Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.383/2004
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5P.383/2004 /bom

Decisione del 12 ottobre 2004
II Corte civile

Giudici federali Nordmann, giudice presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini,

contro

B.________,
opponente, patrocinato dall'avv. Daniele Jörg,

Pretura di Lugano, via Pretorio 16, casella postale,
6901 Lugano.

divorzio (misure cautelari),

domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso
di diritto pubblico, di diritto amministrativo e per riforma contro il
decreto del 21 settembre 2004 della Pretura di Lugano.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'ambito della causa di divorzio pendente fra A.________ e B.________, il
21 settembre 2004 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha respinto
una domanda supercautelare nelle more istruttorie con cui la moglie aveva
chiesto la nomina di un curatore ad hoc al figlio delle parti per accertare
l'esistenza di conti o altre relazioni bancarie del marito o del figlio
medesimo e l'emanazione di una decisione in relazione alla necessità di
vendere l'abitazione coniugale. L'autorità di prime cure ha ritenuto che
dagli atti non emerge la necessità di una pronuncia supercautelare. Non è
segnatamente ravvisabile né il modo in cui un tale curatore possa accertare
meglio del giudice del divorzio la situazione finanziaria del padre né quale
decisione possa essere emanata senza sentire la controparte in relazione alla
necessità di vendere la quota di comproprietà dell'abitazione coniugale.

2.
Il 4 ottobre 2004 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso
di diritto pubblico, un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso per
riforma riuniti in un unico atto ricorsuale, oltre che una domanda di
assistenza giudiziaria.

3.
Giusta l'art. 152 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte,
che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal
fornire garanzie per le spese ripetibili (cpv. 1) e, se occorre, la fa
assistere da un avvocato (cpv. 2).

3.1  L'unico rimedio che entra in linea di conto per impugnare una decisione
supercautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio è il ricorso di
diritto pubblico (DTF 126 III 261 consid. 1 con rinvii). Ne segue che il
ricorso di diritto amministrativo e il ricorso per riforma paiono di primo
acchito irricevibili.

3.2  Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, oltre alla designazione del decreto
impugnato, un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei
fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme
giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale
violazione.

Nella fattispecie la motivazione del ricorso, per larghissimi tratti oscura,
contiene considerazioni generiche senza concreto riferimento alle
considerazioni della decisione impugnata e non pare in tal modo ossequiare i
requisiti posti dalla summenzionata norma.

4.
Da quanto precede discende che la domanda di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza dell'istante,
perché il gravame pare privo di possibilità di esito favorevole. Di
conseguenza, la ricorrente è invitata a prestare garanzie per le spese
presunte del processo (art. 150 cpv. 1 e 153a OG). Se tali garanzie non
saranno fornite nel termine assegnato, il gravame sarà dichiarato
inammissibile (art. 150 cpv. 4 OG). Si attira inoltre l'attenzione della
ricorrente sul fatto che il mancato pagamento di tale anticipo non vale quale
ritiro del gravame, ma che questo dev'essere dichiarato per iscritto.

Per questi motivi, visto l'art. 152 cpv. 1 e 2 OG, il Tribunale federale

pronuncia:

1.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2.
La ricorrente è invitata a fornire alla Cassa del Tribunale federale
l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di garanzia per le spese processuali
presunte del ricorso entro il termine unico e secondo le modalità specificate
nell'annesso formulario.

3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Pretura di Lugano.

Losanna, 12 ottobre 2004

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

La giudice presidente:  Il cancelliere: