Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.121/2004
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7B.121/2004 /bom

Sentenza del 7 luglio 2004
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Giudici federali Escher, presidente,
Meyer, Hohl,
cancelliere Piatti.

X. ______,
ricorrente,

contro

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

esecuzione in via di pignoramento,

ricorso LEF contro la decisione emanata il 7 maggio 2004 dalla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale
autorità di vigilanza.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
L'incanto 19 agosto 2003 effettuato nell'ambito dell'esecuzioni promosse
dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera nei confronti
di X.______ è rimasto deserto. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio
ha pertanto invitato l'escusso a ritirare entro il 15 ottobre 2003 i beni
mobili rimasti invenduti, con l'avvertenza che trascorso tale termine i beni
sarebbero stati distrutti.

2.
Con sentenza 7 maggio 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha rilevato che il
ricorso 30 ottobre 2003 presentato da X.______ era tardivo. Essa ha pure
osservato che il rimedio è privo di domande ricorsuali conformi alla legge
cantonale di procedura, atteso che il debitore si era limitato a chiedere "di
portare tutto assolutamente a posto”. Tuttavia, poiché l'Ufficio non aveva
ancora provveduto alla distruzione dei beni mobili pignorati, l'autorità di
vigilanza ha assegnato a X.______ un nuovo termine, scadente il 13 settembre
2004, per ritirare tali beni, avvisandolo che dopo tale data l'Ufficio
procederà alla loro distruzione senza ulteriori avvisi e a spese
dell'escusso.

3.
Con ricorso 16 giugno 2004 al Tribunale federale X.______ chiede un elenco
degli importi posti a fondamento del pignoramento, la decisione giudiziaria
di pignoramento, l'elenco dei beni pignorati, la possibilità di provare tale
vessazione innanzi a un tribunale e, se riesce a provare che il pignoramento
era infondato, il rimborso di tutti i costi, la restituzione a domicilio dei
beni pignorati, un indennizzo per quelli danneggiati e una conferma ufficiale
da cui risulta che egli è senza debiti e che nessuno in Svizzera ha il
diritto di vessarlo in futuro e di rovinare la sua reputazione. Nel proprio
gravame indica di aver ricevuto la sentenza impugnata unicamente il 15 giugno
2004, protesta contro il termine di ricorso di soli 10 giorni - che
inizierebbe a decorrere dalla data di emanazione della decisione cantonale -
e lamenta che le autorità ticinesi hanno sempre inutilmente cercato di
richiedergli soldi con pretese rivelatesi illegali. Afferma pure di essere
vittima di atti antisemiti: sostiene di essere stato scacciato dalle sue
case, di essere stato vittima di aggressioni violente e che i diritti di
cittadinanza acquistati per circa fr. 30'000.-- gli sono stati negati.
Asserisce pure che le autorità di esecuzione vogliono distruggere la sua
collezione di libri d'arte e di musica.

4.
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni
della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le
norme di diritto federale da essa violate e in che consiste la violazione.

Il ricorso, che non cita alcuna norma di diritto federale, non rispetta i
summenzionati requisiti di motivazione e si rivela di conseguenza
inammissibile. Il ricorrente non motiva infatti le sue numerose richieste e
non si confronta minimamente con l'argomentazione della sentenza impugnata.
Egli non indica il motivo per cui la conclusione dell'autorità di vigilanza,
secondo cui il rimedio cantonale era tardivo, violerebbe il diritto federale.
Il ricorrente non spende poi nemmeno una riga per spiegare la ragione per cui
l'invito di ritirare i beni mobili pignorati presso l'Ufficio non sarebbe
conforme alla LEF e pare misconoscere che l'Ufficio procederà alla loro
distruzione solo nel caso in cui egli non dovesse recuperarli entro il
termine assegnato.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si
preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Comunicazione al ricorrente, alle controparti (Stato del Cantone Ticino,
rappresentato sia dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Ufficio
contabilità, 6500 Bellinzona, che dall'Ufficio esazione e condoni, 6500
Bellinzona, e Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio esazione e
condoni, 6500 Bellinzona), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 7 luglio 2004

In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero

La presidente:  Il cancelliere: