Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.161/2004
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7B.161/2004 /bom

Sentenza del 21 settembre 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

calcolo del minimo di esistenza,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 1° agosto 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 24 giugno 2004, nell'ambito dell'esecuzione promossa dallo Stato del
Cantone Ticino nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Locarno ha calcolato un'eccedenza pignorabile dell'escussa di
fr. 1'936.--. Dal reddito di fr. 4'410.--, composto di una rendita AI (fr.
1'772.--) e di rendite corrisposte dalle assicurazioni B.________ e
C.________ (fr. 89.-- risp. fr. 2'549.--), ha dedotto il minimo d'esistenza
di fr. 2'474.--, composto del minimo di base di fr. 1'100.--, della pigione
di fr. 1'000.--, delle spese per il riscaldamento di fr. 200.-- e dei premi
di cassa malati di fr. 174.--.

2.
Con sentenza 1° agosto 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha
respinto un ricorso inoltrato dall'escussa. In tale decisione i Giudici
cantonali spiegano, in sostanza, che le rendite versate dalla B.________ e
dall'assicurazione C.________ non sono impignorabili, ma limitatamente
pignorabili ai sensi dell'art. 93 LEF.

3.
Con ricorso 13 agosto 2004 A.________ sostiene che il suo minimo vitale
ammonta in realtà a fr. 3'531.-- (affitto fr. 1'000.--, vitto abbigliamento
ecc. fr. 800.--, abbonamento apparecchi casalinghi fr. 150.--, cassa malati
fr. 245.--, assicurazioni infortuni e spese medicinali fr. 250.--, telefono
fr. 160.--, AVS fr. 86.--, assicurazione RC e casa fr. 35.--, assicurazione
auto fr. 55.--, tassa di circolazione fr. 50.--, benzina e manutenzione fr.

400. --). Ella afferma che fino al 5 maggio 2004 le è sempre stato comunicato
che il suo reddito è impignorabile ed indica che, considerate le difficoltà
motorie causate dall'incidente subito, necessita della propria automobile per
muoversi. Conclude la propria impugnativa asserendo che le spese telefoniche
sono causate dal tentativo di restare in contatto con i suoi fratelli sparsi
per il mondo.

Con risposta 25 agosto 2004 lo Stato del Cantone Ticino postula la reiezione
del ricorso.

4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni
della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le
norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la
violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di
prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.

In virtù della giurisprudenza sviluppata in applicazione di tale articolo non
è necessario che il ricorrente indichi espressamente gli articoli di legge di
cui invoca la violazione, ma è sufficiente che formuli una critica
intelligibile ed esplicita della decisione impugnata (sentenza B.145/ 1991
consid. 1b). Alla luce di tale giurisprudenza emerge che l'unica critica
ammissibile contenuta nel ricorso è quella con cui la ricorrente lamenta la
mancata inclusione nel minimo vitale delle spese per l'autovettura. Infatti,
la censura concernente le spese telefoniche si rivela irricevibile, atteso
che si fonda su fatti che non sono stati allegati innanzi all'autorità di
vigilanza (sentenza 7B.85/2001 consid. 3). Per scrupolo di completezza si
specifica che, qualora la ricorrente avesse pure inteso dolersi del fatto che
il suo reddito è stato reputato pignorabile, il gravame non soddisfa le
esigenze di motivazione previste dall'OG.

5.
L'escussa, al beneficio di una rendita AI, aveva già indicato innanzi
all'autorità di vigilanza di vivere da sola, di aver subito un grave
incidente stradale, che l'ha resa inabile al lavoro, e di dover sostenere
delle spese per l'automobile, perché in seguito ai suoi problemi di salute
non può camminare "più di quel tanto”, può unicamente salire "con grandi
problemi” su bus o treni dai gradini alti e non riesce ad alzare acquisti
pesanti. La sentenza cantonale, nonostante l'obbligo contenuto nell'art. 20a
cpv. 2 n. 2 LEF di constatare i fatti d'ufficio, è però del tutto silente su
tale argomentazione.

La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che l'automobile di un
invalido può costituire un bene impignorabile quando egli non può, senza
pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un
mezzo di trasporto più economico e che senza tale veicolo non potrebbe
seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di
contatti con il mondo esterno ed altre persone (DTF 106 III 104). Ora, se
l'automobile della ricorrente dovesse essere un bene impignorabile anche le
spese cagionate da tale veicolo dovrebbero - come da lei chiesto anche nella
sede federale - essere incluse nel suo minimo vitale. Sennonché, come già
osservato, la sentenza impugnata non contiene - violando l'art. 20a cpv. 2 n.
2 LEF - alcun accertamento sul tipo di invalidità di cui soffre la ricorrente
né sulla - eventuale - necessità di poter usufruire di un'autovettura e sui
costi provocati da quest'ultima. Il Tribunale federale non può pertanto
verificare se la mancata considerazione delle spese per l'automobile nel
minimo vitale violi il diritto federale. Per tale motivo si giustifica
annullare la sentenza cantonale, affinché l'autorità di vigilanza istruisca
la predetta questione ed emani una nuova decisione. Evidentemente, qualora
dovessero nella loro nuova decisione reputare impignorabile ai sensi della
predetta giurisprudenza l'automobile della ricorrente, i Giudici cantonali
non potranno automaticamente includere nel minimo vitale gli elevati importi
indicati nel ricorso al Tribunale federale, ma dovranno stabilire i costi
effettivi.

6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rivela
ammissibile, dev'essere parzialmente accolto, la decisione impugnata
annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione nel
senso dei considerandi. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1)
né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la
decisione impugnata annullata. La causa è rinviata all'autorità di vigilanza
per nuova decisione nel senso dei considerandi.

2.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Cantone Ticino, rappresentato
dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle
contribuzioni, 6501 Bellinzona, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 21 settembre 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: