Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.175/2004
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7B.175/2004 /viz

Sentenza del 23 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________, ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

comminatoria di fallimento,

ricorso LEF contro la decisione emanata l'11 agosto 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento
nell'esecuzione promossa dalla X.________ S.A. nei confronti di A.________.

2.
Con sentenza 11 agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso presentato dalla debitrice contro la predetta
comminatoria. Rileva che dall'attestazione riportata sul precetto esecutivo
risulta che esso è stato notificato alla debitrice stessa e che l'agente di
polizia, che ha proceduto alla notifica, ha confermato tale circostanza in
sede di audizione. L'autorità di vigilanza indica poi che, anche volendo
invece ritenere per vera la versione dell'escussa, la quale afferma che il
precetto è invece stato intimato al di lei marito quando ella era assente
all'estero, la notifica appare nondimeno valida: giusta l'art. 64 cpv. 1 LEF
quando non si trova l'escusso nella sua abitazione e nel luogo in cui suole
esercitare la sua professione, la notificazione può essere fatta a persona
adulta della sua famiglia. L'autorità cantonale conclude la propria sentenza
affermando di non poter esaminare le censure di diritto materiale sollevate
con riferimento ai rapporti fra la Y.________ Sagl - di cui l'escussa è socia
e gerente - e la X.________ S.A., ma che l'esecuzione può essere annullata o
sospesa dopo l'accertamento dell'inesistenza o dell'inesigibilità del debito
unicamente dal giudice competente in virtù dell'art. 85a LEF.

3.
Con ricorso 25 agosto 2004 al Tribunale federale l'escussa sostiene che la
Y.________ Sagl ha pagato il debito alla X.________ S.A., che ciononostante
quest'ultima non ha ritirato il precetto esecutivo fatto intimare alla
ricorrente, che facendo spiccare due precetti separati invece che solidali la
creditrice pretende che la stessa fattura venga pagata due volte e che la
X.________ S.A. non ha mai consegnato il gruppo motore del banco pizza
nonostante reiterate richieste. La ricorrente termina il proprio gravame
chiedendo alla creditrice il risarcimento dei danni causati dal mancato
ritiro del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, malgrado
l'avvenuto pagamento.
Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

4.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di specificare che un precetto
esecutivo, che non menziona che l'escusso risponde solidalmente con altro
debitore, non è nullo (sentenza P.1034/86 consid. 2); il creditore ben può
precedere simultaneamente contro più debitori (art. 70 cpv. 2 LEF). Ne segue
che l'argomentazione ricorsuale, secondo cui la creditrice avrebbe fatto
spiccare due precetti separati per il medesimo debito non soccorre la
ricorrente e non permette di annullare la comminatoria di fallimento.
L'Ufficio di esecuzione risp. l'autorità di vigilanza non ha poi la
competenza di annullare l'esecuzione iniziata nei confronti di un debitore
nell'eventualità che l'altro debitore solidale abbia pagato il debito
(Jager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
4a ed., n. 3 ad art. 70 LEF); a tal fine il condebitore, che ritiene di
essere stato liberato dal pagamento dell'altro debitore, deve adire il
tribunale del luogo di esecuzione. Pure la richiesta di risarcimento danni
dev'essere proposta innanzi al giudice civile.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in quanto ammissibile,
infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (X.________ S.A.),
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Losanna, 23 settembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: