Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.176/2004
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7B.176/2004 /viz

Sentenza del 23 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________, ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

avviso d'incanto,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 17 agosto 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità
di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 28 maggio 2004, nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del
Cantone Ticino contro A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona ha emanato l'avviso dell'incanto, previsto il 6 luglio 2004, dei
crediti del debitore nei confronti di B.________, pignorati il 6 giugno 2003.
Sia l'escusso che il terzo debitore hanno negato che i crediti pignorati
esistano.

2.
Con sentenza 17 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso inoltrato dall'escusso contro l'avviso d'incanto.
L'autorità di vigilanza ha indicato che una contestazione sull'esistenza o
sull'ammontare di un credito non ostacola né il suo pignoramento né la sua
realizzazione; la questione inerente all'esistenza della pretesa dovrà -
eventualmente - essere risolta in una causa incoata dall'aggiudicatario verso
il presunto terzo debitore.

3.
Con ricorso 24 agosto 2004 A.________ sostiene che dalla sentenza impugnata
non risulta che l'Ufficio aveva già una volta emanato un avviso d'incanto,
che è poi stato annullato, perché dal verbale di audizione dell'Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona emergerebbe l'inesistenza del
credito nei confronti di B.________. Afferma che, alla luce di tale prova,
non sono dati i presupposti per indire un nuovo incanto.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni
della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le
norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la
violazione.
In concreto il ricorso non soddisfa le summenzionate esigenze di motivazione,
atteso che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la - pertinente
(v. DTF 109 III 11 consid. 2) - motivazione della sentenza impugnata, in cui
viene spiegato che la contestazione dell'esistenza di un credito pignorato
non ne impedisce la realizzazione.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si
preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione al ricorrente, alla controparte (Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle
contribuzioni, Ufficio esazione e condoni, 6501 Bellinzona), all'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 23 settembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: