Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.311/2004
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5P.311/2004 /viz

Sentenza del 14 gennaio 2005
II Corte civile

Giudici federali Raselli, presidente,
Escher, Marazzi,
cancelliere Piatti.

A. ________,
ricorrente,

contro

Comune di Lugano, rappresentato dal Municipio,
piazza Riforma, 6901 Lugano,
opponente,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
residenza governativa, 6500 Bellinzona.

art. 29 Cost. ecc. (onorario della curatrice),

ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 30 giugno 2004 dal
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Il 16 novembre 1999 la Delegazione tutoria del Comune di Viganello ha
revocato la curatela istituita il 21 febbraio 1995 in favore di due minori e
ha approvato la relazione e la nota d'onorario di fr. 7'562.50 della
curatrice avv. dr. A.________. L'importo riconosciuto alla curatrice è stato,
dopo constatazione di un errore di calcolo, rettificato in fr. 4'534.35.
All'inizio del mese di gennaio 2004 il Comune di Viganello ha interposto
opposizione a un precetto esecutivo fattogli notificare dalla predetta legale
per l'incasso delle somme di fr. 7'562.50 e di fr. 1'790.--. Il 22 marzo 2004
la curatrice ha chiesto, sulla base della risoluzione del 16 novembre 1999,
il versamento di fr. 7'562.50. Con lettera 25 marzo 2004 il Municipio di
Viganello le ha risposto che in seguito ad un ricorso pendente innanzi
all'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, "la questione" era di
competenza di tale autorità.
Con decreto legislativo dell'8 ottobre 2003 il Gran Consiglio ticinese ha
decretato l'aggregazione del Comune di Viganello nel - nuovo - Comune di
Lugano.

2.
A.________ è insorta con ricorso 13 aprile 2004 al Consiglio di Stato del
Cantone Ticino, affermando che il Municipio di Lugano era tenuto a pagarle
fr. 8'950.70, oltre interessi di mora dal 16 novembre 1999. Nella propria
decisione del 30 giugno 2004 il governo cantonale ha premesso che in base
alla previgente normativa, applicabile al caso di specie, competenti a
dirimere le contestazioni sulla mercede dovuta al curatore sono le autorità
tutorie, rispettivamente il Tribunale d'appello. Poiché tuttavia in concreto
la curatrice lamentava il mancato pagamento della sua mercede, l'autorità
cantonale ha reputato che una siffatta rivendicazione avrebbe dovuto essere
proposta al giudice civile. Per tale motivo ha dichiarato l'impugnativa
irricevibile e posto la tassa di giustizia di fr. 400.-- a carico
dell'insorgente.

3.
Con ricorso di diritto pubblico del 13 agosto 2004 A.________ chiede al
Tribunale federale, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare
la decisione cantonale e di essere messa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Sostiene che la risoluzione del 16 novembre 1999 di cui chiede
l'esecuzione è passata in giudicato, atteso che il ricorso pendente innanzi
all'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele non concernerebbe tale
decisione. Indica i motivi per i quali ritiene errate le osservazioni
inoltrate al rimedio cantonale dal Comune di Lugano e dalla predetta autorità
di vigilanza. Si dilunga poi sulle normative federali e cantonali che
disciplinerebbero il diritto al compenso della curatrice e lamenta una
violazione dell'art. 30 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU, sostenendo che il
Consiglio di Stato non è un giudice indipendente ai sensi di queste norme.
Ritiene altresì violati l'art. 29 Cost. e diverse norme della CEDU, perché
ella attende da ben cinque anni di essere pagata, perché le sarebbero stati
negati sia la possibilità di replicare che il doppio grado di giurisdizione,
e perché la decisione impugnata non si sarebbe pronunciata sulla domandata
assistenza giudiziaria che avrebbe invece dovuto esserle concessa.
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 19 agosto 2004. Non è
stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

4.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato
l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo:
poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del
procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio
straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato
all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche
(DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato
a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve
spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti
costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120, con
rinvii; 185 consid. 1.6 pag. 189). Nella procedura di ricorso di diritto
pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale
federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di
diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto
ricorsuale (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
Il gravame, prolisso e confuso, soddisfa solo in minima parte i predetti
requisiti di motivazione. Non è infatti sufficiente, ai fini
dell'ammissibilità, affermare che la sentenza impugnata sarebbe "viziata"
perché avrebbe negato alla ricorrente sia la possibilità di replicare che il
doppio grado di giurisdizione, senza esporre un motivo per il quale ella
avrebbe avuto, nella fattispecie in esame, il diritto di inoltrare una
replica e senza indicare a quale - in concreto non ravvisabile - doppio grado
di giurisdizione ella si riferisca. Altrettanto astrusa si rivela
l'argomentazione posta a fondamento della richiesta di intimare la sentenza
al Presidente della Confederazione Svizzera. Non appare poi nemmeno chiaro se
la ricorrente abbia pure inteso lamentarsi dell'importo stabilito dalla
Delegazione tutoria: in ogni caso il ricorso dovrebbe pure essere dichiarato
inammissibile su tale punto, atteso che non spiega perché una siffatta
contestazione sarebbe da proporre al Consiglio di Stato invece che, come
indicato nella decisione impugnata, alle autorità tutorie rispettivamente al
Tribunale di appello.

5.
L'esecuzione per debiti contro i Comuni è disciplinata in modo esaustivo dal
diritto federale (art. 1 della legge federale sull'esecuzione per debiti
contro i Comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, RS 282.11; art.
30 e 38 LEF; cfr. anche DTF 108 II 180 consid. 2a) indipendentemente dal
fatto che la pretesa sia fondata sul diritto civile o su quello pubblico
(Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 15 ad art. 30 LEF e n.
29 alle osservazioni preliminari agli art. 38-87 LEF). Una - parallela -
procedura di esecuzione cantonale è inammissibile (Domenico Acocella,
Commento basilese, n. 4 ad art. 38 LEF).
In concreto la ricorrente ha fatto notificare un precetto esecutivo al Comune
ed afferma espressamente di chiedere l'esecuzione della risoluzione
municipale 16 novembre 1999, che fissa il suo compenso per la curatela e che
sarebbe cresciuta in giudicato (il ricorso pendente innanzi all'autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele non riguarderebbe infatti tale onorario, ma
altre questioni). In queste circostanze, con il rimedio inoltrato innanzi al
governo ticinese, in cui ha chiesto che il Municipio fosse tenuto al
pagamento della somma di denaro risultante dal precetto esecutivo, la qui
ricorrente ha in sostanza inteso ottenere l'esecuzione forzata della predetta
risoluzione comunale - che ritiene cresciuta in giudicato - per una via non
prevista dal diritto federale. La via prevista dalla LEF per il creditore che
ha fatto notificare un precetto esecutivo sulla base di una decisione
esecutiva è quella della procedura di rigetto dell'opposizione innanzi al
giudice (art. 80 LEF). Il governo cantonale - manifestamente incompetente per
ordinare l'esecuzione forzata di una pretesa pecuniaria - ha quindi
rettamente dichiarato irricevibile il rimedio. Così stando le cose, si rivela
senza pertinenza la menzione nel ricorso di norme della CEDU e della
Costituzione federale motivata sia con il fatto di attendere da oltre cinque
anni il pagamento della propria nota d'onorario, sia con l'affermazione che
il Consiglio di Stato non sarebbe un giudice indipendente.

6.
La ricorrente lamenta altresì una violazione dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU -
che avrebbe "un'estensione superiore all'art. 29 cpv. 3" Cost. -, perché
l'autorità cantonale non si sarebbe pronunciata sulla domanda di esonero dal
pagamento di tasse e spese, negandole a torto la domandata assistenza
giudiziaria. Il Consiglio di Stato non avrebbe poi nemmeno motivato la
decisione di porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia di fr.
400.--.
Nella propria decisione l'autorità cantonale, dopo aver indicato la sua
"palese incompetenza" nel giudicare la fattispecie, ha richiamato l'art. 28
della legge cantonale di procedura amministrativa e ha indicato che la tassa
di giustizia segue la soccombenza. Il governo ticinese ha quindi
implicitamente rifiutato l'assistenza giudiziaria richiesta per carenza di
possibilità di esito favorevole del ricorso. Ora, né la legge ticinese sul
gratuito patrocinio e sull'assistenza giudiziaria (art. 14 cpv. 1 lett. a),
né gli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 CEDU obbligano le autorità a concedere
l'assistenza giudiziaria in procedure prive di possibilità di esito
favorevole (Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2a edizione, Zurigo 1999, pag. 275 n. 433). Ne
segue che pure tale censura si rivela infondata.

7.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima misura in cui risulta
ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.
Anche la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere
respinta, atteso che l'impugnativa non aveva, fin dall'inizio, alcuna
probabilità di esito favorevole (art. 152 OG). La tassa di giustizia segue
pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente.

4.
Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Losanna, 14 gennaio 2005

In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero

Il presidente:  Il cancelliere: