurezza, poiché effettuava
investimenti rischiosi nell'Europa orientale e desiderava proteggere il suo
capitale. Tuttavia, secondo la sentenza cantonale, la questione di sapere se,
come affermato dai creditori procedenti, l'escusso abbia effettivamente un
diritto alla restituzione di tali azioni non può essere decisa in sede di
ricorso LEF: per il pignoramento è unicamente determinante l'affermazione in
tal senso dei creditori. L'esistenza di una pretesa di restituzione dovrà
essere stabilita nell'ambito di una procedura di rivendicazione ai sensi
degli art. 106 segg. LEF.

4.
Con ricorso 13 settembre 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di
annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di ordinare all'Ufficio di
annullare il pignoramento deciso nella sentenza cantonale. Afferma che,
contrariamente alla DTF 103 III 86 a cui si riferisce l'autorità di
vigilanza, in concreto la domanda di pignoramento concerne un credito e non
un bene. Ciò escluderebbe la possibilità di avviare una procedura di
rivendicazione, poiché nessuno sarebbe proprietario dell'asserito diritto
alla restituzione. Sostiene che sua moglie si troverebbe invece coinvolta in
una causa civile, in cui gli aggiudicatari farebbero valere l'asserito
diritto alla restituzione. Contesta poi che la semplice affermazione dei
creditori, secondo i quali sussisterebbe un diritto alla restituzione,
sarebbe sufficiente per procedere al pignoramento. Essi avrebbero invece
dovuto procedere con un'azione revocatoria.

5.
In concreto il ricorrente pare misconoscere che la giurisprudenza del
Tribunale federale riconosce la possibilità di pignorare dei diritti
(obbligatori) di restituzione (v. nel caso di un rapporto fiduciario DTF 107
III 103 e 106 III 86 consid. 2, cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 38 ad art. 91 LEF) e che l'Ufficio di esecuzione deve, in linea di
principio, pignorare tutti i beni patrimoniali che il creditore indica
appartenere al debitore (DTF 105 III 107 consid. 4 pag. 115). Per quanto
attiene poi specificatamente alla presente fattispecie si può osservare che
paiono sussistere indizi che depongono per una cessione fiduciaria delle
azioni, atteso che in sede di interrogatorio formale, lo stesso debitore ha
indicato di aver regalato le azioni alla moglie perché voleva proteggere il
proprio capitale. Ne segue che l'autorità di vigilanza non ha violato il
diritto federale ordinando il pignoramento della pretesa di restituzione.
Occorre infine ricordare che il dispositivo della sentenza cantonale si
limita a pronunciare il contestato pignoramento. Atteso che con un ricorso
LEF non può essere impugnata la motivazione della sentenza dell'autorità di
vigilanza, non occorre pronunciarsi sul seguito della procedura. In altre
parole, non abbisogna decidere se, come indicato dall'autorità cantonale, la
questione concernente la proprietà delle azioni dovrà essere risolta
nell'ambito di una procedura di rivendicazione o se, invece, come sostenuto
dal ricorrente, la stessa è esclusa e sua moglie si vedrà - eventualmente -
confrontata con una causa civile mediante la quale gli aggiudicatari del
diritto pignorato chiederanno la restituzione dei titoli.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale
dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alle controparti (B.________,
e C.________, patrocinati dall'avv. Roberto Haab), all'Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 30 settembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: