Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.44/2004
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5P.44/2004 /bom

Sentenza dell'8 luglio 2004
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Yasar Ravi,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3,
casella postale 45853, 6901 Lugano.

art. 9 e 29 Cost. (assistenza giudiziaria),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2003
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
A.a  Con decisione provvisionale 8 febbraio 2002, la Commissione tutoria
regionale (CTR) 8 ha ordinato il collocamento di B.A.________ e C.A.________
in un'unità di pronta accoglienza e osservazione, ha privato i genitori della
custodia parentale e ha sospeso il loro diritto di visita. Adita con una
domanda di revoca presentata dalla madre A.A.________, la CTR ha nondimeno
concesso ad ogni genitore un colloquio sorvegliato di un'ora con i figli e ha
incaricato un operatore sociale di fissare ulteriori diritti di visita
sorvegliati. Il 6 giugno 2002 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha
respinto sia il ricorso che la domanda di assistenza giudiziaria inoltrati da
A.A.________. La I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
ha invece concesso l'assistenza giudiziaria ad A.A.________.

A.b  Sia la CTR che l'autorità di vigilanza sulle tutele hanno ulteriormente
modificato il diritto di visita. Con decisione del 13 agosto 2002 l'autorità
di vigilanza ha deciso di collocare B.A.________ e C.A.________ per l'anno
scolastico 2002/2003 quali semiconvittori in un collegio e di affidarli al
padre la sera, il fine settimana e durante le vacanze scolastiche. Alla
madre, che è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ha
concesso a partire dal 9 settembre 2002 cinque incontri sorvegliati di un'ora
e mezzo la settimana seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni
domenica, con l'obbligo di impedire ogni relazione dei figli con la di lei
famiglia.

B.
B.a Quest'ultima decisione è stata impugnata con appello 4 settembre 2002 da
A.A.________, che ha chiesto, già in via cautelare, un ampliamento del suo
diritto di visita. Ella aveva altresì postulato di essere posta al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. La domanda cautelare è stata respinta dalla
presidente della Camera adita. In pendenza di appello, la CTR ha limitato in
via provvisionale il diritto di visita ad un'ora e mezzo la settimana sotto
sorveglianza. Il 19 febbraio 2003 ha ulteriormente ridotto il diritto di
visita a un'ora e mezzo sorvegliate una volta ogni due settimane e, il 18
marzo 2003, l'autorità di vigilanza ha addirittura sospeso il diritto di
visita della madre.

B.b  Con decisione del 16 dicembre 2003 la I Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato l'appello privo d'interesse
giuridico, lo ha stralciato dai ruoli e ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria dell'insorgente. Secondo i giudici cantonali, viste le nuove
decisioni sul diritto di visita della madre, la decisione sull'appello
diretto contro la - superata - disciplina di tale diritto del 13 agosto 2002
non potrebbe esplicare alcun effetto pratico per l'appellante. Con
riferimento al giudizio sulle spese, rispettivamente sull'assistenza
giudiziaria, la Corte cantonale ha reputato che il rimedio non aveva
possibilità di esito favorevole. L'autorità cantonale ha tuttavia
eccezionalmente rinunciato, a causa della ristrettezza economica in cui versa
l'appellante, al prelievo di una tassa di giustizia.

C.
Il 2 febbraio 2004 A.A.________ è insorta al Tribunale federale con un
ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della sentenza
cantonale. Ella chiede altresì di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Narrati e completati i fatti, lamenta un diniego di giustizia
per il fatto che l'autorità cantonale non avrebbe deciso la domanda di
assistenza giudiziaria entro breve termine e all'inizio della fase
istruttoria, come invece previsto dalla legge cantonale applicabile.
Considera poi arbitraria la decisione, perché l'esito dell'appello non
sarebbe stato a priori scontato. Afferma infine di aver in buona fede potuto
ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria venisse accolta.

Diritto:

1.
1.1  Diretto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (art.
35 cpv. 3 della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria) in materia di assistenza giudiziaria per l'asserita violazione
di diritti costituzionali, il tempestivo ricorso di diritto pubblico è - per
costante giurisprudenza (DTF 125 I 161 consid. 1 con rinvii) - in linea di
principio ammissibile.

1.2   Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato
l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo:
poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del
procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio
straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato
all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche
(DTF 118 III 37 consid. 2a, 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato
a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve
spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti
costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con
rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Nella misura in cui solleva la censura di
arbitrio, egli deve inoltre specificare perché l'atto impugnato sia
palesemente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva,
fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di
giustizia ed equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag.
56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Ne segue che il Tribunale
federale non verifica di sua sponte se la decisione impugnata è integralmente
conforme al diritto e all'equità, ma si limita ad esaminare le censure
concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e
sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 129 I 113 consid. 2.1
pag. 120, 125 I 71 consid. 1c).

2.
La ricorrente sostiene che la decisione sull'assistenza giudiziaria è
intervenuta con la decisione finale, quindici mesi dopo l'inoltro della
relativa domanda. Ella ne deduce che la Corte cantonale, non avendo deciso
entro breve termine e prima dell'inizio della fase istruttoria, avrebbe
violato l'art. 5 della legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e
sull'assistenza giudiziaria, e commesso un diniego di giustizia ai sensi
dell'art. 29 Cost.

L'art. 5 della summenzionata legge cantonale recita che l'autorità competente
per la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria decide entro
breve termine, e, di regola, prima dell'inizio della fase istruttoria,
esperite le necessarie indagini. Nella fattispecie la ricorrente non chiede
che venga formalmente accertata una violazione del principio della celerità.
La censura ha invece per scopo di far apparire ingiustificata la reiezione
della richiesta di assistenza giudiziaria: la ricorrente desume infatti dalla
durata della procedura che l'esito della causa non era affatto scontato. Ora,
quand'anche si volesse riconoscere che l'autorità cantonale abbia statuito
con ritardo, la ricorrente non potrebbe ricavarne, a titolo di riparazione
per l'inattività della Corte cantonale, una prestazione positiva dello Stato,
quale la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 129 V 411 consid.

3.4  pag. 422). Anche il risarcimento di un eventuale danno cagionato da una
durata eccessiva del procedimento cantonale esula dalla presente procedura di
ricorso di diritto pubblico, poiché esso dovrebbe essere fatto valere nel
quadro di un processo di responsabilità contro il Cantone (DTF 129 V 411
consid. 1.3 pag. 417). Ne segue che la critica ricorsuale si rivela
inconferente.

3.
Nella propria decisione, l'autorità cantonale ha indicato che in base alla
legge ticinese sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria la
concessione del gratuito patrocinio non dipende solo dall'indigenza (art. 3
cpv. 1) e dall'incapacità di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv.
1 lett. b), ma pure dalle possibilità di esito favorevole della procedura per
la parte richiedente (art. 14 cpv. 1 lett. a). I giudici cantonali hanno
reputato quest'ultimo requisito non adempiuto nella fattispecie, perché - se
non fosse divenuto privo di oggetto - l'appello, privo di apprezzabili
possibilità di successo, avrebbe verosimilmente dovuto essere respinto.
Infatti, sempre a mente della Corte cantonale, la censura con cui
l'insorgente si era lamentata di una violazione del diritto di essere sentita
per non aver potuto consultare degli atti era sprovvista di buon esito,
atteso che i documenti su cui l'autorità di vigilanza si era fondata per
rimproverarle la tendenza a proteggere il fratello e la forte dipendenza
dalla famiglia figurano nel fascicolo processuale. Anche le critiche rivolte
contro l'estensione del diritto di visita e la decorrenza della nuova
regolamentazione avrebbero dovuto con tutta verosimiglianza essere respinte,
poiché non sarebbe stato segnatamente conforme all'interesse dei bambini
improvvisamente triplicare la durata complessiva del diritto di visita. Per
tale motivo, anche il richiamo alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
non avrebbe giovato alla ricorrente, ritenuto che le norme invocate non
andavano oltre quanto previsto dall'art. 273 CC. Del resto, l'autorità di
vigilanza aveva, nella sua decisione del 13 agosto 2002, già partitamente
illustrato le fragili basi fattuali del diritto di visita concesso alla
madre, che facevano apparire senza serie possibilità di successo una
procedura ricorsuale improntata ad estendere ed accelerare gli incontri con i
figli.
In concreto, la ricorrente afferma genericamente che sia la Costituzione
federale sia quella cantonale prevedono il diritto al gratuito patrocinio,
che un ricorso è privo di esito favorevole se le possibilità di vincere la
causa sono manifestamente inferiori a quelle di risultare soccombente e che
sarebbe arbitrario affermare dopo 15 mesi di litispendenza che la situazione
fosse a priori scontata. Ella omette però di confrontarsi con la motivazione
dell'autorità cantonale. In queste circostanze l'argomentazione ricorsuale
non rispetta manifestamente i requisiti di motivazione posti dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG (supra consid. 1.2) e si rivela inammissibile. La
ricorrente, che non nega che la concessione dell'assistenza giudiziaria
dipende anche dal fumus boni iuris, avrebbe infatti dovuto illustrare i
motivi che fanno apparire insostenibile la dettagliata decisione dei giudici
cantonali sulla carenza di probabilità di esito favorevole dell'appello.

4.
Infine, la ricorrente lamenta una violazione del principio della buona fede,
affermando di aver in buona fede potuto credere che la sua domanda di
assistenza giudiziaria venisse accolta. La ricorrente motiva tale
affermazione asserendo che sia la CTR che l'autorità di vigilanza le avevano
concesso l'assistenza giudiziaria e che inoltre tale beneficio le era stato
accordato dallo stesso Tribunale di appello nella sentenza del 30 dicembre
2002.

Ora, la ricorrente misconosce che il diritto all'assistenza giudiziaria
sussiste unicamente per una determinata procedura innanzi ad una determinata
autorità: la verifica dell'esistenza dei presupposti che permettono di
concedere l'assistenza giudiziaria deve avvenire con riferimento alla
decisione di cui l'istante chiede l'emanazione (DTF 128 I 225 consid. 2.4.2).
Ne segue che la ricorrente non poteva - in buona fede - dedurre alcunché dal
fatto che l'assistenza giudiziaria le era stata concessa sia dalla CTR e
dall'autorità di vigilanza sulle tutele, sia dallo stesso Tribunale
d'appello, ma in una sentenza concernente un altro rimedio. La censura si
rivela pertanto infondata.

5.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui si rivela
ammissibile, risulta manifestamente infondato e come tale va respinto. Atteso
che il gravame non aveva, fin dall'inizio, alcuna possibilità di esito
favorevole, pure la domanda di assistenza giudiziaria formulata per la
procedura innanzi al Tribunale federale dev'essere respinta, senza che
occorra esaminare l'indigenza della ricorrente (art. 152 OG). La tassa di
giustizia segue pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 luglio 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: