Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.179/2004
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7B.179/2004 /bom

Sentenza del 16 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

elenco oneri e condizioni d'asta,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 6 agosto 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Fatti:

A.
La C.________ procede con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno nei
confronti di B.________. Con avviso d'incanto 4 aprile 2003 l'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno aveva previsto per il 4 giugno 2003
l'incanto del fondo oggetto del diritto di pegno e di proprietà dell'escussa.
Il 30 aprile 2003 ha allestito e comunicato agli interessati il relativo
elenco oneri. In tale elenco risulta segnatamente un onere di usufrutto vita
natural durante a favore di B.________ e A.________. Nelle condizioni d'asta
allestite e comunicate lo stesso giorno l'Ufficio ha indicato che il
creditore procedente ha chiesto la vendita con il doppio turno d'asta per
segnatamente ottenere la cancellazione del predetto onere di usufrutto.

B.
Il 12 maggio 2003 A.________ ha impugnato l'elenco oneri e le condizioni
d'asta alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Con sentenza 6 agosto 2004,
emanata dopo che gli effetti della moratoria concordataria concessa il 13
giugno 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna erano
decaduti, l'autorità di vigilanza ha interamente respinto il ricorso. I
giudici cantonali hanno reputato corretto includere il doppio turno d'asta
nelle condizioni d'incanto, perché le cartelle ipotecarie del creditore
procedente sono state iscritte a registro fondiario prima del menzionato
diritto di usufrutto. Essi hanno altresì indicato che le norme che
prescrivono il contenuto dell'elenco oneri non prevedono l'indicazione del
valore di stima delle servitù gravanti il fondo.

C.
Con ricorso 23 agosto 2004 A.________ chiede al Tribunale federale, previa
concessione dell'effetto sospensivo, di modificare la sentenza cantonale nel
senso che la possibilità di effettuare il doppio turno d'asta sia annullata e
che sia assegnato al creditore procedente un termine per far valere in
giudizio la priorità del suo pegno. Egli chiede pure che l'elenco oneri venga
completato con l'indicazione sia della relazione fra le cartelle ipotecarie
del creditore procedente e il diritto di usufrutto sia del valore di stima
dell'usufrutto. In via subordinata domanda che la decisione impugnata venga
annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione nel
senso dei considerandi. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi di
diritto.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.
Il ricorrente, quale titolare di un diritto d'usufrutto sul fondo da
realizzare è pacificamente legittimato ad inoltrare il presente gravame
contro una sentenza dell'autorità di vigilanza in materia di elenco oneri e
di condizioni d'incanto. Il ricorso, tempestivo, è pertanto in linea di
principio ammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente ritiene innanzi tutto ingiustificato procedere ad un doppio
turno d'asta, perché le cartelle ipotecarie sarebbero state date in pegno al
creditore procedente dopo la costituzione dell'usufrutto. Egli afferma che
tutta l'operazione di finanziamento è stata eseguita nella convinzione che il
diritto di usufrutto prevalga sulle predette cartelle ipotecarie. Del resto,
due cartelle ipotecarie sono state nuovamente rilasciate nel corso degli
anni, in sostituzione di quelle originarie, e il discusso usufrutto vi è
indicato senza menzionarne la posteriorità. Infine, sempre secondo il
ricorrente, in concreto le parti - almeno per atti concludenti - hanno
derogato all'ordine stabilito dall'art. 972 CC, motivo per cui la data di
iscrizione non sarebbe determinante e la priorità del creditore pignoratizio
non risulterebbe dall'elenco oneri.

2.2  Giusta l'art. 142 cpv. 1 LEF, qualora il fondo sia stato gravato, senza
il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, oneri fondiari
o da un diritto personale annotato e la precedenza del diritto di pegno
risulti dall'elenco oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro 10
giorni dalla notificazione dell'elenco oneri, che il fondo sia messo agli
incanti con o senza questo aggravio. L'elenco oneri, determinante per
stabilire la precedenza, viene allestito sulla base di quanto risulta dal
registro fondiario e dalle insinuazioni (art. 34 cpv. 1 lett. b RFF). In
virtù dell'art. 37 cpv. 3 RRF ove dei creditori pignoratizi abbiano
consentito alla costituzione di un onere fondiario o di una servitù sopra un
fondo gravato da diritti di pegno, l'ufficiale del registro fondiario deve
menzionare questo consenso nelle "Osservazioni” relative alle iscrizioni di
detti diritti di pegno, richiamare tale osservazione al momento
dell'iscrizione della servitù e far figurare il nuovo onere sui titoli di
pegno come prevalente agli altri diritti. Il beneficiario della servitù può
però apportare anche in altro modo la prova che un creditore pignoratizio
abbia acconsentito al nuovo onere, ma, trattandosi di una questione
concernente il rango di un onere iscritto nell'elenco oneri, la stessa
dev'essere risolta nell'ambito della procedura di appuramento dell'elenco
oneri (Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs,
3a ed., 1911, n. 12 ad art. 141 LEF). È infatti possibile impugnare l'elenco
oneri con un ricorso all'autorità di vigilanza per far valere vizi formali
nel suo allestimento (DTF 119 III 84 consid. 2, 96 III 74 consid. 1) o perché
esso non è conforme all'estratto del registro fondiario o alle insinuazioni
(DTF 120 III 20 consid. 1) o ancora quando vi è stato iscritto un diritto che
manifestamente non costituisce un aggravio per il fondo (DTF 117 III 36
consid. 3). Per contestare l'esistenza, l'estensione, il grado o
l'esigibilità di una pretesa occorre invece far capo alla procedura di
appuramento dell'elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF, art. 37 cpv. 2 RFF
applicabile per analogia nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno in
virtù del rinvio contenuto nell'art. 102 RFF).

Nella fattispecie, il ricorrente non si prevale di alcun motivo che permette
di impugnare l'elenco oneri con un ricorso all'autorità di vigilanza: non
afferma segnatamente che esso non sia conforme all'estratto del registro
fondiario. Egli si limita invece ad invocare dei motivi che concernono
l'asserito - reale - rango del suo diritto di usufrutto e che dovevano quindi
essere fatti valere in una procedura di appuramento dell'elenco oneri. Per il
resto occorre rilevare, come correttamente già fatto dall'autorità di
vigilanza, che il rango fra i diritti di pegno e le servitù risulta dalle
rispettive date di iscrizione (DTF 59 III 70, pag. 73), atteso che anche
nell'ambito dell'esecuzione forzata la relazione fra servitù e diritti di
pegno è retta dal principio generale, previsto dal diritto civile, della
priorità temporale (DTF 119 III 32 consid. 1b). Nella ridotta misura in cui
risulta ammissibile, la censura si rivela pertanto infondata e dev'essere
respinta.

3.
Il ricorrente critica la mancata stima del suo usufrutto con l'indicazione
del relativo valore nell'elenco oneri. Ora, come già indicato dalla sentenza
impugnata, le disposizioni del RFF che determinano il contenuto dell'elenco
oneri non prevedono l'indicazione del valore di stima degli oneri che gravano
il fondo da realizzare. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del
diritto federale da parte dell'autorità di vigilanza.

4.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta
ammissibile, si rivela infondato. Con l'evasione del gravame la domanda di
effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art.
20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione al ricorrente, alla controparte (C.________), all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 16 settembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: