Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.162/2004
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7B.162/2004 /viz

Sentenza del 31 agosto 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

incanto,

ricorso LEF contro la decisione emanata il
1° agosto 2004 dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito del fallimento della X.________ S.A. in liquidazione, l'Ufficio
fallimenti di Riviera ha realizzato all'incanto del 1° marzo 2004 "brevetti,
domande di brevetti e studi vari” della fallita.

2.
Con ricorso 2 aprile 2004 il creditore della fallita A.________ ha impugnato
il predetto incanto, sostenendo che la fallita non disponeva di  beni
materiali che potevano essere venduti, ma solo di eventuali diritti, brevetti
e studi, in parte contestati, in parte gravati da pegni. Il 1° agosto 2004 la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, ha dichiarato il gravame irricevibile, siccome
tardivo. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che il termine ricorsuale di 10
giorni previsto dall'art. 17 cpv. 2 LEF non era in concreto rispettato,
perché ha accertato che l'avviso d'incanto era stato comunicato
all'insorgente - come agli altri credi  tori - già con lettera raccomandata
dell'11 febbraio 2004.

3.
Con ricorso 10 agosto 2004 A.________ chiede al Tribunale federale di
annullare la decisione dell'autorità di vigilanza. Egli asserisce di aver già
confermato nelle sue osservazioni di non essere stato informato in tempo
delle decisioni emanate dagli organi preposti al fallimento ed indica di
riservarsi "altre deposizioni per l'udienza”.

4.
Giusta l'art. 79 OG l'atto di ricorso deve contenere le modificazioni della
decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di
diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione
(cpv. 1); non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova
nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale (cpv.
2). La motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso (DTF 106 III 41
consid. 1) ed essere depositata entro il termine ricorsuale di 10 giorni
previsto dall'art. 19 cpv. 1 LEF (DTF 126 III 30 consid. 1). Ne segue che la
riserva espressa dal ricorrente di fornire ulteriori argomenti in un'udienza
risulta irrilevante e l'impugnativa dev'essere giudicata sulla base della
motivazione riportata nel ricorso del 10 agosto 2004.

5.
Adito, come nella fattispecie, con un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1
LEF, il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti come
sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state
violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la
rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una
svista (combinati art. 81 e 63 cpv. 2 OG). Contro la valutazione delle prove
agli atti è invece unicamente aperta la via del ricorso di diritto pubblico
per arbitrio (DTF 120 III 114 consid. 3a).
In concreto, l'argomentazione del ricorrente si esaurisce nell'affermazione
secondo cui egli, nelle sue osservazioni del 2 aprile 2004, avrebbe
esplicitamente confermato di non essere stato informato in tempo delle
decisioni emanate dagli organi preposti al fallimento. Occorre innanzi tutto
osservare che il ricorrente, nel suo ricorso 2 aprile 2004 all'autorità di
vigilanza, non ha formulato alcuna lamentela sulla tempestività delle
comunicazioni dell'Ufficio fallimenti. Si può tuttavia rilevare che se, con
la summenzionata asserzione, il ricorrente intende criticare la constatazione
contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'avviso d'incanto gli era
già stato spedito con lettera raccomandata l'11 febbraio 2004, il ricorso
deve nondimeno essere dichiarato inammissibile, perché diretto contro un
accertamento di fatto operato dall'autorità di vigilanza.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF si
rivela inammissibile. Una conversione del gravame in un ricorso di diritto
pubblico appare inoltre già esclusa per il fatto che l'impugnativa non
ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG a
tale rimedio. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 31 agosto 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: