Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.462/2004
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5P.462/2004 /biz

Sentenza del 28 gennaio 2005
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901
Lugano.

art. 9 Cost. (rifiuto prorogare il termine per accettare l'eredità),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata
il 12 novembre 2004 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'agosto 2002 è deceduto B.________, che ha lasciato quali eredi legittimi
la moglie e i figli A.________, C.________ e D.________. Gli eredi hanno
chiesto ed ottenuto dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il
beneficio d'inventario. Dall'inventario allestito il 6 maggio 2003 risultano
sia passivi per fr. 184'101,80, sia il sequestro penale nell'ambito di una
commissione rogatoria italiana di diversi beni del defunto, fra cui conti a
lui intestati con un saldo di oltre fr. 583'000.--. Il 30 maggio 2003 gli
eredi hanno con successo domandato al Pretore una prima proroga di tre mesi
del termine per comunicare se rinunciavano alla successione, se ne
postulavano la liquidazione d'ufficio o se l'accettavano con il beneficio
d'inventario o incondizionatamente. Nell'estate 2003 la vedova e il figlio
C.________ hanno comunicato al Pretore di rinunciare alla successione. Le due
rimanenti eredi hanno postulato ed ottenuto ulteriori due proroghe e l'11
febbraio 2004 D.________ ha rinunciato all'eredità. Dal canto suo, A.________
ha continuato a fruttuosamente instare per delle proroghe, finché con
decisione del 24 settembre 2004 il Pretore ha respinto l'ultima richiesta di
protrazione.

2.
Con sentenza 12 novembre 2004 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato da A.________ contro la
decisione pretorile del 24 settembre 2004. Dopo aver richiamato l'art. 587
cpv. 2 CC, la dottrina che lo interpreta e la giurisprudenza che lo applica,
la Corte cantonale ha ritenuto che l'appellante ha già beneficiato di
dilazioni per oltre 15 mesi, che non esiste alcuna ragionevole previsione né
sulle possibilità né sulla data di un eventuale dissequestro, atteso che lo
stesso procuratore pubblico si è limitato ad indicare che i tempi di attesa
dovrebbero essere "piuttosto lunghi". In queste circostanze, ponderando pure
gli interessi dei creditori, di cui taluni hanno già sollecitato la
continuazione della procedura, e tenendo conto del fatto che gli altri tre
eredi già hanno rinunciato alla successione, i giudici cantonali hanno
reputato esclusa un'ulteriore proroga del termine. A titolo abbondanziale
essi hanno rilevato che la liquidazione dell'eredità da parte dell'Ufficio
dei fallimenti non pare pregiudicare l'appellante nei suoi interessi
materiali, perché, a liquidazione conclusa, quanto rimane dopo il pagamento
dei debiti appartiene agli eredi come se non avessero rinunciato.

3.
Con ricorso di diritto pubblico del 14 dicembre 2004 al Tribunale federale
A.________ postula l'annullamento della sentenza di appello. Dopo aver
narrato i fatti, sostiene che la Corte cantonale avrebbe interpretato in modo
arbitrario l'art. 587 cpv. 2 CC, tale norma non prevedendo né un numero
massimo di proroghe né un loro limite temporale. Il legislatore avrebbe
invece inteso concedere agli eredi "tutto il tempo necessario" affinché
eventuali controversie rilevanti per l'ammontare della successione possano
essere liquidate in modo definitivo e che quindi nel caso di vertenze
giudiziarie il termine concesso agli eredi per pronunciarsi sulla successione
può essere protratto per anni. Sempre secondo la ricorrente, non sarebbe
possibile tenere conto di eventuali contrastanti interessi dei creditori, i
quali non avrebbero poi in concreto nulla da temere da un'ulteriore proroga.
Nemmeno il fatto che i coeredi abbiano rinunciato all'eredità esclude
automaticamente la possibilità di concedere un'ennesima protrazione: nella
fattispecie sarebbe pacifico che tale loro scelta era unicamente dettata dai
lunghissimi tempi della procedura penale e non da una - al momento
impossibile - valutazione oggettiva del valore dell'asse successorio. Non
sarebbe infine neppure esatto che gli eredi non verrebbero pregiudicati dalla
liquidazione dell'eredità, atteso che dalle realizzazioni effettuate
dall'ufficio fallimenti risulta un provento inferiore al valore commerciale
dei beni venduti.

Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

4.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato
l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo:
poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del
procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio
straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato
all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche
(DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato
a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve
spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti
costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con
rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la
censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come
si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa
cognizione in fatto e in diritto (DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia
10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo
motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile,
bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia
manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione
effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il
sentimento di giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54
consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5).

In concreto la ricorrente si limita a fornire una propria interpretazione,
del tutto appellatoria, dell'art. 587 CC e fonda il proprio gravame su
argomentazioni che ritiene a torto scontate e su constatazioni che non
risultano dagli accertamenti di fatto operati dall'autorità cantonale,
affermando ad esempio che i creditori non verrebbero danneggiati dalla
concessione di ulteriori proroghe o che i coeredi abbiano rinunciato senza
valutare il valore della successione. Così facendo ella non soddisfa i
summenzionati - severi - requisiti di motivazione e il ricorso dev'essere
dichiarato inammissibile.

A prescindere da quanto appena osservato e a titolo del tutto abbondanziale
si può rilevare che la ricorrente pare misconoscere che giusta l'art. 587
cpv. 2 CC, l'autorità competente può accordare un nuovo termine per far
procedere a stime, per la liquidazione di pretese controverse o per simili
motivi. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, il legislatore non ha
quindi inteso "concedere agli eredi tutto il tempo necessario perché
eventuali vertenze che possono influenzare il patrimonio della successione
siano definitivamente liquidate", ma ha lasciato all'apprezzamento del
giudice la decisione sull'opportunità di accordare agli eredi un termine
supplementare per pronunciarsi sull'accettazione della successione. In
concreto poi, nemmeno la ricorrente azzarda una prognosi sui tempi e sulle
possibilità di dissequestro dei conti bancari: in queste circostanze non
appare per niente insostenibile tenere conto dei solleciti dei creditori, che
dopo una sospensione durata oltre 15 mesi, hanno diritto a venir - almeno
parzialmente - soddisfatti.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. La tassa
di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 28 gennaio 2005

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: